DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato: a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni; b) apprendistato professionalizzante : ▪ qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni; ▪ qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni; ▪ qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione. La formazione sarà effettuata in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di: - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Xxxxx Xxxxx; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; - formazione dei tutor aziendali; - consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo; - attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista. L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: ✓ 1° livello per i contratti di conseguimento del 2° e 3° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 2° livello per i contratti di conseguimento del 4° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 3° livello per i contratti di conseguimento del 5° livello. apprendistato professionalizzante finalizzati al Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l.. L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l.. Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44, lettere B). Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
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DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La Per la disciplina dell’apprendistato è regolata dalle si fa riferimento alle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolosalvo quanto previsto dai commi (punti) che seguono:
1. La durata del possono essere assunti con contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguirei giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, dal titolo ovvero 26 anni nelle aree di studiocui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio i limiti di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito età di cui al presente comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto sono elevati di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 2 anni;
b) 2. la durata del rapporto di apprendistato professionalizzante : ▪ è graduata in relazione alle qualifiche finali del da conseguire con le seguenti modalità:
3. la contrattazione di secondo livello può stabilire una durata maggiore;
4. per gli apprendisti assunti prima della data di inquadramento contrattuale massimo 3 anni; ▪ stipula del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata;
5. in relazione alla possibilità di svolgere l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche finali inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
6. per le qualifiche inquadrate nel 6° livello è escluso l’apprendistato per le mansioni di addetto alle attività di manovalanza, fattorino, usciere ed inserviente;
7. l’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare, per gli apprendisti stagionali, in base ai mesi effettivamente lavorati: titolo di studio ore di formazione scuola dell’obbligo 120 attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100 diploma universitario e diploma di laurea 5 80
8. viene costituita una Commissione Paritetica Nazionale con il compito di suggerire alle aziende modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. La contrattazione integrativa può stabilire un impegno formativo differente da quello di cui sopra e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna;
9. le attività formative svolte da più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi;
10. la retribuzione per gli apprendisti è determinata mediante scatti semestrali sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sulla retribuzione del terzo livello corrispondente anche per quanto concerne l’indennità di inquadramento massimo 4 anni; ▪ qualifiche finali dal quarto livello contingenza: 1° semestre 65% 2° semestre 70% 3° semestre 75% 4° semestre 80% 5° semestre 85% 6° semestre 90%
11. il datore di inquadramento massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione lavoro informa per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come con periodicità non superiore a 6 mesi; qualora l’apprendista sia minorenne, l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà sul minore;
12. è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione. La formazione sarà effettuata in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza una distribuzione dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di: - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Xxxxx Xxxxx; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; - formazione dei tutor aziendali; - consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo; - attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I diversi periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazionelavoro, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorativeoltre le cinque stagioni;
13. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista. L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: ✓ 1° livello per i contratti di conseguimento del 2° e 3° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 2° livello per i contratti di conseguimento del 4° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 3° livello per i contratti di conseguimento del 5° livello. apprendistato professionalizzante finalizzati al Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l.. L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l.. Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44, lettere B). Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l.. Ultimato durante il periodo di apprendistatomalattia l’apprendista avrà diritto al trattamento economico previsto all’art.44 ed alle condizioni da tale articolo previste nelle seguenti fattispecie: - per i primi 3 giorni di malattia, previa prova limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno; - in caso di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita ricovero ospedaliero e per tutta la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro durata dello stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
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DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate dagli Enti di formazione operanti sul territorio mediante l’accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le Le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante : ▪ qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni; ▪ qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni; ▪ qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionaleEnti di formazione operanti sul territorio. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione. La formazione sarà effettuata in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil presso Enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Alla Scuola Edile Agli Enti di formazione sono affidati i compiti di: - partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Xxxxx Xxxxx; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; - offerta del servizio di formazione dei tutor per i tutors aziendali; - consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo; - attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine Per il riproporzionamento delle ore formative l’apprendista deve documentare dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazioneformativa. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le Le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge. Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 44 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione dell'apprendistadell’apprendista. L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell'ipotesi Nell’ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: ✓ 1° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 2° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 3° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5° livello. apprendistato professionalizzante finalizzati al Nell'ipotesi Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista all’apprendista è riconosciuto l'inquadramento l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per dagli Enti di formazione operanti sul territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l.. L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l.. Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. 5 sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44, lettere nella lettera B)) dell’art.45. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all'apprendistaall’apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
