DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole»
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE) 7
ART. 3 (SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO) 7
ART. 3.1 (GESTORE DEL SISTEMA) 9
ART. 4 (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DELLE CONVENZIONI) 11
ART. 5 (IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO) 14
ART. 6 (DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE CONVENZIONI DI CASSA) 17
ART. 7 (OPERATORI ECONOMICI) 18
ART. 8 (CRITERI DI SELEZIONE) 23
ART. 9 (INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE) 25
ART. 10 (INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI) 25
ART. 12 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO) 27
ART. 13 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE CONVENZIONI) 28
ART. 14 (CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS) 32
ART. 15 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 33
ART. 16 (CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA ECONOMICA) 37
ART. 17 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE) 42
ART. 18 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE) 45
ART. 19 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA) 48
ART. 20 (STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DELLE CONVENZIONI) 52
ART. 21 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE CONVENZIONI E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI) 54
ART. 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 56
ART. 23 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA) 57
ART. 24 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI) 58
ART. 25 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 59
ART. 26 (ULTERIORI PRESCRIZIONI) 60
ART. 27 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA) 60
Art. 1 (Definizioni)
1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata e i principali requisiti che l’Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere.
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Accordo di Rete»: l’intesa, previamente sottoscritta dalle Istituzioni Scolastiche aderenti (come di seguito definite), che nell’istituire la Rete di Scuole (come di seguito definita) committente del presente affidamento, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ne regolamenta le finalità, gli impegni reciprocamente assunti dai soggetti aderenti e in via generale le modalità di funzionamento;
▪ «Accordo Quadro»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, che, in conformità al format di cui all’allegato sub 1 del presente Disciplinare, verrà sottoscritto con l’Aggiudicatario (come di seguito definito) del Servizio (come di seguito definito), il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali delle Convenzioni da affidarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, tra l’Aggiudicatario e le singole Istituzioni Scolastiche che intendono fruire del Servizio subastato, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tipologiche dei Servizi stessi;
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario», «Appaltatore» o «Gestore»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula dell’Accordo Quadro, sarà affidato il Servizio oggetto di gara per ogni singolo Lotto (come di seguito definito);
▪ «Amministrazione Aggiudicatrice», «Stazione Appaltante» o «Istituto Capofila»: il Liceo Ginnasio Statale “Xxxxxxxx Xxxxx”, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 000 (codice ministeriale RMPC250005), che, anche in nome e per conto delle altre Istituzioni Scolastiche appartenenti alla Rete di Scuole, affida l’Accordo Quadro all’Operatore Economico (come di seguito definito) individuato mediante la presente procedura;
▪ «Appalto» o «Servizio di Cassa» o «Servizio»: complessivamente intesa, la gestione del «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole», consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo agli Istituti aderenti all’Accordo di Rete, nonché nella custodia dei titoli e dei valori, oggetto della presente procedura;
▪ «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso l’ANAC il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, consente:
− alla Stazione Appaltante l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
− agli Operatori Economici, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73, del Codice, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
▪ «Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato sub 2 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
▪ «Convenzione di Cassa»: il documento contrattuale che, in esecuzione dell’Accordo Quadro ed in conformità al format di cui all’allegato sub 6 del presente Disciplinare, sarà se del caso stipulato tra l’Aggiudicatario della presente procedura e il singolo Istituto Scolastico che intende fruire dei relativi Servizi, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Istituto medesimo e il Gestore;
▪ «DGUE»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione sostitutiva del Concorrente. Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all’art. 85 del Codice e al form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata sub 3 al presente Disciplinare. Il DGUE, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
▪ «Disciplinare di Gara»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, l’Accordo Quadro, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti, come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
▪ «Istituto» o «Istituzione Scolastica» o «Istituto Scolastico»: la singola istituzione scolastica aderente alla Rete di Scuole;
▪ «Istituto Convenzionato»: l’Istituzione Scolastica che abbia sottoscritto una Convenzione di Cassa;
▪ «Lotto Territoriale»: l’unità minima territoriale in cui è suddiviso l’affidamento in oggetto;
▪ «Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l’Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l’Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Offerta Economica»: i documenti inseriti nell’Offerta, e, in particolare, nella Busta B, contenenti i valori economici offerti dal Concorrente;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore stesso verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura, individuata per ciascun Lotto, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto Capofila, in qualità di modulo aggregativo, cui competono i compiti previsti dalle norme e dal paragrafo 11 delle Linee Guida ANAC n. 3. Ciascun Istituto aderente alla Rete di Scuole, procederà a nominare un proprio R.U.P. per
le attività di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni;
▪ «Rete di Scuole» o «Rete»: l’entità aggregata costituita dalle Istituzioni Scolastiche, di cui all’allegato sub 7, che hanno sottoscritto l’Accordo di Rete, e quelle che aderiranno ad esso in futuro, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del presente Disciplinare, per l’acquisizione in forma aggregata del Servizio di Cassa.
Art. 2 (Stazione Appaltante)
Denominazione Ufficiale: Istituto Scolastico Liceo Ginnasio Statale “Xxxxxxxx Xxxxx”
Codice ministeriale: RMPC250005
Sede: Xxx Xxxxxxx, x. 000, 00000 – Xxxx (XX)
Telefono: x00-00 000000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xxx.xx
PEC: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Profilo di Committente: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Determina a contrarre: prot. 1949/U del 19 agosto 2020
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 1 840648962D; Lotto 2 8406500F3E; Lotto 8406505362;
Codice AUSA: 0000324340
Art. 3 (Sistema telematico di acquisto)
1. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un Sistema conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (a seguire, anche «CAD»), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di analisi delle Offerte e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara (a seguire, anche «Sistema»).
