DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Macchine Operatrici, Fornitura Di Materiali E Segnaletica Di Sicurezza
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, della cauzione provvisoria pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’importo dell’appalto, di cui al bando di gara, ridotto del 50% in applicazione dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, poiché la presente gara prevede l’obbligo per i concorrenti di possedere la certificazione del sistema di qualità. Ciascun concorrente deve pertanto presentare, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatariopena di esclusione dalla gara, avente validità l’attestazione della costituzione di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di detto deposito cauzionale che può avvenire mediante:
a) cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Statostato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; (N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Napoli la polizza fidejussoria dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 2, del D.Lgs. 163/06).
b) fideiussione bancaria costituita presso un Istituto di credito di cui al corso del giorno del depositod.lgs. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o n. 385/1993 e s.m.i.;
c) fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
d) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgsd.lgs. 385/93n. 385/1993, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui all’artrilascio di garanzie. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio La cauzione provvisoria sarà restituito restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento l’aggiudicazione della gara, mentre per l’aggiudicataria quella dell’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di garacontratto. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantedel Comune di Napoli. Qualora l’aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione si provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, senza bisogno di diffida, costituzione in mora, o qualsiasi altra formalità giudiziale o stragiudiziale. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da dichiarazione rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di potere di rappresentanza dell’Istituto di credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
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Samples: Acquisition of Software Products
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di procedura aperta dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio, pari provvisorio nella misura di € 96.687,36 corrispondente al 2% dell’ammontare del prezzo valore stimato a base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione d’asta ai sensi del contratto da parte dell’affidatario, avente validità disposto di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Tale cauzione o di fidejussione. La cauzione può deve essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, effettuato in una delle seguenti forme: ◼ deposito in contanti o in presso il Tesoriere ◼ deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, Stato valutati al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere deposito ◼ presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’artaltri Istituti ed Aziende autorizzate. 107 del D. Lgs. 385/93, e La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità nei confronti dei soggetti firmatari il titolo partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.75 7å comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o tale beneficio le polizze assicurative Ditte dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti allegare la documentazione in corso di garavalidità, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso prodotta in cuioriginale o in copia autenticata, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare attestante il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantepossesso dei requisiti previsti.
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Samples: Capitolato Speciale
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare Da presentare ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., stabilito nella misura del 2% dell’importo complessivo (€ 1.240.000,00) a base di gara di cui all’art. 5 del presente capitolato e costituito nelle forme consentite dalle disposizioni di cui alla garalegge 10.6.1982 n. 348 e dal D.M. 123/04, è richiestaa copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario che sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Tale deposito cauzionale potrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi: • tramite fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o un’Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 385/93; • tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.lgs n. 175/95; • mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; Nelle cauzioni presentate dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: • escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.; • alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; • alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, la costituzione dovrà altresì: > ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, avere validità per almeno 180 giorni; > essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitivo per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In aggiudicatario della gara; > in caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionalecostituenda riunione temporanea di imprese, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., essere espressamente intestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi tutte le imprese facenti parte del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantecostituendo raggruppamento.
