Dichiarazione congiunta. Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella. Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.
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Samples: National Labor Contract, Contratto Nazionale Di Lavoro
Dichiarazione congiunta. Le parti, nel confermare il contenuto rispetto della piena autonomia e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generaliferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita hanno inteso realizzare con il presente accordocontratto non solamente una fase negoziale bensì un confronto globale teso al consolidamento e allo sviluppo del settore, ha avuto sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale. L'importanza del c.c.n.l., non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti, oltre che i temi centrali affrontati diritti e risoltii doveri, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casellasia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Le partiIn questo contratto, infatti, le parti hanno considerato altresì inteso seguire vie innovative affinchè all'interno di corrette regole sindacali e nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano applicabili nel settore, con una azione convergente che deve avere sempre come riferimento scopo quello di rendere più chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da adempimenti complessi e lunghi che non tengono sempre contro delle esigenze delle imprese e dei lavoratori. E' quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista riveste grande importanza l'Osservatorio come soggetto che deve offrire notizie corrette sull'andamento del settore e proposte di regole certe che mettano finalmente in grado gli operatori e i lavoratori di conoscere le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali interessate alle questioni relative al collocamento dello spettacolo, ai problemi previdenziali e ai problemi dell'agibilità, per le politiche gestionali figure artistiche nei pubblici esercizi. Le parti datoriali, a seguito della avvenuta stesura in data 8 giugno 1995, del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta testo definitivo del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi assunti con attività di trattenimento e spettacolo, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico decorrenza del dipendente dello 0,50%. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello contratto stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento rispetto all'ipotesi di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all'Ente di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune istruzioni alle proprie sedi territoriali circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei giornali quotidiani contributi sulla base dei precedenti valori retributivi. Resta inteso che nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti del personale artistico previsto nel presente contratto. Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è elevatasvolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento. Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri. Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo. In particolare, le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale. N.d.R.: - L'accordo 27 aprile 2005 prevede quanto segue: Premessa Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al 13,75% sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimo l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a decorrere conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento. In tal senso intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinchè si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori. Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonchè alla equiparazione dei titoli professionali. Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Inoltre le parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione. A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo. In particolare le parti, in coerenza con quanto stabilito dal 1 giugno 2003; Resta invariata Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la misura dell’aliquota normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendentepresente sistema normativo contrattuale.
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Dichiarazione congiunta. Le parti, nel confermare definire la nuova regolamentazione del settore, riconoscono che lo stesso è caratterizzato da un mercato i cui margini evolutivi risultano non ancora del tutto verificabili. A tal fine concordano di prevedere entro il contenuto primo quadrimestre del 2003 specifici momenti di incontro per valutare l'evoluzione del settore e gli impegni assunti con andamenti economici delle imprese. Le parti ritengono, altresì, che la dichiarazione professionalità degli addetti costituisce elemento indispensabile e patrimonio comune su cui è necessario investire, anche in calce all’arttermini di formazione, al fine di valorizzare lo sviluppo del settore e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche e nuove professionalità. 14 parte prima Norme generaliA tal fine convengono di incontrarsi entro il 1° dicembre 2001 per individuare, in riferimento alla fase di avvio delle attività delle sale Bingo, gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare i processi di sviluppo occupazionale nel settore. Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto. Il presente contratto ne realizza, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di riduzione dell’occupazione relazioni sindacali: - attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per identificare la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le cause parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto; - regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano programmabile del costo del lavoro nonchè di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane; - definendo il complesso normativo ed economico che la complessa ed articolata operazione dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di rinnovo contrattuale definita un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia del sistema contrattuale. Le parti - nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno inteso realizzare con il presente accordocontratto non solamente una fase negoziale, ha avuto tra i temi centrali affrontati bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del turismo, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e risoltila crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva, anche quello relativo attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro, nonchè il superamento della stagionalità, ed un recupero della capacità competitiva delle imprese sui mercati internazionali. In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a richiedere l'eliminazione degli elementi di carattere fiscale e tariffario che costituiscono una penalizzazione per il settore e una distorsione della concorrenza su base comunitaria. In questo quadro, le parti intendono intraprendere una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali ed a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e della occupazione del Paese. Attraverso tale metodo le parti intendono affrontare congiuntamente il nodo delle politiche nazionali di sostegno alle crisi congiunturali e/o strutturali del settore, anche legate a fattori esogeni al sistema economico. Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del lavoro a livello locale, per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. Per favorire l'adozione di politiche di inclusione, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonchè le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore. Analogamente, le parti convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in materia di turismo, ivi compreso il turismo sociale e lo sviluppo del sistema dei buoni vacanza di cui alla stabilità economico-finanziara legge n. 135/2001. Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinchè lo sviluppo del Fondo Caselladialogo sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento delle politiche settoriali e dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonchè alla equiparazione dei titoli professionali. Le parti, infattinel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, hanno considerato come sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali. Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti, a tutti i livelli, anche con riferimento per le politiche gestionali alla realtà delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le valutazioni tecnico attuariali relative parti, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo dei CAE. In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro. In tale ambito, le parti convengono sull'opportunità di valorizzare il ricorso alle condizioni procedure di equilibrio conciliazione e di arbitrato come strumenti utili ad affrontare la realtà del Fondo lavoro nel periodo 1999-2012 settore, così come definiti nel c.c.n.l. A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonchè funzionale alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali. Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività, le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e competenze - riconoscono la necessità di porre in connessione al rapporto tra essere iniziative atte a rafforzare e valorizzare il numero ruolo del settore turismo nel quadro della popolazione occupata programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli produttivi e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati occupazionali e per il contenimento riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto europeo. In particolare, le parti convengono di elaborare interventi congiunti ed iniziative nei confronti del costo Governo e delle regioni al fine di non pregiudicare le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia e nelle attività stagionali, con particolare riferimento alla disciplina degli incentivi per l'occupazione e per la sua stabilizzazione. Le parti, inoltre - tenuto conto della specifica caratteristica di intersettorialità del lavoro onde favorire nuova occupazioneturismo e della sua forte dipendenza dal contesto economico con particolare riferimento alle problematiche dell'ambiente, del trasporto, ed, in generale, delle carenze infrastrutturali nel suo insieme - intendono promuovere ad ogni livello iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare, per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori. La vigente aliquota contributiva In tale contesto le parti valutano indifferibile l'adozione di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 strumenti e l'impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione del sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal turismo alla formazione della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%ricchezza nazionale. Le parti entro ribadiscono la centralità del lavoro nel processo di realizzazione e di erogazione del servizio turistico, ed in considerazione di tale interesse si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali e delle fondazioni per la formazione continua. Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinchè simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale. In questo quadro, le parti, considerata la competenza assegnata alle regioni ed alle province in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il 30 settembre 2001 concorderanno confronto, anche tramite gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendenterealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
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Dichiarazione congiunta. Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con al fine di garantire la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generalinormalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, per quanto concerne particolare “l’esigenza richiedono al Governo l'adozione di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risoltisistema normativo contrattuale, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella. Le parti, infatti, hanno considerato come con riferimento al regime contributivo stabilito per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni la contrattazione di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%livello. Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto. N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Premessa al c.c.n.l. Turismo L'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria: - il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia; - i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri; - gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti; - il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti. Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana. In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente. Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni. L'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che riguardano tanto il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi sistema Paese quanto il sistema delle imprese. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive situazione di maggior equilibrio gestionale dello incertezza che grava sul settore stesso, ivi compresa animate da senso di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la modifica difficile congiuntura in atto. Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della normativa dell’artricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento Per favorire l'adozione di pensionamento tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende vari livelli per il finanziamento confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - settore. In particolare, le parti richiedono al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) dedicare prioritaria attenzione ai temi di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendenteseguito evidenziati.
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Dichiarazione congiunta. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo che sarà stabilito per la contrattazione di secondo livello. Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto. N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2003 prevede quanto segue: Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto. Il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali: - attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto; - regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonchè di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane; - definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia del sistema contrattuale. Le parti - nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del turismo, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro, nonchè il superamento della stagionalità, ed un recupero della capacità competitiva delle imprese sui mercati internazionali. In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a richiedere l'eliminazione degli elementi di carattere fiscale e tariffario che costituiscono una penalizzazione per il settore e una distorsione della concorrenza su base comunitaria. In questo quadro, le parti intendono intraprendere una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali ed a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e della occupazione del Paese. Attraverso tale metodo le parti intendono affrontare congiuntamente il nodo delle politiche nazionali di sostegno alle crisi congiunturali e/o strutturali del settore, anche legate a fattori esogeni al sistema economico. Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del lavoro a livello locale, per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. Per favorire l'adozione di politiche di inclusione, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonchè le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore. Analogamente, le parti convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in materia di turismo, ivi compreso il turismo sociale e lo sviluppo del sistema dei buoni vacanza di cui alla legge n. 135/2001. Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinchè lo sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento delle politiche settoriali e dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonchè alla equiparazione dei titoli professionali. Le parti, nel confermare darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali. Per il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generaliraggiungimento di questo obiettivo le parti, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente a tutti i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risoltilivelli, anche quello relativo con riferimento alla stabilità economico-finanziara realtà delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del Fondo Casellasettore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo dei CAE. In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro. In tale ambito, le parti convengono sull'opportunità di valorizzare il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato come strumenti utili ad affrontare la realtà del lavoro nel settore, così come definiti nel c.c.n.l. A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonchè funzionale alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali. Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività, le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e competenze - riconoscono la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare e valorizzare il ruolo del settore turismo nel quadro della programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli produttivi e occupazionali e per il riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto europeo. In particolare, le parti convengono di elaborare interventi congiunti ed iniziative nei confronti del Governo e delle regioni al fine di non pregiudicare le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia e nelle attività stagionali, con particolare riferimento alla disciplina degli incentivi per l'occupazione e per la sua stabilizzazione. Le parti, infattiinoltre - tenuto conto della specifica caratteristica di intersettorialità del turismo e della sua forte dipendenza dal contesto economico con particolare riferimento alle problematiche dell'ambiente, hanno considerato come del trasporto, ed, in generale, delle carenze infrastrutturali nel suo insieme - intendono promuovere ad ogni livello iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare, per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori. In tale contesto le politiche gestionali parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti e l'impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione sistema Paese adeguata rispetto al rapporto tra il numero contributo offerto dal turismo alla formazione della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%ricchezza nazionale. Le parti entro ribadiscono la centralità del lavoro nel processo di realizzazione e di erogazione del servizio turistico, ed in considerazione di tale interesse si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali e delle fondazioni per la formazione continua. Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinchè simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale. In questo quadro, le parti, considerata la competenza assegnata alle regioni ed alle province in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il 30 settembre 2001 concorderanno confronto, anche tramite gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendenterealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
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Dichiarazione congiunta. Le partiparti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale. A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del part-time verticale. Prima dichiarazione comune Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale. Nota a verbale per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole In relazione alle peculiarità del settore avicolo connotato dalle problematiche dell'allevamento e della macellazione nonché della deperibilità del prodotto, nel confermare le parti riconoscono l'importanza di individuare strumenti gestionali che consentano di far fronte in maniera più efficace alle esigenze sopra indicate. In tal senso, allo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo aziendale e contemporaneamente creare le condizioni per nuove e più significative opportunità di lavoro, le parti convengono sull'opportunità di fare ricorso eventualmente allo strumento delle convenzioni di cui alla legge n. 56/1987 per disciplinare in maniera più ampia, il contenuto ricorso al personale a tempo determinato. N.d.R.: L'ipotesi di accordo 23 febbraio 2017 prevede quanto segue: Nuovo Art. 53 (Contratto a tempo determinato) Nuovo Art. 12 (Contratto a tempo determinato - Parte II del c.c.n.l.) Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e gli impegni assunti continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adattata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella. Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendentemedesima impresa.
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Dichiarazione congiunta. Le partiparti concordano sull’opportunità di trovare adeguato riconoscimento ai periodi di servizio prestato presso lo stesso ente in base a rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine del raggiungimento dei requisiti di anzianità stabiliti per la partecipazione a concorsi per la progressione economica e/o di carriera. Per gli stessi fini, analogo problema va risolto per i dipendenti che acquisiscono il livello superiore L’Aran segnala l’opportunità che gli Enti , anche allo scopo di disporre di più adeguati strumenti di competitività nel confermare il contenuto mercato del lavoro, possano riconoscere, fino ad un massimo di 8 anni, attività debitamente documentate di peculiare ed alta professionalità svolte alle dipendenze di Enti ed istituzioni di ricerca scientifica e gli impegni assunti tecnologica italiane o straniere. Auspica, pertanto, che nella prossima tornata contrattuale si configurino le condizioni per regolare positivamente questa materia. A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore in data 6 novembre 2001 sull’ipotesi di contratto relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vista la nota n. 170/CL del 13 febbraio 2002 con la dichiarazione quale la Corte dei Conti ha deliberato di riferire al Parlamento, permanendo profili di problematicità sulla portata complessiva della predetta ipotesi di accordo, visto comunque l’invito formulato in calce all’art. 14 parte prima Norme generalidata 19 febbraio 2002 dal Comitato di Settore a procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”il giorno 21 febbraio 2002, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordoalle ore 12, ha avuto tra i temi centrali affrontati luogo l’incontro tra: nella persona del Presidente, avv. Xxxxx Xxxxxxx CGIL/Snur firmato CGIL firmato CISL Ricerca firmato CISL firmato UIL PA firmato UIL firmato Xxx Xxx Xxxxxxx firmato RDB firmato Uniri firmato CIDA firmato Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella. Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni degli enti di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata ricerca e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati sperimentazione per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: il biennio economico 2000 - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente2001.
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Dichiarazione congiunta. Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello. Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto. N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Premessa al c.c.n.l. Turismo L'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria: - il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia; - i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri; - gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti; - il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti. Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana. In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente. Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni. L'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che riguardano tanto il sistema Paese quanto il sistema delle imprese. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso, animate da senso di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la difficile congiuntura in atto. Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale. Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore. In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati. INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE Le parti ritengono che il c.c.n.l. Turismo costituisca un riferimento essenziale per i lavoratori del settore, che dal contratto collettivo nazionale traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale. Nel contempo, le parti ritengono che il c.c.n.l. debba fungere da parametro di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro in tutte le imprese che operano nel confermare il contenuto settore, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Caselladumping sociale. Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione. La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del contratto nazionale sistema contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di lavoro 22 luglio 1999, è elevata: - all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001 - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%secondo livello. Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa regolamentare prevista dalla legge n. 296 del Fondo idonei ad assicurare prospettive 2006 in materia di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni). La vigente aliquota di solidarietà a carico trasparenza delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata: - al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003; Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a: - con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendenteimprese.
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