2. La Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità Application Service Provider (ASP).
3. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni riportate a seguire; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del CAD; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’Offerta.
4. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.
5. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema di cui al successivo art. 3.1, non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Operatori Economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in occasione dell’accesso, dell’utilizzo, del mancato utilizzo, del funzionamento o del mancato funzionamento del Sistema.
6. Ciascun Operatore Economico, per la presentazione dell’Offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun Operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
7. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
8. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
▪ è memorizzata nelle registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
▪ si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di Sistema.
9. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP, che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi, anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal Sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
10. Le registrazioni di Sistema, relative ai collegamenti e alle operazioni eseguite mediante lo stesso nell’ambito della presente procedura, sono conservate nel Sistema medesimo e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Tali registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990.
11. Le registrazioni di Sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del CAD.
12. Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema, utilizzato per la presente procedura, potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
13. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell’Offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Art. 3.1 (Gestore del Sistema)
1. Per la presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale, per il tramite di Consip S.p.A., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ossia del soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx quale aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendo tutte le conseguenti responsabilità (a seguire, anche «Gestore del Sistema»). Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
2. Il Gestore del Sistema è, inoltre, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) in materia di protezione dei dati personali.
3. L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema e mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
Art. 3.2 (Registrazione)
1. Per poter presentare Offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla registrazione presso il Sistema medesimo. La registrazione può essere effettuata esclusivamente da un Operatore Economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata; tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’Offerta e non in quella della semplice registrazione.
2. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto munito di idonei poteri ad impegnare l’Operatore Economico. All’esito della registrazione viene rilasciata, al soggetto richiedente, una user-id e una password (a seguire, anche «account»). L’account è strettamente personale e riservato, ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del Sistema e-Procurement di cui all’Allegato 8.
3. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’Offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere, mediante il proprio account, all’interno del Sistema. Ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
4. L’accesso e l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata dei termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e nelle istruzioni presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni trasmesse attraverso il Sistema.
5. In caso di violazioni tali da comportare la cancellazione della registrazione dell’Operatore Economico, lo stesso non potrà partecipare alla presente procedura.
Art. 3.3 (Comunicazioni)
1. Anche ai sensi dell’art. 52 del CAD. l’Operatore Economico, con la presentazione dell’Offerta, elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L’Operatore Economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’Offerta.
2. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura a mezzo PEC, all’indirizzo indicato dal Concorrente.
3. Ai medesimi fini, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del consorzio con la presentazione dell’Offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’Offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.
Art. 4 (Oggetto dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni)
1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante, quale Istituto Capofila della Rete di Scuole, intende individuare un unico Operatore Economico, per ciascun Lotto con il quale stipulare un Accordo Quadro, ai sensi dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa (CPV: 66600000- 6), riguardante, in particolare:
a) la gestione e tenuta conto (art. 5, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 5, comma 5, n. 8), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 5, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «Servizi Base»);
b) le anticipazioni di cassa (art. 5, comma 5, n. 14), l’attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 5, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7), l’attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 5, comma 5, nn. 9, 10, 11, 12), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 5, comma 5, n. 13), l’amministrazione di titoli e valori (art. 5, comma 5, n. 15), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «Servizi Opzionali»).
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Convenzione, allegati al presente Disciplinare.
3. La gara è suddivisa nei seguenti Lotti Territoriali:
▪ Lotto 1: Nord Italia (Valle d’Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto-Adige; Friuli- Venezia-Giulia; Veneto; Xxxxxx-Romagna);
▪ Lotto 2: Centro Italia (Toscana; Lazio; Umbria; Marche; Abruzzo);
▪ Lotto 3: Sud e Isole (Campania; Molise; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna).
4. È ammessa la partecipazione da parte del medesimo Operatore Economico a tutti i suddetti Lotti.
5. Le prestazioni in cui si articola l’Appalto si caratterizzano per unitarietà funzionale e per omogeneità prestazionale, e, pertanto, al fine di garantirne l’ottimale esecuzione, non è stata ritenuta opportuna la suddivisione dello stesso anche in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice.
Il Servizio, infatti, deve essere eseguito mediante l’ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato 1 alle Linee Guida di AgID del 5 ottobre 2015, recante «Tracciato Ordinativo Informatico e Giornale di Cassa – Aggiornamento del Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione di documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico», e, pertanto, non risulta possibile affidare il Servizio a due o più Operatori Economici in quanto ciò comporterebbe la necessità di apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l’Istituzione Scolastica e Banca d’Italia.
Inoltre, tenuto conto della particolare sensibilità del Servizio oggetto di affidamento, in quanto funzionalmente e inscindibilmente connesso alla gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche, sussiste la necessità che, nell’ambito di ciascun bacino territoriale in cui l’Appalto è suddiviso, sia garantita l’individuazione di un unico centro di responsabilità in ordine alla esecuzione dello stesso a perfetta regola d’arte.
In ogni caso, tenuto conto che il Servizio risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli Operatori Economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni prestazionali, la scelta di non suddividere l’Appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce, oltre che la qualità dei Servizi offerti, anche la salvaguardia della concorrenzialità dell’affidamento.
6. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del Codice, atteso che lo stesso presenta caratteristiche standardizzate, come dettagliatamente descritte nell’ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, sulla base degli elementi tecnico-prestazionali ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
7. Per ogni Lotto, la Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Accordo Quadro, il quale avrà la funzione di regolamentare giuridicamente le singole ed eventuali Convenzioni che saranno oggetto di stipula eventuale in futuro con i singoli Istituti aderenti alla Rete di Scuole.