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Samples: Servizio Di Pulizia
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaLe offerte delle Imprese concorrenti devono essere accompagnate, è richiesta, a pena di esclusione, la dalla ricevuta attestante l’avvenuta costituzione di un del deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, secondo le forme e le modalità di cui all’art. 1 della Legge 348/82 e secondo le prescrizioni del D.M. 12 marzo 2004, n°123 di cui allo schema tipo 1.1. del medesimo Decreto, pari al 2% dell’ammontare del prezzo dell’importo triennale posto a base dell’appaltodi gara per i lotti per i quali si presenta offerta, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, effettuarsi nei seguenti modi:
a) presso la Tesoreria Comunale, dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” - Banca UNICREDIT Banco di Sicilia - Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX in contanti valuta legale o in con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” ) o con libretti di deposito al portatore non vincolati o con titoli del debito pubblico di Stato (o garantiti dallo Stato), al corso fatta avvertenza che i titoli dello Stato verranno conteggiati ai valori di Borsa del giorno della costituzione del deposito. La fidejussione può essere ;
b) mediante Fideiussione bancaria o assicurativa o (rilasciata da intermediari finanziari Aziende di Credito di cui all’art. 107 5 del D. Lgs. 385/93R.D.L. 12.03.1936, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione n.375 ed smi) o polizza assicurativa (rilasciata da Impresa di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del debitore principaleramo cauzioni, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 ai sensi del C.C.D.P.R. 13.02.1959, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le n°449 ed smi) Le fideiussioni bancarie e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, assicurative devono avere una validità minima di 180 giorni a pena decorrere dalla data di esclusione, scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta ed essere previamente corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, autentica circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno dei soggetti firmatari il titolo di garanzia nonché, ai sensi di quanto stabilito dal punto 8 dell’art.75 del D.Lgs 163/2006, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06Lgs 163/2006, qualora l’offerente l’Impresa concorrente risultasse affidatarioaggiudicataria. Si intendono L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per soggetti firmatari gli agenticento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggettirilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000. In alternativatal caso, il deposito per fruire di tale beneficio, l’impresa concorrente dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il allegare al deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento la documentazione/certificazione in originale o copia conforme dell’originale, attestante il possesso della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito certificazione di cui sopra. Nel caso di associazioni temporanee di Impresa la riduzione è applicabile solo se tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui sopra. La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs75 del D.Lgs. 163/06163/2006. La cauzione definitiva rimarrà vincolata Subito dopo l’aggiudicazione, e comunque 30 giorni dall’esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, si provvederà a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del svincolare a favore delle Imprese non aggiudicatarie il deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaL’impresa concorrente, è richiestaprima di presentare domanda, dovrà costituire garanzia a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltoad euro 1.000,00 (euro mille/00) costituita, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatarioscelta dell’offerente da: • versamento in contanti presso la Tesoriera Comunale – presso la filiale della Banca Intesa San Paolo di Xxx Xxxxxxx 00 x Xxxxxxxxx Xxxxxxx, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione indicando il seguente oggetto: “Cauzione provvisoria – CONCESSIONE D’USO IMMOBILE E GESTIONE BAR VILLA GHIRLANDA”; in tal caso deve essere allegata alla documentazione amministrativa l’attestazione in originale dell’avvenuto versamento. • polizza fideiussoria bancaria o di fidejussioneassicurativa. La cauzione fideiussione bancaria, oltre che da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. LgsDecreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. 385/93La garanzia fidejussoria, e deve conformemente alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2006, dovrà prevedere espressamente espressamente: – la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale art. 1944 c.c.; – la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del C.C., nonché c.c.; – l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; – la validità non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta; – l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente della concessione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, anche se presentata in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identitàcontanti, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattoprovvisoria deve essere accompagnata, dalla dichiarazione di impegno, di un Istituto Bancario o di una Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06107 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di a rilasciare garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In fideiussoria definitiva nel caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento aggiudicazione da parte del concorrente della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06concessione. La presentazione di una cauzione definitiva rimarrà vincolata a non conforme comporterà l’ESCLUSIONE DALLA GARA. Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione della garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteavverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva.
