SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. 1. L’ Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. E' dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
3. L’ Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale CAI.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. (1) (2) Art. 816 Sede dell’arbitrato
(1) Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.
(2) X. X. X. 0 dicembre 2000, n. 398.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. 1. L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. L’arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera Arbitrale.
3. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’organo arbitrale
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” sia “fuori udienza” e può essere proposta: • dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che, in sede di prima udienza, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione; • dalle parti (contribuente, ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ente locale, Agente della riscossione), ciascuna delle quali può proporre all’altra la conciliazione totale o parziale della controversia. Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso. La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti e dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi: • il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia; • l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente; • il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia. Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute. Quando una delle parti ha proposto la conciliazione e la stessa non ha luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine massimo di 60 giorni, perché le parti formulino una proposta di conciliazione fuori udienza, con preventiva adesione di entrambe. La conciliazione fuori udienza, infatti, viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizione alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi, lo stesso ufficio, fino alla data di trattazione in camera di consiglio o alla discussione in pubblica udienza, può depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accodo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. Si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte ricevute in seduta pubblica, alla quale sono ammessi a partecipare i rappresentanti legali delle società offerenti o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o procura notarile, ancorché nel rispetto delle “Misure di prevenzione dal rischio biologico in materia di igiene, salute e sicurezza ai fini di prevenire la diffusione del covid-19” approvate dal Comune di Rocca di Papa. Aperta la trattativa, il presidente della commissione procede a verificare l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e trasmessi dall’ufficio protocollo comunale, li enumera e li depone sul banco. Procede poi ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa per controllarne la completezza. Successivamente vengono aperte le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla seconda fase delle operazioni. L’autorità che presiede la trattativa, aperti i plichi ricevuti e lette le offerte, unitamente alla Commissione proporrà l’aggiudicazione alla ditta che avrà presentato il maggior prezzo in aumento o almeno pari rispetto al valore posto a base della presente procedura di vendita a trattativa. Non sono ammesse offerte in diminuzione. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione tra questi, ai sensi dell'art. 77 del citato r.d. n.827/1924 e sarà considerata aggiudicataria la ditta che abbia optato o opti, a richiesta del presidente, per la rinuncia alla rateizzazione ovvero, in seconda battuta, per la Società che abbia optato o opti ,a richiesta del presidente della Commissione, per un pagamento con rateizzazione più vantaggiosa per il Comune ovvero, infine, si procederà ad invitare i migliori offerenti presenti a formulare offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Per la Società che risulterà migliore offerente è avanzata proposta di aggiudicazione. Qualora un concorrente, una volta ammesso alla trattativa, presenti offerte difformi dalle prescrizioni di cui al presente avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, offerte in ribasso sul prezzo base oppure offerte condizionate), verrà scritta a verbale l’anomalia e l’Amministrazione comunale procederà alla riscossione della cauzione versata a garanzia della serietà dell’offerta. Terminata la procedura di vendita, si redigerà apposito verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si allegano le offerte ri...
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. [1] Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione. [2] Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento. [3] Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione. Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha trasmesso, con nota prot. n. 94401 del 25 novembre 2019, al Presidente dell’Autorità l’ordinanza di applicazione di misure cautelari del 6 novembre 2019, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari, dott.ssa Xxx Xxxxxxxx, nell’ambito del procedimento penale n. 4574/2019. Su tale ordinanza, unitamente a tutti i documenti contestualmente acquisiti, che costituiscono presupposto del presente procedimento, il Presidente dell’Autorità ha richiesto al Nucleo di collegamento della Guardia di Finanza di svolgere attività di accertamento istruttorio, con lo scopo di verificare e individuare la sussistenza degli elementi necessari ai fini dell’applicabilità delle misure previste dall’art. 32, d.l. n. 90/2014 (prot. interno n. 4205 del 20 gennaio 2020). Il Presidente dell’Autorità ha comunicato, pertanto, ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, alla M.A.C.E. s.r.l. l’avvio del procedimento relativo all’atto di proposta di propria competenza, concedendo termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, per la presentazione di memorie e documenti (nota prot. n. 7060 del 28 gennaio 2020). In relazione alla predetta comunicazione, la M.A.C.E. s.r.l. in data 3 febbraio 2020 ha formalizzato via pec – acquisita al prot. ANAC n. 8727 del 3 febbraio 2020 – istanza di accesso agli atti del procedimento richiedendo estrazione di copia degli stessi in formato digitale. L’ostensione dei predetti atti è avvenuta, via pec, con nota prot. n. 12208 del 13 febbraio 2020. In data 3 marzo 2020 (prot . ANAC n. 18097 del 4 marzo 2020) ha presentato memoria difensiva corredata di allegati. All’esito del procedimento istruttorio e in relazione alle risultanze dello stesso viene formulata la presente proposta, che identifica la misura ritenuta più idonea al caso di specie, tenuto conto sia dei fatti di rilevanza penale - emersi dall’esame dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari suindicata, alla quale si rinvia per la compiuta indicazione degli indagati e per la dettagliata descrizione delle condotte illecite - sia delle ricognizioni effettuate dalla Guardia di Finanza. Di seguito si espongono in via sintetica le ragioni a sostegno della presente richiesta, unitamente alla sommaria ricostruzione dei principali fatti che hanno condotto alla odierna proposta ed alla verifica della sussistenza dei presupposti per applicare l’istituto giuridico di cui all’...
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. Con “Atto di nomina di Xxxxxxx e invito a procedere ad eguale nomina”, ricevuto in plico raccomandato dal sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx (in appresso “Xxxxxx”) il 18.01.2019, la Trico World Rally Team S.r.l. (in appresso “Trico”) presentava domanda di arbitrato, ai sensi degli artt. 240 e ss. del R.S.N. nei confronti di Xxxxxx. Deduceva la Trico che tra essa e Xxxxxx era stato verbalmente convenuto un contratto di sub-locazione dell’autovettura da rally Ford Focus WTC, al fine di consentirgli la partecipazione al “9° Rally Liburna Terra” previsto per il mese di Aprile 2017; che durante le prove per il rally medesimo l’autovettura si era incendiata; che a causa della condotta tenuta in tale occasione dal Xxxxxx l’autovettura aveva subito gravi danni; formulava pertanto le seguenti conclusioni (omesse quelle in via istruttoria): “Voglia l’Xxx.xx Collegio Arbitrale, previo ogni accertamento e pronuncia ritenuti necessari, così pronunciarsi: accertare e dichiarare che, con la propria condotta gravemente colpevole, negligente ed imperita, successiva al guasto del turbocompressore e concretatasi nella prosecuzione della gara, nel mancato immediato spegnimento del motore e nella mancata immediata attivazione del sistema automatico di estinzione delle fiamme, e nell’abbandono del veicolo acceso ed in fiamme senza intervenire con l’estintore brandeggiabile, il sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx abbia causato il danno al veicolo Ford Focus dallo stesso condotto ed il suo aggravamento, sino alla sua materiale parziale distruzione; accertare e dichiarare che il danno patrimoniale, nella formula del danno emergente, subito da Trico World Rally Team s.r.l. in conseguenza della condotta imputata al pilota sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, come descritta in atti, ammonta a € 169.996,02 oltre IVA, pari a quanto preventivato per la riparazione del veicolo stesso, World Rally Team s.r.l. in conseguenza della condotta imputata al pilota sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, come descritta in atti, ammonta a € 108.000,00 oltre IVA, pari al corrispettivo che sarebbe stato complessiva somma di € 277.296,02, di cui € 169.996,02 a titolo di risarcimento del danno emergente