8. Nell’ambito dell’Accordo Quadro, gli Istituti appartenenti alla Rete di Scuole potranno successivamente stipulare una o più Convenzioni di Cassa a termini dell’allegato sub 6, attivando il Servizio in proprio favore e secondo le quantità e le tipologie previste nelle Convenzioni medesime.
9. L’Appaltatore, per l’intera durata dell’Accordo Quadro:
▪ sarà obbligato alla stipula delle singole Convenzioni con i singoli Istituti aderenti alla Rete, dietro richiesta di questi ultimi;
▪ sarà obbligato, nell’ambito delle Convenzioni stipulate, ad attivare i Servizi richiesti dal singolo Istituto.
10. La decisione degli Istituti aderenti alla Rete di addivenire o meno alla stipula di una Convenzione con l’Appaltatore aggiudicatario dell’Accordo Quadro, e quella di attivare o meno uno o più Servizi Opzionali nell’ambito di ciascuna Convenzione, sarà rimessa all’insindacabile valutazione discrezionale del singolo Istituto, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e/o della Convenzione. L’affidatario dell’Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, né da parte della Rete né da parte dei singoli Istituti, qualora nel corso della validità dell’Accordo Quadro non divenisse affidatario di Convenzioni, e/o l’esecuzione dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo e nelle Convenzioni stesse. Gli Istituti aderenti alla Rete non avranno alcun obbligo a contrarre nei confronti dell’Appaltatore e, a propria insindacabile valutazione discrezionale, manterranno la facoltà di affidare servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente procedura anche in via autonoma e ad Operatori differenti rispetto all’Aggiudicatario.
11. I volumi di Servizio complessivamente associati all’Accordo Quadro hanno dunque valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.
12. Il luogo di svolgimento del Servizio si individua, per ciascun Lotto, nei gruppi di regioni indicati nel precedente comma 3 del presente articolo, ed è indentificato dai seguenti codici N.U.T.S.:
▪ Lotto 1: ITC1; ITC2; ITC3; ITC4; ITH3; ITH4; ITH5; ITH10; ITH20;
▪ Lotto 2: ITI1; ITI2; IT3; ITI4; ITF1;
▪ Lotto 3: ITF2; ITF3; ITF4; ITF5; ITF6; ITG1; ITG2.
13. Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro, e le Convenzioni stipulate in sua attuazione, potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice, e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
14. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l’Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro e/o delle relative Convenzioni, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro e/o nella Convenzione. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
Art. 5 (Importi a base di gara e valore dell’Appalto)
1. Il valore stimato dell’affidamento è pari a € 1.414.400,00 (euro unmilionequattrocentoquattordicimilaquattrocento/00), IVA esente, al netto della clausola di adesione postuma di cui al successivo comma 9, e dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 6, comma 4, dato dalla sommatoria dei valori complessivi presunti relativi ai singoli Lotti, come di seguito rappresentati:
▪ Lotto 1: € 179.200,00 (euro centosettantanovemiladuecento/00), IVA esente;
▪ Lotto 2: € 803.200,00 (euro ottocentotremiladuecento/00), IVA esente;
▪ Lotto 3: € 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00), IVA esente.
2. Il valore stimato per l’affidamento di ciascun Lotto è stato oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l’effettiva misura di utilizzo dell’Accordo Quadro ad opera degli Istituti, né l’effettiva entità di utilizzo delle Convenzioni, ove stipulate.
3. La remunerazione avverrà, per ciascun Lotto:
▪ a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 9, 10, 15 della tabella di cui al successivo comma 5;
▪ a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Rete di Scuole e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i Servizi risultanti dall’Offerta Economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, della tabella di cui al successivo comma 5;
▪ a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 13, 14, della tabella di cui al successivo comma 5, contenuta nello Schema di Offerta Economica allegato al presente Disciplinare di Gara.
4. A pena di esclusione, non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore massimo stimato dell’affidamento per ciascun Lotto, né Offerte in aumento rispetto ad uno o più importi unitari posti a base di gara, ai sensi del successivo comma 5, previsti per ciascun Lotto.
5. L’Appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari, posti a base di gara, non superabili a pena di esclusione.
Servizi | Importo a base d’asta (Iva esente) | |
1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) | € 300,00 |
2 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base) | € 0,2 |
3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) | € 1,50 |
4 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura SDD (SEPA Direct Debt) (Servizio Opzionale) | € 5,00 |
5 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) | € 1,00 |
6 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale) | € 3,00 |
7 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale) | € 1,50 |
8 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base) | € 0,80 |
9 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale) | € 80,00 |
10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) | € 0,50 |
11 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale) | € 1,50 |
12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale) | € 2,00 |
13 | Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale) | 4% |
14 | Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale) | 5% |
15 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori | € 2,00 |
Servizi | Importo a base d’asta (Iva esente) | |
(Servizio Opzionale) |
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono, per ciascun Lotto, pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di Servizi per i quali non è prevista l’esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante e/o dei singoli Istituti Scolastici.
7. È comunque onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
8. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il valore presunto di ciascun Lotto comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato in:
▪ Lotto 1: € 35.840,00 (euro trentacinquemilaottocentoquaranta/00), IVA esente;
▪ Lotto 2: € 160.640,00 (euro centosessantamilaseicentoquaranta/00), IVA esente;
▪ Lotto 3: € 86.400,00 (euro ottantaseimilaquattrocento/00), IVA esente.
9. L’Aggiudicatario del Servizio, in relazione a ciascun Lotto, dovrà consentire l’adesione all’Accordo Quadro anche a favore di altri Istituti scolastici statali aventi sede sul territorio nazionale, che, previa sottoscrizione dell’Accordo di Rete, chiederanno di aderire all’Accordo Quadro medesimo.
