Common use of Diritti di proprietà intellettuale Clause in Contracts

Diritti di proprietà intellettuale. 1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblica- zioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti da tali attività.

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Samples: Convenzione Quadro Tra, Convenzione Quadro

Diritti di proprietà intellettuale. 1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblica- zioni scientifiche pubblicazioni scienti- fiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiuntecongiun- te, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti formazione ri- sultanti da tali attività.

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Samples: Convenzione Quadro Tra, Convenzione Quadro Tra

Diritti di proprietà intellettuale. 1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino impegnano a dichiarare espressamente la reciproca collaborazione col- laborazione nelle pubblica- zioni pubblicazioni scientifiche e ne diano a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: , in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione formazione risultanti da tali attività.

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Samples: Convenzione Quadro, Convenzione Quadro

Diritti di proprietà intellettuale. 1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblica- zioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti da tali attività.

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