FINANZIAMENTO PROTETTO REAL FINANCE
FINANZIAMENTO PROTETTO REAL FINANCE
Coperture dei rami danni in abbinamento a finanziamenti erogati tramite Real Finance S.p.A.
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Documento sul trattamento dei dati personali
• Modulo di Adesione (fac-simile)
deve essere consegnato al Contraente e agli Assicurati prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Avvertenza:
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Mod. R100REA ed. 01/2013
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA,
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889, Tel 00 000000 – Fax 00 0000000 – Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
b) La società ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx;
c) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l’Assicurato può rivolgersi al servizio “Benvenuti in Italiana” :
Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx
Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) Fax: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 –
R.E.A. Milano N. 7851.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 223 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 183 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 101%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza. AVVERTENZA:
E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto di Assicurazione è stipulato da Real Finance S.p.A. in qualità di Contraente ai sensi dell’Art. 1891
c.c. per conto di coloro che, avendo ottenuto un finanziamento tramite il Contraente stesso, abbiano aderito alla polizza di Italiana Assicurazioni S.p.A., sottoscrivendo il Modulo di Adesione “Finanziamento Protetto Real Finance”.
Prestazioni Assicurate
Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Italiana Assicurazioni:
GARANZIE DANNI
• (A) Infortunio che determini il decesso dell’assicurato (morte dovuta a infortunio);
• (B) Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente con l’intesa di considerare totale l’invalidità Permanente di grado superiore al 65%;
• (C) Infortunio o Malattia che determini l’Inabilità Temporanea Totale;
• (D) Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o da Malattia;
• (E) Perdita del Posto di Lavoro dovuto a giustificato motivo oggettivo.
Le garanzie relative agli eventi (A) (morte dovuta a infortunio) e (B) (Invalidità Totale Permanente) sono prestate a favore di tutti gli Assicurati che hanno aderito; la garanzia relativa agli eventi (C) (Inabilità Temporanea Totale) è invece prestata esclusivamente a favore di coloro che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi; la garanzia relativa agli eventi (D) (Ricovero in Istituto di Cura) è prestata esclusivamente a favore di coloro che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non lavoratori e la garanzia relativa agli eventi (E) (Perdita del Posto di Lavoro) è prestata esclusivamente a favore di coloro che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato.
Descrizione delle garanzie offerte GARANZIA: MORTE DOVUTA A INFORTUNIO
In caso di decesso dovuto a Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia assicuratrice garantisce un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve all’Ente erogatore del Finanziamento alla data del decesso; il debito è quello calcolato dall’Ente erogatore in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Si rinvia all’art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia morte dovuta a infortunio sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: Gli aventi diritto ricevono l’indennizzo in caso di morte dell’assicurato dovuta a infortunio.
Dunque nel caso di decesso dovuto a infortunio la Compagnia indennizzerà il capitale assicurato residuo in essere al momento del decesso secondo il piano di ammortamento originario del prestito.
GARANZIA: INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Compagnia assicuratrice garantisce un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve all’Ente erogatore del Finanziamento alla data in cui il medico legale ha certificato essere insorta l’Invalidità Totale Permanente; il debito è quello calcolato dall’Ente erogatore in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Si rinvia all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Invalidità Permanente dovuta a infortunio o malattia sia superiore al 65%.
Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l’Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato residuo in essere al momento di accertamento dell’invalidità risultante dal piano di ammortamento previsto dal finanziamento.
*******************************
GARANZIA: INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
Trascorso il periodo di franchigia della durata di 60 giorni, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è abbinata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 rate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Si rinvia all’art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all’art. 7.C delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Inabilità Temporanea Totale perduri per un periodo superiore ai 60 giorni e lo stato di inabilità totale perduri nel giorno di scadenza della rata mensile di ammortamento. Nel caso pratico di Inabilità Temporanea Totale della durata di 70 giorni decorrente dalla data di inizio del sinistro, l’Assicurato si vedrà indennizzata la rata del piano di ammortamento in scadenza durante il periodo di inabilità se la rata è prevista nel periodo successivo al sessantunesimo giorno di inabilità temporanea totale.
**************************************** GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Trascorso il periodo di franchigia della durata di 7 pernottamenti, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è abbinata, in scadenza durante il restante periodo di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un limite massimo di 12 rate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Si rinvia all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda agli artt. 7.D e 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti.
Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che abbia comportato per l’Assicurato 10 pernottamenti di ricovero, l’Assicurato si vedrà indennizzata la rata del piano di ammortamento in scadenza durante il periodo di ricovero se la rata è in scadenza nel periodo successivo al settimo pernottamento di ricovero in istituto di cura.
**************************************** GARANZIA: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
In caso di Perdita del posto di lavoro, sempreché l’Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Italiana Assicurazioni, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, corrisponderà una somma pari a tante Rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 6 Rate mensili per un solo sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Si rinvia all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui la perdita del posto di lavoro perduri per un periodo superiore ai 60 giorni e lo stato di disoccupazione perduri nel giorno di scadenza della rata mensile di ammortamento. Nel caso pratico di Perdita del Posto di Lavoro di 180 giorni decorrente dal 1 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata mensile in scadenza l’8 marzo dello stesso anno (sono trascorsi 60 giorni di franchigia e la rata del piano di ammortamento scade durante il periodo di disoccupazione).
Persone assicurabili
Per poter aderire al contratto di assicurazione l’Assicurato deve rientrare nei limiti assuntivi di età.
AVVERTENZA:
E’ presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Durata dell’assicurazione
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento stipulato fra l’Assicurato e l’Ente erogatore del finanziamento.
La copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato termina prima della scadenza solo al verificarsi di uno degli eventi descritti all’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture.
Si rinvia all’ art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali per le garanzie del ramo danni
AVVERTENZA:
Sono previsti periodi di carenza per quanto riguarda le garanzie esplicitati agli artt. 7.B, 7.C, 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Dichiarazioni sul buono stato di salute – Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
AVVERTENZA:
Ai fini della stipula dell’assicurazione, l’Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione.
E’ quindi di fondamentale importanza che l’Assicurato verifichi che i dati riportati nel Modulo di Adesione corrispondano a quanto dichiarato.
Qualora l’Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni le coperture assicurative della presente polizza non potranno essere prestate.
AVVERTENZA:
Si evidenzia la necessità dell’Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previste.
7. Premi
Il premio è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento richiesto ed alla durata dell’assicurazione. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell’erogazione del finanziamento.
Il Contraente incassa il premio unico anticipato di ogni Adesione, tramite bonifico bancario o assegno, per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all’incasso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
AVVERTENZA:
in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e all’Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto, così come determinato all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale.
Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
Nella tabella sottostante sono riportati i costi a carico dell’Assicurato con l’evidenza della quota parte percepita in media dall’intermediario.
A titolo esemplificativo si è ipotizzato un Assicurato che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento della durata di 60 mesi per un importo di 20.000 euro.
Importo Finanziamento Richiesto | Premio Unico | Costi tot. in % sul premio imponibile | di cui quota parte percepita in media dall’intermediario | |
In % rispetto al costo totale | In valore assoluto (in euro) | |||
20.000 | 984,00 | 63,5% | 72,44% | 441,60 euro |
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non previsto.
9. Diritto di recesso (e di revoca)
AVVERTENZA:
E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.
12. Regime fiscale
I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento.
Si rinvia agli artt. 7.A, 7.B, 7.C, 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull’individuazione del momento di insorgenza del sinistro.
Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia Assicuratrice per la liquidazione delle prestazioni.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni al Beneficiario.
14. Assistenza diretta – Convenzioni
Non prevista.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800101313 (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00.0000.0000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia Assicuratrice. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. Arbitrato
AVVERTENZA:
nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
Glossario della Nota Informativa
AGENZIA
Assireal S.r.l. – Xxx Xxxxxxxx 00/X 00000 Xxxx
ASSICURATO
Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento tramite il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione.
Esso è anche la persona fisica alla cui vita si riferisce l’assicurazione. Per cui l’Assicurato si identifica con l’Aderente.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla decorrenza dell’assicurazione durante il quale le garanzie della polizza non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non è obbligata a corrispondere la prestazione assicurata.
CARICAMENTI
Parte del premio pagato costituita dalla somma delle spese di gestione e delle spese di intermediazione.
COMPAGNIA ASSICURATRICE/COMPAGNIA/SOCIETA’
Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Real Finance S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.
CONTRATTO
Contratto di Finanziamento stipulato dall’Assicurato per il tramite del Contraente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto della Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice.
COPERTURA
La garanzia assicurativa prestata ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo le condizioni della Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
DATA INIZIALE
La data in cui l’Assicurato, avendo firmato il Modulo di Adesione, riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI
Rischi esclusi o limitazioni relative alle coperture prestate dalla Società; gli uni e le altre sono elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Nota informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Modulo di Adesione (fac simile)
- Documenti sul trattamento dei dati personali
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
La perdita totale, in via temporanea, ma comunque di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, della capacità da parte dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa (v. infra) o alle proprie occupazioni a seguito di Infortunio o Malattia.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Permanente è riconosciuta come Totale quando il grado di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al
D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LAVORATORE AUTONOMO
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Sono altresì considerati lavoratori autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati come non Lavoratori Dipendenti (v. infra).
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati lavoratori dipendenti i lavoratori con:
- contratto a tempo determinato
- contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro)
- contratto di apprendistato
- contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali)
- contratti di lavoro intermittente
- i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana).
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
LIQUIDAZIONE
Definizione della misura dell’indennizzo e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della efficacia delle Coperture.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA
Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura o Perdita del Posto di Lavoro in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro protetto ai termini di Xxxxxxx, non viene riconosciuto alcun Indennizzo limitatamente alla sopra citate Coperture assicurative.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina le specifiche coperture.
PREMIO
Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato alla Compagnia in relazione alle Coperture prestate con la Polizza.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Vedere indennizzo (v. sopra)
RATA DI AMMORTAMENTO
importo della rata dovuta dall’Assicurato al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
La degenza in istituto di cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del Contratto e della Polizza.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento assicurato oggetto del contratto di assicurazione e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Mod. R100REA ED. 01/2013 - Nota informativa ed. 01/2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi subiti dall’Assicurato:
• (A) morte dovuta a infortunio;
• (B) Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente con l’intesa di considerare totale l’invalidità Permanente di grado superiore al 65%;
• (C) Infortunio o Malattia che determini l’Inabilità Temporanea Totale;
• (D) Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o da Malattia;
• (E) Perdita del Posto di Lavoro dovuta a giustificato motivo oggettivo.
Le prestazioni sono assicurate da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Le garanzie relative agli eventi (A) (morte dovuta a infortunio) e (B) (Invalidità Totale Permanente) sono prestate a favore di tutti gli Assicurati che hanno aderito; la garanzia relativa agli eventi (C) (Inabilità Temporanea Totale) è invece prestata esclusivamente a favore di coloro che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi; la garanzia relativa agli eventi (D) (Ricovero in Istituto di Cura) è prestata esclusivamente a favore di coloro che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori; la garanzia relativa agli eventi (E) (Perdita del Posto di Lavoro) è prestata esclusivamente a favore di coloro che, al momento del sinistro, siano lavoratori dipendenti privati con contratto a tempo indeterminato.
Gli obblighi della Compagnia Assicuratrice risultano esclusivamente dal presente contratto di assicurazione e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Compagnia stessa.
2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE
È assicurabile la persona fisica che abbia sottoscritto un contratto di Finanziamento con il Contraente.
Per poter aderire al contratto di assicurazione l’Assicurato deve rientrare nei limiti assuntivi di età e deve sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nel Modulo di Adesione.
Senza la sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute le coperture non potranno essere attivate.
Alla decorrenza della Polizza, l’età dell’Assicurato deve essere compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 60 anni non compiuti.
3. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
Per ogni Assicurato, le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite agli Articoli 7B, 7C, 7D, 7E), dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che il premio sia stato regolarmente pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno di pagamento dell’ultima rata del piano di ammortamento definito al momento dell’erogazione.
Le Coperture terminano, oltre a quanto sopra stabilito, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
c. estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento, ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto). Il metodo di restituzione è esplicitato al successivo art. 14.
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento stipulato fra l’Assicurato e l’Ente erogatore del finanziamento.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
5. FACOLTA’ DI REVOCA E DI RECESSO DAL CONTRATTO
L’adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di erogazione del Finanziamento).
Per esercitare tale diritto, l’Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della Compagnia assicuratrice.
La revoca decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Per l’esercizio della revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza, l’Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della Compagnia Assicuratrice (indicato all’Art.1 della Nota Informativa).
Il recesso decorre dalle ore 24 della data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso all’Assicurato verrà rimborsato, per il tramite del Contraente, il premio corrisposto, al netto delle imposte di legge e della parte di premio relativa al rischio corso.
E’ data facoltà all’Assicurato, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
6. PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento richiesto ed alla durata contrattuale. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell’erogazione del finanziamento.
Il Contraente incassa il premio di ogni Adesione per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all’incasso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
7. PRESTAZIONI GARANTITE
7.A COPERTURA PER MORTE DOVUTA A INFORTUNIO Persone Assicurate
Sono Assicurati tutti gli Aderenti.
Oggetto della copertura
Nel caso di morte dell’Assicurato dovuta a infortunio, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l’Indennizzo di cui al punto successivo qualora:
a) la Compagnia Assicuratrice abbia accertato l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo;
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
c) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’ Art. 12;
Prestazione assicurata
In caso di morte dell’Assicurato dovuta a Infortunio, la Compagnia assicuratrice garantisce un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve all’Ente erogatore del Finanziamento alla data del decesso; il
debito è quello calcolato dall’Ente erogatore del finanziamento in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a quello risultante da un finanziamento richiesto di
50.000 euro per ciascun Assicurato.
7.B COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA Persone Assicurate
Sono Assicurati tutti gli Aderenti.
Oggetto della copertura
Nel caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato (tale è considerata l’invalidità superiore al 65% valutata secondo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 10), la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l’Indennizzo di cui al punto successivo qualora:
a) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia attestata da un medico legale entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata, salvo rinvio deciso dal Collegio Medico di cui all’Art. 8 (Controversie);
b) la Compagnia Assicuratrice abbia accertato l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo;
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
d) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, la malattia si sia manifestata dopo il 00.xx giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’ Art. 12;
f) l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace.
Prestazione assicurata
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Compagnia assicuratrice garantisce un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve all’Ente erogatore del Finanziamento alla data in cui il medico legale ha certificato essere insorta l’Invalidità Totale Permanente; il debito è quello calcolato dall’Ente erogatore del finanziamento in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Dall’importo dovuto saranno detratti eventuali indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero in Istituto di Cura nel periodo intercorrente tra la data di insorgenza dell’Invalidità Totale Permanente e la data della relazione medica attestante l’invalidità.
Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a quello risultante da un finanziamento richiesto di
50.000 euro per ciascun Assicurato.
7.C COPERTURA PER INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Persone Assicurate
Sono Assicurati gli Aderenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea e Totale al lavoro. L'Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa autonoma regolare.
Oggetto della copertura
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l’Indennizzo di cui al successivo punto qualora:
a) l’Inabilità Temporanea Totale da Malattia si sia verificata dopo il 00.xx giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
b) l’Inabilità Temporanea Totale abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta);
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’ Art. 12;
e) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace.
Franchigia - Carenza
La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni.
La Inabilità Totale e Temporanea al lavoro dovuta a malattia diventa operante dopo un periodo di carenza di 30 giorni a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione.
Prestazione assicurata
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è abbinata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 rate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 rate mensili per sinistro.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato un nuovo periodo di franchigia.
In ogni caso, la Compagnia Assicuratrice non corrisponderà più di 36 rate mensili per tutto il periodo di durata dell’assicurazione.
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.400 euro mensili per ciascun Assicurato.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di ciascun Assicurato in relazione alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 36 Indennizzi mensili.
7.D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA Persone Assicurate
Sono assicurati tutti gli Aderenti che, al momento del sinistro, siano Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.
Oggetto della copertura
In caso di Ricovero in Istituto di Cura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura corrisponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
b) il Ricovero da Malattia si sia verificato dopo il 00.xx giorno successivo alla data di decorrenza dell’assicurazione (Carenza);
c) il Ricovero abbia una durata superiore a 7 pernottamenti continuativi (franchigia assoluta);
d) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 9;
e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’Art. 12.
Franchigia - Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Ricovero in Istituto di Cura dovuto ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta pari a 7 pernottamenti.
Il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a malattia diventa operante dopo un periodo di carenza di 30 giorni a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione.
Prestazione assicurata
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è abbinata, in scadenza durante il restante periodo di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un limite massimo di 12 rate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa – un nuovo Ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 rate mensili per sinistro.
Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato un nuovo periodo di franchigia.
In ogni caso, la Compagnia Assicuratrice non corrisponderà più di 36 rate mensili per tutto il periodo di durata della copertura.
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.400 euro mensili per ciascun Assicurato.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di ciascun Assicurato in relazione alla Copertura per Ricovero in Istituto di Cura cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 36 Indennizzi mensili.
7.E COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO Persone Assicurate
Gli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Franchigia - Carenza
La copertura assicurativa per il caso di perdita del posto di lavoro dovuta a “giustificato motivo oggettivo” è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni e la relativa prestazione è operativa dopo una franchigia assoluta di 30 giorni.
Prestazione Assicurata
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 6 Rate mensili per un solo sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
La somma massima che la Compagnia Assicuratrice corrisponderà per ogni Assicurato, è dunque pari all’ammontare di 6 rate mensili per tutto il periodo di durata della copertura e per un solo sinistro.
Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.400 Euro mensili per ciascun Assicurato.
8. CONTROVERSIE
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Permanente oppure sulle cause del Decesso, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri la necessità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
9. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Le Coperture per Morte da Infortunio, Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro (quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana) sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea e della Svizzera.
Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Non sono operanti le garanzie per i Sinistri causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto o preesistenti alla decorrenza delle Coperture (Data Iniziale);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi (compreso autolesionismo);
• guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• lesioni in genere derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o, in ogni caso, in qualità di membro dell’equipaggio;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati; accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
• partecipazione dell’Assicurato a competizioni agonistiche (e alle relative prove) con impiego di veicoli o natanti a motore;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman;
• partecipazione dell’Assicurato a imprese eccezionali (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche o himalayane o andine, regate oceaniche, sci estremo);
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni (a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’ Assicurato);
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
• patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
• uso o produzione di esplosivi;
• malattie tropicali.
Inoltre le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti nei seguenti casi:
• Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
• aborto volontario non terapeutico;
• conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell’Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
• mal di schiena e patologie assimilabili.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
• licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
• dimissioni;
• licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
• licenziamenti tra congiunti (ascendenti e discendenti; altri parenti e affini conviventi);
• cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;
• contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
• risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”;
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
• le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
10. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti alla decorrenza dell’assicurazione, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
11. BENEFICIARI
Beneficiario della presente polizza è l’Assicurato (o i suoi eredi legittimi o testamentari).
12. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI
Per consentire alla Compagnia Assicuratrice di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.
Detto modulo dovrà essere inoltrato all’indirizzo dell’Agenzia Assireal S.r.l. – Xxx Xxxxxxxx 00/X 00000 Xxxx - o all’indirizzo della Compagnia Assicuratrice
con le seguenti tempistiche:
- nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante;
- nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall’inizio del ricovero;
- in caso di morte dovuta a infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso.
Alla denuncia di xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica;
- relazione del medico legale attestante il grado di invalidità Permanente con indicazione delle cause che l’hanno determinata;
- dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato;
- ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all’Assicurato. La valutazione dell’invalidità non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di sinistro;
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea e Ricovero in Istituto di Cura:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
- documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del sinistro l’Assicurato è un lavoratore autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita IVA..)
- dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato;
- ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all’Assicurato;
• In relazione alla richiesta di indennizzo per Perdita del Posto di Xxxxxx:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- copia della lettera di assunzione;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente;
- copia delle ultime due busta paga precedenti il sinistro;
- copia dell’ultimo CUD rilasciato dal datore di lavoro;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere stato richiesto.
• in relazione alla richiesta di indennizzo per morte dovuta a infortunio, i beneficiari devono presentare:
- copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la liquidazione ed esoneri Italiana Assicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
E’ altresì necessario che il Contraente o l’Assicurato o gli aventi causa forniscano alla Compagnia Assicuratrice il dettaglio del piano di ammortamento definito al momento dell’erogazione del prestito con l’indicazione di tutte le informazioni relative alla situazione debitoria dell’Assicurato (ad es. rate scadute e non pagate).
La Compagnia Assicuratrice esegue il pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione del Sinistro. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (al tasso di interesse legale vigente in quel momento) a favore dei Beneficiari.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
13. DIRITTO DI SURROGA
Italiana Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga che le compete ex art. 1916 c.c. verso gli eventuali responsabili del sinistro.
14. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
La copertura assicurativa cessa anticipatamente rispetto all’originaria scadenza così come disciplinata al precedente art. 3, alle ore 24.00 del giorno in cui si perfeziona l’estinzione anticipata totale o il trasferimento del contratto di finanziamento.
In tal caso l’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria, al netto delle imposte. La parte di premio a cui l’Assicurato avrà diritto è rappresentata dalla somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro.
La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l’importo dei costi per il rapporto tra la durata in giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva originaria espressa in giorni.
La componente relativa al premio puro si ottiene:
- per la garanzia morte dovuta a infortunio e Invalidità Totale Permanente moltiplicando l’importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso – espressa in giorni - ulteriormente moltiplicata per il rapporto tra capitale assicurato in essere al momento di estinzione della polizza e il capitale assicurato iniziale;
- per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro moltiplicando l’importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso espressa in giorni.
In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione ovvero del trasferimento del contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà chiedere la riattivazione della copertura assicurativa. In tal caso la copertura assicurativa sarà riattivata dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riattivazione.
In tutti i casi sopra citati l’Assicurato si impegna a comunicare per iscritto alla Compagnia se intende richiedere la restituzione del premio, indicando le coordinate bancarie IBAN su cui ricevere l’importo calcolato secondo le modalità precedentemente indicate, oppure se intende riattivare la copertura assicurativa, designando il nuovo beneficiario e fornendo alla Compagnia la documentazione comprovante il perfezionamento dell’estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento.
La comunicazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo della Compagnia. I termini della liquidazione dell’importo pari alla parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Mod. R100REA ED. 01/2013 - Condizioni di Assicurazione ed. 01/2013
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. In Italiana Assicurazioni S.p.A i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero
- che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. o presso i soggetti sopra indicati a cui essa li comunica, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx Numero Verde 800 101313 – E mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx (10).
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
-assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
-società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- segue - Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
Codice in materia di protezione dei dati personali – 4/2009
- Segue NOTE
-società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
-ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (*): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
(*) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Mod. R100REA ED. 01/2013 – Mod. di Adesione ed. 01/2013