In particolare, l’Aggiudicatario dovrà consentire l’adesione, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall’aggiudicazione:
▪ per il Lotto 1, di n. 56 Istituzioni scolastiche, fino all’importo massimo di € 179.200,00 (euro centosettantanovemiladuecento/00), IVA esente;
▪ per il Lotto 2, di n. 251 Istituzioni scolastiche, fino all’importo massimo di € 803.200,00 (euro ottocentotremiladuecento/00), IVA esente;
▪ per il Lotto 3, di n. 135 Istituzioni scolastiche, fino all’importo massimo di € 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00), IVA esente.
10. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’Appalto, comprensivo della clausola di adesione postuma di cui al precedente comma 9, e dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 6, comma 4, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 3.536.000,00 (euro
tremilionicinquecentotrentaseimila/00), XXX xxxxxx, dato dalla sommatoria dei valori complessivi presunti relativi ai singoli Lotti, come di seguito rappresentati:
▪ Lotto 1: € 448.000,00 (euro quattrocentoquarantottomila/00), IVA esente;
▪ Lotto 2: € 2.008.000,00 (euro duemilioniottomila/00), IVA esente;
▪ Lotto 3: € 1.080.000,00 (euro unmilioneottantamila/00), IVA esente.
11. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario di ciascun Lotto in proporzione al relativo importo nella misura massima complessiva e indicativa di € 20.000,00 (euro ventimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Istituto entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Qualora non si proceda all’aggiudicazione di uno o più Lotti, le spese graveranno proporzionalmente sugli Aggiudicatari dei restanti Lotti. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Art. 6 (Durata dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)
1. L’Accordo Quadro avrà una durata pari a 48 (quarantotto) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione, e comunque fino alla data di scadenza dell’ultima Convenzione di Cassa stipulata a valle dello stesso Accordo Quadro.
2. Le Convenzioni di Cassa potranno essere stipulate dalle singole Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete di scuole nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro, come sopra determinato, fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile ed avranno una durata massima pari a 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi, dalla data della sottoscrizione della singola Convenzione.
3. In ogni caso, non potranno essere sottoscritte Convenzioni di Cassa oltre il termine di durata dell’Accordo Quadro.
4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata dell’Accordo Quadro in corso di esecuzione nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un importo di € 707.200,00 (euro settecentosettemiladuecento/00), XXX xxxxxx, dato dalla sommatoria dei valori complessivi presunti relativi ai singoli Lotti, come di seguito rappresentati:
▪ Lotto 1: € 89.600,00 (euro ottantanovemilaseicento/00), IVA esente;
▪ Lotto 2: € 401.600,00 (euro quattrocentounomilaseicento/00), IVA esente;
▪ Lotto 3: € 216.000,00 (euro duecentosedicimila/00), IVA esente
5. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all’Accordo Quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
6. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Servizio in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 11, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 7 (Operatori Economici)
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori Economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria in Italia.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
4. Non sono ammessi a partecipare ai singoli Lotti gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
5. Si precisa che:
▪ relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
▪ la durata dell’esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all’articolo 80 del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 bis dell’articolo 80 medesimo;
▪ l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
▪ relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 34 bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 159/2011;
▪ ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L’Operatore Economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. L’esclusione non opera quando l'Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
▪ le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito in L. 356/1992 o
degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
▪ in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’A.NAC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
▪ non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
6. Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186 bis del R.D. medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di cui all’articolo 163 del precitato R.D., è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
7. Ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice, l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 110, comma 6, del Codice.
8. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di Servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
9. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare a ciascun Lotto in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al Lotto medesimo in raggruppamento o
consorzio ordinario di Operatori Economici. L’Operatore potrà in ogni caso concorrere in forma plurisoggettiva anche differenziata da Lotto a Lotto.
10. E’ fatto divieto al Concorrente che partecipa a ciascun Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
11. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.
12. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.
13. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch’esso un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest’ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.
14. È consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
15. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di Offerta.
16. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di designare, ai fini dell'esecuzione del Servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
17. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
18. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o Offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
19. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
20. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
21. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
22. Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
23. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis, 19 ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.
Art. 8 (Criteri di selezione)
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
3. Ai fini dell’affidamento, i Concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
Il cittadino di altro Stato membro non stabilito in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice.
b) essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente.
Il cittadino di altro Stato membro non stabilito in Italia, dovrà presentare provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice.
Per la comprova dei suddetti requisiti, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4. Ai fini dell’affidamento, i Concorrenti dovranno inoltre essere in possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:
a) fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo annuale relativo a ciascun Lotto (il valore complessivo annuale è dato dall’importo complessivo relativo a ciascun Lotto, suddiviso per le quattro annualità dell’affidamento).
Si precisa che la richiesta del presente requisito di fatturato è stata determinata dalla necessità di consentire la partecipazione alla gara ad Operatori Economici in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria. Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la complessità dell’Appalto, articolato in servizi correlati alla gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche, impone di selezionare, attraverso la presente procedura, un Operatore Economico dotato di una esperienza idonea a garantire un livello di servizio adeguato.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e dell’All. XVII parte I, del Codice, mediante:
▪ per gli Operatori Economici costituiti in forma di società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
▪ per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;
▪ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato relativo al periodo di riferimento, dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante, oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del CAD; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del Concorrente.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 esercizi finanziari, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante
Art. 9 (Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)
1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, da assimilarsi alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
5. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), del presente Disciplinare, deve essere posseduto da:
▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6. Il requisito relativo al possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente di cui all’art. 8, comma 3, lett. b), del presente Disciplinare, deve essere posseduto da:
▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito relativo al fatturato di cui all’art. 8, comma 4, lett. a), del presente Disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Art. 10 (Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili)
1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), del presente Disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. Il requisito relativo al possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente di cui all’art. 8, comma 3, lett. b), del presente Disciplinare, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
4. Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui, all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel Bando di Gara per l’affidamento dei servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Art. 11 (Avvalimento)
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
3. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato sub 3 al presente Disciplinare, nonché della Dichiarazione dell’impresa ausiliaria allegata sub 5 al presente Disciplinare, da compilare nelle parti pertinenti.
4. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
5. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
6. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al Concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
7. Il Concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
10. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
11. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di Gara, istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, il DGUE e Dichiarazione della nuova impresa ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 12 (Disciplina del soccorso istruttorio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara.
5. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’Offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’Offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta;
▪ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’Offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 13 (Xxxxxxxx a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni)
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, per ciascun Lotto di partecipazione, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore di ciascun Lotto, salvo quanto previsto ai successivi commi 12 e 13 del presente articolo, e precisamente di importo pari a:
▪ Lotto 1: € 3.584,00 (euro tremilacinquecentoottantaquattro/00);
▪ Lotto 2: € 16.064,00 (euro sedicimilasessantaquattro/00);
▪ Lotto 3: € 8.640,00 (euro ottomilaseicentoquaranta/00).
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:
a) in contanti, nel rispetto del limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto XX00X0000000000000000000000;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
8. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria l’Istituto Capofila;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto e al Lotto/i di partecipazione;
c) essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice, redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
d) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile;
e) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
f) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
g) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
h) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
i) la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante;
j) coprire la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro e/o di una o più Convenzioni, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché negli altri casi previsti dall’art. 93, comma 6 del Codice. Sono fatti riconducibili all’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro e/o di una o più Convenzioni. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria;
k) recare la sottoscrizione del garante.
9. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, per ciascun Lotto cui si intende partecipare, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
10. In caso di Operatori plurisoggettivi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, al solo consorzio.
11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’Offerta.
12. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
13. Per fruire dei benefici di cui al precedente comma 12, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, fornendo copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000.
14. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
15. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del Codice.
16. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
17. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
18. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’Offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte.
19. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
20. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 14 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
1. Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, i Concorrenti sono esonerati dal pagamento della contribuzione in favore dell’X.X.XX. di cui agli artt. 65 e 67 della L. 266/2005 e delle relative delibere di attuazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX.
n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
3. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale X.X.XX. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
4. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
Art. 15 (Modalità di presentazione delle Offerte)
1. Tutti documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati all’Amministrazione esclusivamente per via telematica, in formato elettronico, attraverso il Sistema, e dovranno essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020, in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art. 60, comma 3, del Codice, non essendo necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti. In ogni caso, anche ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Codice, si specifica che sussiste l’urgenza di procedere al celere affidamento del Servizio in oggetto, tale da non consentire il rispetto dei termini minimi stabiliti dall’art. 60, comma 1, del Codice, risultando tale Servizio di primaria importanza, in quanto funzionalmente e inscindibilmente connesso alla gestione finanziaria dell’Istituzione scolastica. Pertanto, l’Offerta dovrà essere fatta pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 18 settembre 2020, pena l’irricevibilità dell’Offerta e comunque la sua irregolarità.
3. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’Offerta sul Sistema e di non procedervi l’ultimo giorno utile ovvero nelle ultime ore utili, potendo l’utilizzo del Sistema subire dei rallentamenti in ragione del prevedibile elevato numero di accesso allo stesso degli Operatori interessati a partecipare alla gara.
4. L’ora e la data esatta di ricezione delle Offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
5. Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle Offerte, l’Istituto Capofila potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di assicurare la regolarità della procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice. A tal fine, per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema, l’Amministrazione potrà anche disporre la sospensione del termine per la ricezione delle Offerte e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Resta inteso che, nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura la segretezza delle Offerte inviate fino alla scadenza del termine prorogato. È consentito agli Operatori Economici che hanno già inviato l'Offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla, nel rispetto dei termini di decadenza di cui alla presente gara.
6. La pubblicità della proroga di cui al precedente punto avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili, come individuati all’art. 2 del presente Disciplinare. Si precisa che è preciso onere del Concorrente procedere, con regolarità, alla visita dei predetti siti, al fine di conoscere per tempo gli avvisi che ivi dovessero essere pubblicati.
7. L’ “Offerta” è composta da:
A – Documentazione Amministrativa;
B – Offerta Economica per ogni Lotto al quale si intende partecipare.
8. Il Concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema, nelle sezioni ivi presenti, sulla base delle voci indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione del Sistema |
Documentazione Amministrativa | Sezione |
DGUE Concorrente – Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa Concorrente |
DGUE ausiliaria – Dichiarazione impresa ausiliaria – Contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Procure | Eventuali procure |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Passoe Concorrente – (Ausiliaria) | Passoe |
Offerta economica | Sezione |
Offerta economica (generata dal Sistema) | Scheda – Componente economica |
9. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’Offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’Offerta si compone. Tutti i file che compongono l’Offerta devono essere convertiti in formato pdf.
10. La presentazione dell’Offerta ed il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
11. Si chiede al Concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.
12. È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso, si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’Offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del Concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’Offerta.
13. L’invio dell’Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
14. Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’Offerta medesima.
15. La presentazione dell’Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del Concorrente, il quale si assume ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’Offerta medesima (dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo). Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità di Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione, ove, per qualsiasi ragione, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
16. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Istituto Capofila da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
17. Si precisa inoltre che:
▪ l’Offerta presentata entro il termine di scadenza stabilito nel presente Disciplinare è vincolante per il Concorrente;
▪ entro il termine di scadenza per la presentazione dell’Offerta, il Concorrente potrà ritirarla; si specifica che l’Offerta ritirata equivarrà all’Offerta non presentata;
▪ il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di scadenza per la presentazione delle Offerte, nonché Offerte incomplete di una o più parti necessarie ed obbligatorie secondo quanto stabilito nel presente Disciplinare e nei relativi allegati.
18. Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’Offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, da sottoscriversi, ove richiesto, con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, a pena di esclusione dalla procedura, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.
19. Il Concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’Offerta, che il Sistema può rinominare, in sola visualizzazione, i file che il medesimo Concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
20. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’Offerta.
21. Il Concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà, in sede di presentazione dell’Offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli Operatori Economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli Operatori riuniti, che servirà per consentire agli Operatori medesimi di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’Offerta.
22. I Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, dovranno redigere le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, dovranno rendere tali dichiarazioni mediante documentazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
23. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Dichiarazione integrativa al DGUE, e l’Offerta Economica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore.
24. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
25. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 23 dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e allegati al presente Disciplinare.
26. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.
27. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
28. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. Pertanto, è esclusiva responsabilità del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della
traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
29. L’Offerta vincolerà il Concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorno dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’Offerta.
30. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle Offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli Offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’Offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
31. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 16 (Contenuto della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta Economica) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Il Concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema, la propria Documentazione Amministrativa, attraverso l’inserimento, nelle apposite sezioni del Sistema, dei documenti e delle dichiarazioni di seguito indicati:
a) Documento di gara unico europeo – DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, allegato al presente disciplinare sub 3.
Il Concorrente compila il DGUE nelle seguenti parti: Parte I, Parte II (in caso di ricorso all’avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C; in caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D, ad eccezione della parte riferita all’indicazione della denominazione dei subappaltatori proposti), Parte III, Parte IV, Parte VI.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
▪ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
▪ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
▪ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
▪ per gli altri tipi di società o consorzio:
o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
− membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
− membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
− membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato X.X.XX. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
o direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Xxxx, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d . P . R . n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, dovranno essere riferite anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.
Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
b) Dichiarazione integrativa al DGUE, redatta in bollo e presentata sulla base del modello allegato al presente Disciplinare sub 4 “Schema di Dichiarazione integrativa al DGUE”, mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente.
Il pagamento dell’imposta di bollo, del valore di euro 16,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione di:
▪ dati identificativi del Concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., C.F.); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e, in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice medesimo, i dati sono quelli del consorzio o di una consorziata esecutrice;
▪ dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Liceo Ginnasio Statale “Xxxxxxxx Xxxxx”, Xxx Xxxxxxx, x. 000, 00000 – Xxxx (XX), C.F. 80401470580);
▪ nel campo 6 del codice della sede dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al luogo in cui viene operato il versamento;
▪ codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura di gara per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole»).
In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
▪ in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
▪ nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo;
▪ nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune/mandataria.
c) copia informatica dell’F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo, a comprova del pagamento effettuato;
d) documento attestante la prestazione della garanzia provvisoria, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, con allegata dichiarazione di impegno del fideiussore o di altro soggetto, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell’art. 18, del
d.P.R. n. 445/2000, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
e) per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
f) PASSOE: il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’X.X.XX. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, l’Amministrazione potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
g) nel solo caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, che indichi le prestazioni che si intende eventualmente subappaltare; detta dichiarazione è già contenuta nel form di DGUE allegato sub 3 al presente Disciplinare;
f) nel solo caso di ricorso all’avvalimento:
▪ DGUE allegato sub 3 al presente Disciplinare, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
▪ Dichiarazione dell’ausiliaria, resa preferibilmente secondo il modello allegato sub 5, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente;
▪ originale del contratto di avvalimento o copia autentica del medesimo, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il Concorrente e l’impresa ausiliaria, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
▪ PASSOE dell’ausiliaria.
2. In caso di partecipazione a più Lotti:
▪ il Concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola Dichiarazione integrativa al DGUE;
▪ in caso di Operatore plurisoggettivo che partecipi a più Lotti nella medesima composizione, lo stesso dovrà produrre un solo DGUE e una sola Dichiarazione integrativa al DGUE;
▪ nel caso di imprese che partecipino ad alcuni Lotti come imprese singole e ad altri in assetto plurisoggettivo, o nel caso in cui Operatori plurisoggettivi partecipino a più Lotti in differenti composizioni, ciascun Operatore dovrà produrre tanti DGUE e tante Dichiarazioni integrative al DGUE per quanti sono i Lotti cui intende partecipare.
3. La Documentazione Amministrativa non potrà fare alcun riferimento all’Offerta Economica, a pena di esclusione.
OFFERTA ECONOMICA
4. Il Concorrente, in relazione a ciascun Lotto cui intende partecipare, dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema, la propria Offerta Economica, attraverso l’inserimento, nell’apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti con modalità solo in cifre. Tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il Concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema dopo averla:
a) scaricata e salvata sul proprio PC;
b) sottoscritta digitalmente.
5. Nell’ambito dell’Offerta Economica dovranno essere indicati, a pena di esclusione:
▪ i prezzi unitari, esenti dall’IVA e i tassi offerti per i singoli Servizi;
▪ i costi aziendali concernenti l’adempimento dell’Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell’Appalto;
▪ i costi dell’Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Saranno escluse le Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.
Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, le Offerte rispetto alle quali la Stazione Appaltante ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto al valore relativo a ciascun Lotto e agli importi unitari posti a base di gara.