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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla L’impresa, per la presente procedura di gara, dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo (Euro 290.000,00) posto a base d’asta quantificato in Euro 5.800,00. La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall’art. 75 del D. Lgs del 163/2006 e s.m.i.:
a. mediante ricevuta di deposito, rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate, comprovante il versamento, in contanti od in titoli, a titolo di pegno a favore di U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale”;
b. mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione), oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art.107 D. Lgs 01.09.1993 n. 385), in originale, rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art.75 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; L'importo della garanzia è richiestaridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18) e 19) del D.P.R. 445/2000, della suddetta certificazione. La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, : - avere una durata non inferiore a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni 12 mesi dalla data ultima di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve ; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.Codice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, nelle forme di legge, la cauzione provvisoria, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. già costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata all’impresa mandataria. Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. L’importo Sarà invece trattenuta quella dell’Impresa Aggiudicataria in attesa della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti costituzione della cauzione definitiva. Solo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, seguito a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identitàquest’ultimo adempimento, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno stessa sarà svincolata. Come precisato dall’Articolo 2, dovrà essere prodotto all’interno della Busta “A” l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui all’artall'articolo 113 del D.Lgs. 113 D. Lgs. 163/06163/200 e s.m.i., qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà La cauzione provvisoria potrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In escussa: - in caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi mancata sottoscrizione del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In contratto; - in caso di costituzione falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, - qualora non venga fornita la prova del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti possesso dei requisiti di garacapacità morale, il concorrente non sarà ammesso alla procedura economico- finanziaria e tecnico-organizzativa (se richiesti); - in caso di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato mancata produzione della documentazione richiesta per la seduta pubblica stipula del contratto, nel termine stabilito; - e, comunque, in caso di apertura dei plichi contenenti la documentazione mancato adempimento di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla Gara.
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Samples: Disciplinary Guidelines for Tender
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti per partecipare alla gara, gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’offerta. Il valore del deposito cauzionale è pari al 22 (due) % dell’ammontare del prezzo dell’importo complessivo posto a base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. gara: L’importo della garanzia (e dell’eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando 75, comma 7 del Codice dei contratti. Per fruire di garatale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000). In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a. presentazione di assegno bancario circolare intestato alla FEM;
b. libretto di deposito al portatore;
c. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM. Nel caso in cui l’operatore economico presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno esserestesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità: - con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatariopossedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti; - con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
2. In alternativamassimale o importo garantito pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara (salvo la riduzione di cui all’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “il deposito soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’Impresa”;
b) “la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta”;
c) “il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile, e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere corredato di autentica notarile circa inserita la qualificaseguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante”;
e) il fideiussore si impegna, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di su richiesta della Stazione appaltante, a rinnovare la garanzia con assolvimento dell’imposta di bolloper ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
1. In Nel caso di A.T.I. partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese (sia costituito che non), dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione fideiussione/polizza dovrà essere intestata, a pena di esclusione, intestata a ciascun componente l’A.T.I.. del suddetto raggruppamento.
2. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. Le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie devono essere presentate in carta legale o resa legale.
3. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre mancato rispetto delle altre modalità indicate per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di la costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti cauzionale, anche in riferimento all’importo, comportano l’obbligo di gararegolarizzazione della cauzione stessa entro il termine perentorio assegnato dalla FEM, il concorrente non sarà ammesso alla pena l’esclusione dalla procedura di gara.
