Common use of Diritti di proprietà intellettuale Clause in Contracts

Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolti in eventuali progetti scientifici collaborativi derivanti dalla presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art. 3, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a metodologie o studi, frutto di progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Parti, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sulla base dell’apporto di ciascuna parte, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni delle Parti.

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Samples: Convenzione Quadro

Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previo accordo scritto, i risultati delle ricerche. Nell’ipotesi di cui al comma precedente le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti dell’Università degli Studi di Genova e del Ministero della Difesa coinvolti in eventuali nei progetti scientifici collaborativi derivanti dalla oggetto del presente Convenzione Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, : in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le PartiParti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di progetto di cui all’art. all’articolo 3, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a relativa alle metodologie o ed agli studi, frutto di dei progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Particollaborativi, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parteParte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente e frutto dei regolamenti interni delle Partiprogetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi di progetto.

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Samples: Accordo Quadro Di Collaborazione Tra

Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolti in eventuali progetti scientifici collaborativi derivanti dalla oggetto del presente Convenzione accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, : in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le PartiParti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli dei contratti e accordi attuativi operativi di cui all’artall’Art. 3, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a relativa alle metodologie o ed agli studi, frutto di dei progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Particollaborativi, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parteParte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente e frutto dei regolamenti interni delle Partiprogetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati accordi.

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Samples: Convenzione Quadro

Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti dell’Università e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx coinvolti in eventuali nei progetti scientifici collaborativi derivanti dalla oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, : in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Tutte le attività pubblicistiche relative dovranno sempre contenere congiuntamente l’afferenza del personale convenzionato ad ASUGI e al relativo Dipartimento universitario. Le PartiParti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art. 3all’articolo 2, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a relativa alle metodologie o ed agli studi, frutto di dei progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Particollaborativi, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parteParte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente e frutto dei regolamenti interni delle Partiprogetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.

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Samples: Accordo Quadro Tra

Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti di UNIVPM, Regione Marche e di ITACA coinvolti in eventuali nei progetti scientifici collaborativi derivanti dalla oggetto del presente Convenzione Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, : in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le PartiParti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art. 3all’articolo 2, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a relativa alle metodologie o ed agli studi, frutto di dei progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Particollaborativi, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parteParte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, nel rispetto frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi. I professori e i ricercatori di UNIVPM si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della normativa vigente ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, UNIVPM terrà informato l’altro contraente. Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e dei regolamenti interni delle Parti.il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore

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Samples: Accordo Quadro

Diritti di proprietà intellettuale. Le Parti Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti di UNIVPM e dell’Istituto coinvolti in eventuali nei progetti scientifici collaborativi derivanti dalla oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, : in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le PartiParti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art. 3all’articolo 9, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a relativa alle metodologie o ed agli studi, frutto di dei progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Particollaborativi, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parteParte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi. Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e dei regolamenti interni delle Partiil diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.

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Samples: Convenzione Di Ateneo Per Le Attività Di Orientamento Formativo