Art. 17 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici, consorzi, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)
1. Con riferimento alla Documentazione Amministrativa, in caso di Operatori plurisoggettivi, valgono le seguenti disposizioni:
▪ nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
o il DGUE e la Dichiarazione integrativa al DGUE di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 16, comma 1, dovranno essere presentati, sottoscritti digitalmente, da ogni componente del raggruppamento/ consorzio ordinario/GEIE;
o nella Documentazione Amministrativa dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, contenente l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Dichiarazione integrativa al DGUE, allegato sub 4 al presente Disciplinare;
o nella Documentazione Amministrativa dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), da cui dovrà risultare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di Dichiarazione integrativa al DGUE, allegato sub 4 al presente Disciplinare;
▪ nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
o in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell’ambito della Documentazione Amministrativa, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata/atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
▪ nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
o il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
o il DGUE e la Dichiarazione integrativa al DGUE di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 16, comma 1, dovranno essere presentati, sottoscritti digitalmente, dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali Concorrenti.
▪ nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:
o il DGUE e la Dichiarazione integrativa al DGUE di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 16, comma 1, dovranno essere presentati, sottoscritti digitalmente:
a) ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. 5/2009, dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica;
b) ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del D.L. 5/2009, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
c) dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
c) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
b) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:
a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
▪ a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
▪ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
▪ le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
2. Con riferimento alla Offerta Economica, in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
▪ in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
▪ in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
▪ in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
▪ in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con le modalità previste per i raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi.
Art. 18 (Modalità di valutazione delle Offerte)
1. L’Appalto sarà aggiudicato, per ciascun Lotto, mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di Servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
2. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Servizi | Punteggio massimo | |
1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) | 50 |
2 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base) | 20 |
3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale | 2 |
Servizi | Punteggio massimo | |
(Servizio Opzionale) | ||
4 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura SDD (SEPA Direct Debt) (Servizio Opzionale) | 2 |
5 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) | 2 |
6 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale) | 2 |
7 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale) | 2 |
8 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base) | 3 |
9 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale) | 2 |
10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) | 4 |
11 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale) | 4 |
12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale) | 4 |
13 | Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale) | 1 |
14 | Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale) | 1 |
15 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale) | 1 |
3. Il punteggio economico complessivo è dato dall’applicazione della seguente formula:
PE i= Σ j PE j
4. I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 - “PE1”, “PE2”, “PE3”, “PE4”, “PE5”,
“PE6”, “PE7”, “PE8”, “PE9”, “PE10”, “PE11”, “PE12”, e “PE15” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 = PEjmax (BAj-esima - Pij) / (BA - P min)
Dove:
PEjmax = Punteggio economico massimo attribuibile per il criterio j-esimo BAj-esima = Base d’asta del servizio j-esimo
Pij = prezzo offerto dal concorrente i-esimo per il criterio j-esimo
Pjmin = prezzo più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche per il criterio j-esimo
5. I punteggi relativi ai Servizi 13 e 14 – “PE13” e “PE14” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 13, 14 = PEjmax (BAj-esima - Tij) / (BA - Tmin) Dove:
PEjmax = Punteggio economico massimo attribuibile per il criterio j-esimo BAj-esima = Tasso d’interesse posto a base d’asta del servizio j-esimo
Tij = tasso d’interesse offerto dal concorrente i-esimo per il criterio j-esimo
Tmin = tasso d’interesse più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche per il criterio j-esimo
Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal xxxxx XXXXXXX
360 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.
6. Per i punteggi relativi ai Servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, in caso di Servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Per il punteggio relativo al Servizio 13 e 14 in caso di Servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Si precisa che, ai fini del calcolo del punteggio saranno utilizzate 3 (tre) cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiore di tre, l’Istituto procederà a troncare i valori alla terza cifra decimale.
7. Saranno escluse le Offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Base (nn. 1, 2, 8). Le Offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Opzionali (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) saranno ammesse, ma conseguiranno un punteggio pari a 0 in relazione ai Servizi per i quali non sia stata presentata Offerta.
8. L’Istituto si riserva il diritto:
▪ di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle Offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
▪ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
▪ di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
9. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
Art. 19 (Svolgimento della procedura di gara) APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Le operazioni di gara saranno avviate il giorno 22 settembre 2020, alle ore 12:00, dal Seggio di Gara, che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
i. verifica della tempestività e della completezza delle Offerte presentate. La tempestività e la completezza delle Offerte presentate è verificata mediante riscontro della presenza a Sistema delle Offerte medesime. Le eventuali Offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna Offerta è presente a Sistema;
ii. alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 (in caso di Offerte ammesse pari o superiori a 15) e 2 bis (in caso di Offerte ammesse inferiori a 15) del Codice.
2. Si precisa il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis, del Codice, sarà effettuato solo ove il numero delle Offerte valide sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle Offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
3. Successivamente, il Seggio di Gara procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle Offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione Amministrativa” di ciascuna Offerta, mentre le Offerte Economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di Gara, né alla Stazione Appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai Concorrenti, né a terzi.
4. Effettuato l’accesso all’area contenente la “Documentazione Amministrativa” di ciascuna Offerta, il Seggio di Gara procede a:
i. verificare la conformità della Documentazione Amministrativa presentata dal Concorrente a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
ii. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 9;
iii. redigere apposito verbale delle attività svolte.
5. Una volta concluse le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa dei Concorrenti, la Stazione Appaltante procede a dare avviso ai Concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura.
6. Si precisa che alla prima seduta pubblica, ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle Offerte Economiche, potrà assistere ogni Concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
7. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
8. Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, il Seggio di Gara, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai Concorrenti ammessi, procederà, relativamente a ciascun Lotto, allo sblocco e all’apertura delle Offerte Economiche, rendendo visibili i valori economici offerti.
9. In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, e, pertanto, sarà chiesto ai Concorrenti di operare un rilancio sulle voci di Offerta Economica, entro un termine perentorio e con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.
