Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del capoverso “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 dalla ricezione della citata dichiarazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
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Samples: Assicurazione Del Macchinario Elettronico, www.teatrobiondo.it, www.teatrobiondo.it
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - contrattuali) e 8 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma 2 del capoverso “citato art. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 ) dalla ricezione della citata dichiarazione. Nel caso di diminuzione Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio mancata comunicazione di successive circostanze o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti mutamenti che aggravino il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessanon comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danniné riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e con l'intesa 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificatao l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.10.polimi.it
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - contrattuali) e 8 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma 2 del capoverso “citato art. 3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 ) dalla ricezione della citata dichiarazione. Nel caso di diminuzione Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio mancata comunicazione di successive circostanze o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti mutamenti che aggravino il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessanon comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danniné riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e con l'intesa 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificatao l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
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Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - contrattuali) e 8 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma 2 del capoverso “citato art.7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 ) dalla ricezione della citata dichiarazione. Nel caso di diminuzione Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio mancata comunicazione di successive circostanze o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso. L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti mutamenti che aggravino il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessanon comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danniné riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e con l'intesa 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificatao l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
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Samples: Contratto