4. Le fideiussioni bancarie La FEM si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o le polizze assicurative dovranno avere, a pena la compagnia di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteassicurazioni.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaA norma dell’art. 75 del codice dei contratti, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, provvisorio di importo pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltoa € 88.940,00, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione garanzia dell’affidabilità dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è già ridotto del 50% per i concorrenti in poiché agli operatori economici è richiesta ai fini della partecipazione il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta180 giorni, decorrente decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di garapresentazione delle offerte. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La costituzione di un deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiore a quello stabilito negli atti di gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità: ⮚ bonifico bancario da effettuarsi presso la Banca Unicredit S.p.A – Ag. 60 – Cod. ABI 2008 – Cod. CAB 01160 CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000 sul c/c bancario n. 2551101 intestato a Politecnico di Torino, specificando la causale del versamento. Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Politecnico dovrà appoggiare il mandato di pagamento. ⮚ mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria (iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie), da redigersi secondo le prescrizioni del D.M. 12.3.2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L) di cui allo SCHEMA TIPO 1.1. del medesimo Decreto. Il deposito cauzionale, indipendentemente dalla forma in cui viene prestato, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente. In caso di RTI costituendo e di consorzio non ancora costituito la polizza fideiussoria dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale (RTI orizzontale) e con responsabilità “pro quota” (RTI verticale). La Stazione appaltanteappaltante procederà all’incameramento della cauzione provvisoria nel caso di mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa, oltreché nel caso di rilevata insussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autodichiarati in sede di partecipazione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia, Disinfestazione E Derattizzazione
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti per partecipare alla gara, gara è richiesta, a pena di esclusione, richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’offerta. Il valore del deposito cauzionale è pari al 22 (due) % dell’ammontare del prezzo dell’importo complessivo posto a base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. gara: L’importo della garanzia (e dell’eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme alle norme UNI CEI ISO 9000all’originale nelle forme di cui all’art. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando 19 del D.P.R. n. 445/2000). In caso di gararaggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC). Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire tramite:
a. presentazione di assegno circolare intestato alla FEM; Nel caso di presentazione di assegno circolare, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria, si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la FEM dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
b. attestazione di effettuazione di un bonifico bancario avente come beneficiaria la Fondazione Xxxxxx Xxxx, UNICREDIT BANCA S.p.A. – filiale di Mezzolombardo - CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000 (oggetto del versamento: Cauzione provvisoria CIG 5916855734). Nel caso di versamento sul c/c intestato alla FEM, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria, si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la FEM deve appoggiare il mandato di pagamento.
c. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM. Nel caso in cui l’operatore economico presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno esserestesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità: - con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatariopossedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti; - con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
2. In alternativamassimale o importo garantito pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara (salvo la riduzione di cui all’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “il deposito soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’Impresa”;
b) “la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta”;
c) “il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile, e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere corredato di autentica notarile circa inserita la qualificaseguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante”;
e) il fideiussore si impegna, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di su richiesta della Stazione appaltante, a rinnovare la garanzia con assolvimento dell’imposta di bolloper ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
1. In Nel caso di A.T.I. dovrà partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese (sia costituito che non), deve essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà fideiussione/polizza deve essere intestata, a pena di esclusione, intestata a ciascun componente l’A.T.I.. del suddetto raggruppamento.
2. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. Le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie devono essere presentate in carta legale o resa legale.
3. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre mancato rispetto delle altre modalità indicate per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di la costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti cauzionale, anche in riferimento all’importo, comportano l’obbligo di gararegolarizzazione della cauzione stessa entro il termine perentorio assegnato dalla FEM, il concorrente non sarà ammesso alla pena l’esclusione dalla procedura di gara.
4. Le fideiussioni bancarie La FEM si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o le polizze assicurative dovranno avere, a pena la compagnia di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteassicurazioni.
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Samples: Disciplinare Di Gara
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaI concorrenti che parteciperanno al presente Avviso, è richiestaprima di presentare la domanda, a dovranno costituire, pena di esclusionel’esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare provvisorio infruttifero e corrispondente a 3/12 del prezzo canone annuale a base dell’appaltodi gara, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatariogaranzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, avente validità in caso di 180 giorni aggiudicazione. Lo stesso dovrà essere costituito tramite deposito in contanti (secondo i limiti previsti dalla data leggi vigenti) o con assegno circolare intestato a “Comune di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituitaMoncalieri”, presso la Tesoreria ComunaleComunale (Banca UNICREDIT) – piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo StatoMoncalieri. Il deposito cauzionale sarà trattenuto, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% solo per i concorrenti in possesso collocati al primo posto nella graduatoria, a garanzia della certificazione stipula del sistema contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo, da effettuarsi per la stipula del contratto di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000locazione. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla seduta di gara, le fideiussioni previa autorizzazione rilasciata dall’area Patrimonio Immobiliare alla Tesoreria Comunale. Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, non costituisca il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualificadefinitivo, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale quello provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della garaincamerato, mentre fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi il risarcimento del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantemaggior danno subito.
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Samples: Locazione
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare La garanzia provvisoria dovrà essere costituita in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rappresenta, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 50/2016, atteso che requisito fondamentale per la partecipazione alla garapresente procedura di gara è il possesso da parte dei concorrenti della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 (o edizioni successive), è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 21% dell’ammontare del prezzo base valore presunto complessivo dell’appalto. Pertanto, l’importo della suddetta garanzia provvisoria è pari a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione Euro 14.466,30 fatte salve eventuali ulteriori riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7, del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussionefideiussione, a scelta dell’offerente, con periodo di validità di 180 giorni che decorrono dal termine ultimo di presentazione dell’offerta e intestata a: Legione Allievi Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del C.C., codice civile nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. L’importo La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della garanzia è ridotto sottoscrizione del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000contratto medesimo. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di garaAi sensi dell’art. 93, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno esserecomma 8, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo produrre l’impegno di garanzia ai sensi un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DPR 445/2000Decreto Legislativo 1° settembre 1993, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno n. 385) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocauzione definitiva qualora il concorrente stesso rimanga aggiudicatario. L’Amministrazione, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’artpredetta cauzione. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale Per la fideiussione bancaria e/o importo inferiori la polizza assicurativa (da costituire quale deposito cauzionale provvisorio, a quelli stabiliti negli atti di garagaranzia dell’offerta) è necessaria l’autentica, a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l’Istituto bancario o assicurativo, il quale che, nel contesto del medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), dovrà esplicitamente attestare che i summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca, l’Assicurazione o l’intermediario finanziario. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa per la mancata stipula del contratto per cause dipendenti dal concorrente e viene altresì escussa, nel caso in cui il concorrente non sarà ammesso alla procedura fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena capacità economico-finanziaria e di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute capacità tecnica richiesti nel bando di gara. Nel gara ovvero nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo dichiarazioni mendaci ivi incluse quelle contenute nella domanda di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteabilitazione.
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Samples: Servizio Di Ristorazione Collettiva
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare la partecipazione alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltodell’importo contrattuale presunto e precisamente costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatariotramite assegno circolare, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, Stato al corso del giorno del depositodeposito o in contanti. La fidejussione può essere cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 provvisoria dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del D. Lgs. 385/93, concedente e deve prevedere espressamente dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni codice civile e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno l’impegno esplicito dell’istituto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocauzione definitiva, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In in caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di garaaggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, cui durante l’espletamento della gara, gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione presentazione. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle offertenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ovvero la dichiarazione della Stazione appaltantepresenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla L’impresa dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale posto a base d’asta della gara. Valore stimato totale dell’appalto (Euro) Deposito cauzionale 2% (Euro) € 1.435.000,00 € 28.700,00 La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall’art. 93 del D. Lgs. del 50/2016:
a. mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti od in titoli, a titolo di pegno a favore di Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”;
b. mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art.107 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385), in originale, rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art.93D. Lgs. 50/2016 La fideiussione deve essere intestata a Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”. L'importo della garanzia è richiestaridotto per gli operatori economici che dimostrino di possedere uno o più delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, : • avere una durata non inferiore a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve ; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.Codice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. L’importo della garanzia è ridotto Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o GEIE, o Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 45 comma 2 del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, nelle forme di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di legge, la cauzione provvisoria, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere intestata a tutte le fideiussioni imprese raggruppande o consorziande. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o GEIE, o Consorzio ordinario, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere d), e), f) e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi g dell’art. 45 comma 2 del DPR 445/2000, circa l’identitàD.Lgs. 50/2016 già costituiti, la qualifica cauzione provvisoria dovrà essere intestata all’impresa mandataria. Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed i poteri degli stessi e sull’impegno essere intestata al medesimo. La Stazione Appaltante, nell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. Sarà invece trattenuta quella dell’Impresa Aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva. Solo in seguito a quest’ultimo adempimento, la stessa sarà svincolata. Come precisato all’articolo 2 del presente disciplinare, dovrà essere prodotto all’interno della “Busta A” l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 all'articolo 103 del D. Lgs. 163/0650/2016, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà La cauzione provvisoria potrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In escussa: _ in caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionalemancata sottoscrizione del contratto; _ in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta oppure qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, ma economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (se richiesti); _ in caso di mancata produzione, nel termine stabilito, della documentazione richiesta per la fideiussione dovrà essere intestatastipula del contratto e, a pena comunque, _ in caso di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di corretta costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, è richiesta a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
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Samples: Fornitura Di Endoscopi E Colonne
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. L’impresa dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo triennale posto a base d’asta della gara. € 251.250,00 € 5.025,00 La cauzione potrà essere prestata nei modi stabiliti dall’art. 75 del D. Lgs del 163/2006 e s.m.i.:
a. mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti od in titoli, a titolo di pegno a favore di Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”;
b. mediante polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art.107 D. Lgs 01.09.1993 n. 385), in originale, rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art.75 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. La fideiussione deve essere intestata a Azienda U.LSS. n. 6 “Vicenza”. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per partecipare alla garafruire di tale beneficio, è richiestal'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, esclusione : • avere una durata non inferiore a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve ; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.Codice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di garaStazione Appaltante. Nel caso in cuidi Associazione Temporanea di Imprese, durante l’espletamento della garao GEIE, vengano riaperti/prorogati i termini o Consorzio ordinario di presentazione delle offertecui alle lettere d), i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offertee), salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.ed
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per Fornitura Di Contropulsatori Aortici
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaAi sensi dell'art. 75 del dlgs 163/2006 e smi, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltoindicato nel bando, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione il cui importo viene ridotto del contratto da parte dell’affidatario50% ai sensi dell'Articolo 75, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, Comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. E' richiesta sotto forma di cauzione o di fidejussionefideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art. La cauzione può essere costituita75 del D. Lgs. 163/2006, presso la Tesoreria Comunale, mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo StatoStato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, al corso xxxxxx xx Xxxxxxxxx del giorno del deposito. La fidejussione può essere Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del C.C.Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essereLa cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi l’impegno del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06113, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti(N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.385/93, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione la polizza fideiussoria dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06163/06 e smi). La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà fornire cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi ai sensi dell’art. 113 del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etcD. Lgs. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante163/2006 e smi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di procedura aperta dovranno versare alla Tesoreria dell’A.S.L. un deposito cauzionale provvisorio, pari provvisorio nella misura corrispondente al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione valore stimato di ciascun lotto di partecipazione ai sensi del contratto da parte dell’affidatario, avente validità disposto di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Tale cauzione o di fidejussione. La cauzione può deve essere costituita, effettuato in una delle seguenti forme: ◼ deposito presso la Tesoreria Comunale, il Tesoriere in contanti o in vincolato per il ritiro al benestare dell’A.S.L. ◼ deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, Stato valutati al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere deposito ◼ presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari altri Istituti ed Aziende autorizzate. Nel caso di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93partecipazione a più lotti, e dovrà essere costituito un unico deposito cauzionale provvisorio calcolato sulla sommatoria degli importi di ogni lotto, come indicato nel seguente prospetto: LOTTO 1 € 9.324,00 LOTTO 2 € 694,00 LOTTO 3 € 11.324,00 LOTTO 4 € 25.148,00 LOTTO 5 € 25.148,00 LOTTO 6 € 21.600,00 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al medesimo al momento della sottoscrizione del contratto medesimo o dell’acquisizione di efficacia del verbale di aggiudicazione che tiene luogo di contratto. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità nei confronti dei soggetti firmatari il titolo partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o tale beneficio le polizze assicurative Ditte dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti allegare la documentazione in corso di garavalidità, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso prodotta in cuioriginale o in copia autenticata, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare attestante il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantepossesso dei requisiti previsti.
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Samples: Capitolato Speciale