CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente conven- zione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021
E
ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO (di seguito
Accademia Properziana), partita iva 01430960540, con sede legale in Assisi (PG), Palazzo Vallemani - Via S. Xxxxxxxxx 12, 06081, pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato ad Assisi (PG) il 10.03.1947, autorizzato alla stipula del presente atto
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) L’Accademia Properziana fu fondata nel 1516 e ha origine umani- stico-rinascimentale; nel 1976 ha istituito un Centro Internazionale di Studi su Properzio e, in data 19 ottobre 1989, ha promosso la crea- zione di un Centro Studi Poesia Latina in Distici Elegiaci, che è orga- no dell’Accademia. Da allora essa cura l’organizzazione dei Convegni internazionali su Properzio con cadenza biennale, pubblicandone re-
golarmente gli atti. Il 22 dicembre 1997 l’Accademia Properziana si è trasformata in associazione culturale senza fini di lucro; con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 21 marzo del 1998, all’Accademia Properziana è stata confermata la personalità giuridica con iscrizione, dal 23 aprile dello stesso anno, presso il Tribunale di Perugia;
b) L’Accademia Properziana ha lo scopo di promuovere e agevolare
gli studi sul ruolo di Xxxxxxxxx nel genere letterario dell’elegia, dai suoi modelli greci, alla collocazione nell’età augustea e alla sua fortu- na, fino ai nostri giorni, chiamando a collaborare studiosi di fama na- zionale e internazionale;
c) L’Accademia Properziana offre agli studiosi la disponibilità della
biblioteca che comprende anche un fondo antico di particolare pre- gio e un Archivio storico, oltre a tutte le sue pubblicazioni;
d) L’Accademia Properziana organizza convegni nazionali e interna-
zionali e seminari focalizzati sui seguenti argomenti:
1) Properzio e la poesia latina;
2) L’epigrafia romana con riferimento ad Assisi e all’Umbria;
3) San Xxxxxxxxx e il Francescanesimo nella letteratura e nell’arte;
4) I movimenti religiosi;
5) La lingua volgare e i moderni dialetti;
6) La storia e l’arte di Assisi;
e) L’Accademia Properziana è aperta alla partecipazione di gio- vani studiosi e ricercatori italiani e stranieri ai Convegni e Seminari da essa organizzati e, per facilitarne la partecipazione, mette a disposi-
zione delle borse di studio e delle residenze a prezzi calmierati;
f) L’Accademia Properziana ha come scopo anche quello di pro- muovere la tutela del patrimonio storico e artistico, della natura e dell’ambiente;
g) L’Accademia Properziana ha come scopo quello di realizzare mo- stre di pittura, scultura e fotografia;
h) L’Accademia Properziana organizza periodicamente manifesta- zioni musicali come i cosiddetti ‘Venerdì dell’Accademia Properziana del Subasio’, l’ultimo dei quali si è tenuto ad Assisi il 20 settembre 2020 presso l’Oratorio di Santa Chiarella;
i) L’Accademia Properziana, secondo la sua plurisecolare tradizione, persegue la finalità di promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nei seguenti settori:
1) Lettere, Scienze;
2) Agricoltura, Industria, Artigianato, Economia;
3) Giornalismo, turismo, spettacolo;
4) Arte, Musica;
j) L’Accademia Properziana pubblica gli Atti dei Convegni e la rivi- sta “Atti Accademia Properziana del Subasio”. Nel 2014 l’intensa tradizione di studi internazionali su Xxxxxxxxx ha incontrato l’attenzione e la sensibilità della Casa Editrice Brepols (Turnhout – Belgio), con la quale l’Accademia Properziana ha concordato l’inserimento degli Atti nella Bibliotheca del “Giornale Italiano di Fi- lologia”, per sottolineare la prospettiva internazionale dei Convegni di Assisi su Properzio.
k) All’interno dell’Università degli Studi di Genova, sono attivi da anni:
- un ‘Laboratorio di Metodologia Storica’ tenuto dalle cattedre di Sto- ria Romana e di Storia delle Religioni, aperto alla partecipazione di studenti e studiosi di fama nazionale e internazionale;
- il CeLD (Centro dipartimentale Latina Didaxis) che fa capo alle cattedre di Letteratura latina e Lingua e Letteratura latina, in collabo- razione con l’USR (Ufficio scolastico regionale della Liguria), orga- nizza corsi di formazione per l’insegnamento delle lingue classiche nella scuola, il Convegno “Latina Didaxis” che si tiene con cadenza annuale e il Certamen Ligusticum.
CONSIDERATO CHE
L’Università degli Studi di Genova conviene sulla necessità di:
a) rafforzare il proprio coinvolgimento diretto con l’Accademia Properziana, al fine di favorire la promozione sua e della Parte firma- taria sotto il profilo culturale delle attività svolte e della conseguente ricaduta quanto a visibilità al fine di fare conoscere a un sempre mag- gior numero di persone il grande valore culturale, scientifico e didat- tico rappresentato dalla stipula di questo accordo;
b) avviare il processo di rilancio e pubblicizzazione di convegni, simposi scientifici, giornate di studio, corsi di aggiornamento per in- segnanti organizzati al proprio interno e interscambi culturali (di do- centi e studenti) tra l’Università degli Studi di Genova e l’Accademia Properziana.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse e i considerata alla presente convenzione costituisco- no parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, so- stenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell’attività culturale, didattica e di ricerca e in particolare:
a) l’Università degli Studi di Genova si impegna a cooperare con l’Accademia Properziana (sia sul piano finanziario sia su quello orga- nizzativo e promozionale) per la pubblicazione di atti di convegno, giornate di studio etc.;
b) l’Università degli Studi di Genova si impegna a contribuire all’organizzazione di convegni, conferenze e all’assegnazione di tesi (triennali, magistrali e di dottorato) che attingano al patrimonio libra- rio e documentario delle rispettive biblioteche e abbiano, come rica- duta culturale, il rilancio e la valorizzazione a livello nazionale e in- ternazionale di questi importantissimi patrimoni, tramite anche il re- stauro, la digitalizzazione e la catalogazione dei manoscritti conserva- ti;
c) l’Università degli Studi di Genova si impegna a sostenere tutte le iniziative che verranno promosse e avviate per tutta la durata della convenzione, nelle forme e modalità che ciascuna delle Parti riterrà opportuno decidere autonomamente, sia sul piano finanziario che or-
ganizzativo;
d) le Parti contraenti si impegnano a cooperare per realizzare in- sieme le seguenti attività:
- Cantieri di studio;
- Pubblicazione di libri;
- Presentazioni di libri;
- Lezioni;
- Convegni;
- Seminari;
- Assistenza e consulenza bibliografico-archivistica per tesi;
- Predisposizione di progetti di ricerca.
2. Gli oneri a carico delle Parti citati nel precedente comma e le ri- spettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno determi- nati negli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da tre componenti designati da ciascuna “Parte” al quale è conferito il com- pito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Per l’Università di Genova sono la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx e il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx.
Per l’Accademia Properziana sono il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università di Genova e l’Accademia Proper- ziana, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, po- trà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni, a decorrere dalla da- ta di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. ovvero mediante pec.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblica- zioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche
congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di for- mazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali delle “Parti”.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normati- va.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative
all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine, viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte ri- chiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en-
trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università di Genova giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università di Ge- nova con nota scritta chiederà all’Accademia Properziana il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Genova, 20.7.2021
Per l’Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Accademia Properziana del Subasio di Assisi (PG) Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx