Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. 2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di la mancanza, incompletezza l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’1‰ del valore complessivo posto a base di gara del Lotto o dei Lotti di partecipazione e comunque non superiore a € 5.000,00.
3. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruotermine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentida presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
67. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:: • il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; • l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; • la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; • la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Cassa, Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente Concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’Offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:: ▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; ▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; ▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’Offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta; ▪ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’Offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 114.1.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze Casi di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di ricorso al soccorso istruttorio di cui al presente articolo.istruttorio
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (diecia) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità l’irregolarità essenziale è sanabile laddove se non si accompagni ad costituisce una carenza mancanza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era è finalizzata. La ;
b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta se consente di attestare l’esistenza di circostanze circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, vale a dire requisiti previsti ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma: --- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara; --- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e documenti/ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall’Offerente; --- la mancata presentazione di elementi e di condizioni di partecipazione alla gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a corredo conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; --- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. Nello specifico valgono dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice), sono sanabili; --- non possono essere rimediati o regolarizzate la presentazione di documenti falsi o le seguenti regole:dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
6c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all’Offerta tecnica o all’Offerta economica.
14.1.2. Costituiscono irregolarità essenziali Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio
a) in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: --- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti; --- hanno dichiarato condizioni imprecise, non sanabili le carenze strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche; --- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;
7. Al c) in caso di fuori delle ipotesi Forma aggregata: --- hanno omesso le dichiarazioni di cui all’articolo 83al punto 7.4, comma 9purché i requisiti ivi richiesti siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo; --- hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, del Codice non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2.1, lettere c) e d);
f) hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC di cui al punto 12.1 in misura insufficiente;
g) il soccorso istruttorio è facoltà della Stazione Appaltante invitareammesso solo se l’assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di presentazione dell’offerta, se necessariosenza il concorso di ulteriori operatori economici o, i Concorrenti a fornire chiarimenti per gli Offerenti in ordine al contenuto dei certificatiforma aggregata, documenti e dichiarazioni presentatisenza la necessità di estromettere o modificare anche un singolo Operatore economico.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEelementi, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
6. : il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, ,la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 114.1.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.istruttorio
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (diecia) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità l’irregolarità essenziale è sanabile laddove se non si accompagni ad costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era è finalizzata. La ;
b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta se consente di attestare l’esistenza di circostanze circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, vale a dire requisiti previsti ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma: --- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione gara; --- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e documenti/ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all’Offerente; --- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; --- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. Nello specifico valgono dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili; --- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le seguenti regole:
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessaoggettivamente costituiscono falsità.
7c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all’Offerta tecnica o all’Offerta economica.
14.1.2. Al Condizioni di fuori ricorso al soccorso istruttorio
a) in relazione ad una o più d’una delle ipotesi dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: --- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti; --- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche; --- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
b) non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 8380, comma 95, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) in caso di Forma aggregata: --- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo; --- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato; --- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2, lettere c) e d);
f) hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 12.1 in misura insufficiente;
g) il soccorso istruttorio è facoltà della Stazione Appaltante invitareammesso solo se l’assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, se necessariosenza il concorso di ulteriori operatori economici o, i Concorrenti a fornire chiarimenti per gli Offerenti in ordine al contenuto dei certificatiforma aggregata, documenti e dichiarazioni presentatisenza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico.
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Samples: Disciplina Di Gara
Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
6: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro
Disciplina del soccorso istruttorio. 114.1.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le Casi di ricorso al soccorso istruttorio Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In domanda, e in particolare, in caso di la mancanza, incompletezza l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economicaall’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruoprocedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, non superiore a 10 (diecicomma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:
a) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità l’irregolarità essenziale è sanabile laddove se non si accompagni ad costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era è finalizzata. La ;
b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta se consente di attestare l’esistenza di circostanze circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, vale a dire requisiti previsti ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma: --- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione gara; --- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e documenti/ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all’Offerente; --- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; --- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili; --- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
c) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili.
14.1.2. Nello specifico valgono le seguenti regoleCondizioni di ricorso al soccorso istruttorio A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti:
6. Costituiscono irregolarità essenziali a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: --- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti; --- hanno dichiarato condizioni imprecise, non sanabili le carenze della documentazione strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche; --- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
b) che non consentono l’individuazione hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di Forma aggregata: --- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo; --- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato; --- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;
d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) che, in caso di avvalimento: --- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non colpito da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario; --- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o del soggetto responsabile comunque un valido elemento che consenta di accertare l’autenticità della stessa.data della sua stipulazione;
7. Al f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l’assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico fuori delle ipotesi dai casi di cui all’articolo 8348, comma 919, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentaticontratti.
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Disciplina del soccorso istruttorio. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’artSi riportano testualmente le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, le d.lgs n. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2comma. In particolare, in caso di la mancanza, incompletezza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdocumento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economicaall'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la Stazione Appaltante stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruotermine, non superiore a 10 (dieci) giorni solaridieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentida presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al ” Occorre precisare che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di fuori delle ipotesi requisiti (generali e speciali) non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di cui all’articolo 83gara, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatiquale termine perentorio per la presentazione dell’offerta.
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