10. Qualora anche a seguito del rilancio sulle voci di Offerta Economica le Offerte dovessero risultare identiche, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.
11. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte, il Seggio di Xxxx procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, a disporre l’esclusione delle Offerte medesime in caso di:
i. inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa;
ii. presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
iii. presentazione di Offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto il Seggio di Xxxx ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto al valore e agli importi unitari posti a base di gara in relazione a ciascun Lotto.
12. In seduta aperta al pubblico, una volta concluse le operazioni di valutazione delle Offerte Economiche e di attribuzione dei punteggi con le modalità indicate al precedente art. 18, il RUP procederà, per ciascun Lotto, a comunicare la graduatoria e la proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente che abbia presentato la miglior Offerta.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
13. Formata la graduatoria provvisoria per ciascun Lotto, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dal Seggio di Gara, darà corso alla verifica delle eventuali Offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97, comma 2 e 2 bis del Codice.
14. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali Offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il RUP ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.
15. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni Offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
16. Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le Offerte anormalmente basse.
17. Il RUP richiede, per iscritto, al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’Offerta ritenute anomale.
18. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
19. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dal Seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
20. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il Seggio di gara, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l’anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e
6 del Codice, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
21. In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell’Offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall’Aggiudicatario nella propria Offerta Economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice.
DOCUMENTI COMPLEMENTARI
22. L’Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
23. Prima dell'aggiudicazione, l’Istituto richiederà all’Offerente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 8. A tal fine, l’Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
24. Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, in conformità a quanto stabilito al precedente articolo 14.
25. L’Istituto potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del d.P.R n. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale e speciale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nel DGUE e nella Dichiarazione integrativa al DGUE.
26. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
AGGIUDICAZIONE
27. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Appalto. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice.
28. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’X.X.XX., nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, nei confronti di quest’ultimo, alle verifiche nei termini sopra indicati.
29. Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
30. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
31. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
32. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo Quadro.
33. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’X.X.XX. che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
34. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice.
35. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta migliore, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Art. 20 (Stipulazione dell’Accordo Quadro e stipula delle Convenzioni)
1. Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario di ciascun Lotto verrà stipulato un Accordo Quadro conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Accordo Quadro allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà presentare l’allegato all’Accordo Quadro indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dall’Accordo Quadro, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati, dalla Convenzione e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative della Rete Scuole, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del l’Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 209 del Codice, si precisa che l’Accordo Quadro non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula dell’Accordo Quadro, il soggetto Aggiudicatario di ciascun Lotto sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e delle singole Convenzioni, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro. La garanzia in questione dovrà essere rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all’Aggiudicatario.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro, delle Convenzioni di Cassa stipulate a valle, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte dell’Istituto Capofila, che aggiudica l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All’atto della stipula dell’Accordo Quadro si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario del Lotto di riferimento. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari,
la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice.
13. Entro il termine di scadenza dell’Accordo Quadro e compatibilmente con i limiti quantitativi ed economici ivi previsti, ciascuna Istituzione scolastica aderente alla Rete di Scuole potrà stipulare la propria Convenzione, secondo il form di cui allegato sub 6. La singola Convenzione conterrà l’indicazione quantitativa e qualitativa dei servizi che l’Istituto intende acquistare nell’ambito dell’Accordo Quadro, per effetto della stipula della Convenzione stessa.
14. Ai fini della stipula, ciascuna Convenzione sarà trasmessa all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l’Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.
Art. 21 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni e subappalto delle prestazioni)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Accordo Quadro stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Il Concorrente indica, all’atto dell’Offerta, le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del comma 2 e del comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. Resta ferma la necessità per gli Operatori Economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare a terzi. In mancanza di espressa indicazione, in sede di Offerta, delle parti del Servizio che intende subappaltare, l’Appaltatore non potrà ricorrere al subappalto.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
▪ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso de requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
▪ all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le parti di Servizio che intende subappaltare, nei limiti normativamente previsti;
▪ l’Aggiudicatario dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il Concorrente, il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
7. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 11 è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo.
13. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, con il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
14. L’Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. 187/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della L. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 24 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Capofila Liceo Ginnasio “Xxxxxxxx Xxxxx”. Responsabile del trattamento è il RUP, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Dirigente Scolastico.
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
i) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica.
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 25 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto di cui all’Accordo Quadro e alle singole Convenzioni sarà regolato dalla legge italiana.
2. L’Affidamento per ciascun Lotto di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Accordo Quadro e alle Convenzioni e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione del Servizio, l’efficacia dell’Accordo Quadro sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante – a pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 26 (Ulteriori prescrizioni)
1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’Offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto;
b. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 27 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
▪ All. 1 – Schema di Accordo Quadro;
▪ All. 2 – Capitolato;
▪ All. 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
▪ All. 4 – Schema di Dichiarazione integrativa al DGUE;
▪ All. 5 – Schema di Dichiarazione dell’impresa ausiliaria;
▪ All. 6 – Schema di Convenzione di cassa;
▪ All. 7 – Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete di Scuole;
▪ All. 8 – Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
3. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all’Istituto Capofila, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 9 settembre 2020.
4. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate in forma anonima, sul sito indicato all’art. 2 del presente Disciplinare, in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno quattro giorni prima del termine fissato per la presentazione delle Offerte. Le repliche in questione andranno ad esplicitare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
6. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 28 (Regole di condotta per l’utilizzazione del Sistema)
1. I Concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema, sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
2. I Concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative al corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
3. In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
4. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i Concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
5. Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
6. Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
7. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli Operatori Economici e per qualunque danno, di qualsiasi natura, da essi provocato.
8. Con la registrazione e la presentazione dell’Offerta, i Concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
9. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei Concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.