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DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante : ▪ qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni; ▪ qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni; ▪ qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di A norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione. La formazione sarà effettuata in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx edili secondo le linee guida stabilite dell’apprendistato non può essere inferiore a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti 18 mesi e superiore a livello regionale e nazionale. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di: - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Xxxxx Xxxxx; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; - formazione dei tutor aziendali; - consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo; - attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi4 anni. Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 43. Alle Scuole Edili territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di: − partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato; − definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali; − erogazione dell’attività formativa; − offerta del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello servizio di assunzione dell'apprendista. L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: ✓ 1° livello formazione per i contratti tutors aziendali; − offerta di conseguimento consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa; − attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Per ottenere il riconoscimento del 2° cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna. Per il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e 3° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 2° livello le attività lavorative per i contratti di conseguimento del 4° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ 3° livello per i contratti di conseguimento del 5° livellole quali sono stati effettuati. apprendistato professionalizzante finalizzati al Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso Al termine del periodo di apprendistato il datore di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e il relativo secondo le procedure di legge. Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di un livello superiore paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati ed a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del quella della 3^ categoria degli impiegati: 1° semestre 60% 2° livello. semestre 65% 3° semestre 70% 4° semestre 75% 5° semestre 80% 6° , 7° e 8° semestre 85% Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 16 comma 52 della legge 24 giugno 1997 n. 196, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003da realizzarsi in via prioritaria nell’ambito delle Scuole Edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. L’orario di lavoro per territoriogli apprendisti è di 40 ore settimanali, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto comprese le ore destinate alla sicurezza di cui all’artformazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell’art. 84 38 del vigente c.c.n.l.. L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’artregolamento della legge sull’apprendistato. 5 del vigente c.c.n.l.. Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art sui riposi annui contenuta negli artte nella lettera B) dell’art. 5 e 44, lettere B). Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione68.
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Samples: Collective Labor Agreement
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La disciplina dell’apprendistato dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento l'accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato : - Apprendistato per l’espletamento l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione formazione: massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante ; - Apprendistato professionalizzante: ▪ qualifiche -qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale contrattuale: massimo 3 anni; ▪ qualifiche . -qualifiche finali del terzo livello di inquadramento inquadramento: massimo 4 anni; ▪ qualifiche . -qualifiche finali dal del quarto livello di inquadramento e superiori: massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze già in possesso e le competenze da acquisire ( intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute), l’indicazione del tutor tutor, come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione all' acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionaleprofessionali. L’impegno L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato l'apprendistato per l’espletamento l'espletamento del diritto/dovere di istruzione. La formazione sarà effettuata in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di: - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Xxxxx Xxxxx; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell’attività dell'attività formativa; - formazione dei tutor per i tutors aziendali; - consulenza e accompagnamento per l’impresa l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimoquest'ultimo; - attestazione dell’effettuazione dell'effettuazione della fase formativa e ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista l'apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzioneall'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo quest'ultimo fine l’apprendista l'apprendista deve documentare l’avvenuta l'avvenuta partecipazione all’attività all'attività formativa con l’attestato l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l’attuale l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendistaall'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista. L’inquadramento L'inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante degli apprendisti è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente: ✓ - 1° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ livello - 2° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4° livello; apprendistato professionalizzante finalizzati al ✓ livello - 3° livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5° livello. apprendistato professionalizzante finalizzati al Nell'ipotesi Sempre nell’ ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso della durata del periodo di apprendistato di cui al terzo comma 3 lettera b) del presente articolo, all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’artall'art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione All'atto dell' assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all’artall'art. 84 29 del vigente c.c.n.l.. L’orario . L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’artdall'art. 5 46 e 47 ( se operai ) e 79 ( se impiegati ) del vigente c.c.n.l.. . Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 46 bis) e 44, lettere B)79. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 ( se operai ) e 68 99 e 100 (se impiegati) del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistatoapprendistato e fatta salva l’applicazione dell’art. 2118 del C.C., all’apprendista, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artartt. 33 e 72 del c.c.n.l. ccnl con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato l’apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
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