Diritto di recesso dei soci CFP2 Clausole campione

Diritto di recesso dei soci CFP2. Agli azionisti di CFP2 che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l’adozione del Nuovo Statuto implicherà, tra l’altro, per gli azionisti di CFP2: (i) la modifica della clausola dell’oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell’attività di CFP2; (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2050. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. 2437, comma 1, lettera a), lettera g) e comma 2, lettera a) del Codice Civile. Il recesso sarà efficace subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive di cui all’attuale paragrafo 15.3 dello Statuto Vigente. Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni di CFP2 sarà determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2 del Codice Civile e in conformità al disposto dell’art. 8.3 dello Statuto Vigente il quale stabilisce che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante, il consiglio di amministrazione (ovvero l’esperto nel casi di cui all’articolo 2437-ter, comma 6 del Codice Civile) attesa la natura della società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato. Il valore di liquidazione delle azioni sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea chiamata a deliberare in merito agli oggetti sopra indicati ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR e pubblicato sul sito internet di CFP2 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Sezione Press - Comunicati Stampa). I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell’art. 2437-quater, del Codice Civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso i mezzi sopra indicati, contestualmente all’iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle deliberazioni assembleari relative agli oggetti sopra indicati. Si segnala che con comunicazione inviata al ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).