Common use of DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nell’ambito della presente Convenzione sono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico- estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed agli enti ad esse strumentali. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 17 aprile 2012 per la “Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare…” - emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell’Agenzia del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:

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DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA. Ai sensi dell’articolo 664, comma 1 del decreto3-legge 2 marzo 2012bis, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44D.Lgs. 300/1999, nell’ambito della presente Convenzione sono Convenzionesono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico- tecnico-estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed agli enti ad esse strumentali. Da tale previsione di rimborso dei costi sono escluse le attività estimative richieste dal Ministerodell’Economia e delle Finanze, in tutte le sue articolazioni, e dalla Guardia di Finanza. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 17 aprile 2012 per la “Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare…” - emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell’Agenzia del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA. Ai sensi dell’articolo 664, comma 1 del decreto3-legge 2 marzo 2012bis, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44D.Lgs. 300/1999, nell’ambito della presente Convenzione sono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico- tecnico-estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed agli enti ad esse strumentali. Da tale previsione di rimborso dei costi sono escluse le attività estimative richieste dal Ministerodell’Economia e delle Finanze, in tutte le sue articolazioni, e dalla Guardia di Finanza. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 17 aprile 2012 per la “Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare…” - emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell’Agenzia del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:

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DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decretoDecreto-legge Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge Legge 26 aprile 2012, n. 44, nell’ambito della presente Convenzione sono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico- tecnico-estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed agli enti ad esse strumentali. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 17 aprile 2012 per la “Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare…” - emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell’Agenzia del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2015 2017

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decretoDecreto-legge Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge Legge 26 aprile 2012, n. 44, nell’ambito della presente Convenzione sono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico- estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed agli enti ad esse strumentali. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 17 aprile 2012 per la “Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare…” - emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell’Agenzia del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2016 2018

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO – ESTIMATIVA. Ai sensi dell’articolo 664, comma 1 del decreto3-legge 2 marzo 2012bis, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44D.Lgs. 300/1999, nell’ambito della presente Convenzione sono determinati i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico- tecnico-estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed agli enti ad esse strumentali. Da tale previsione di rimborso dei costi sono escluse le attività estimative richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in tutte le sue articolazioni, e dalla Guardia di Finanza. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 17 aprile 2012 per la “Determinazione provvisoria dei costi da rimborsare…” - emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa - e più analiticamente rappresentati con nota dell’Agenzia del Territorio protocollo n. 22904 del 7 maggio 2012, il rimborso costi delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative è determinato dal prodotto dei seguenti fattori:

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