Formazione: durata Clausole campione

Formazione: durata. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno. Per il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni. Al secondo livello di contrattazione potrà essere, stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
Formazione: durata. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno. Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Formazione: durata. 1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Formazione: durata. (Vedi accordo di rinnovo in nota) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Formazione: durata. L’impegno formativo dell’apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondo le seguenti modalità: TITOLO DI STUDIO ORE DI FORMAZIONE Scuola dell’obbligo 120 Attestato di qualifica 100 Diploma di scuola media superiore 80 Diploma universitario o di laurea 60 Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. E’ facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono retribuite.
Formazione: durata. L’impegno formativo dell’apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna allo studio pari ad almeno 120 ore. Al secondo livello di contrattazione è demandata la determinazione delle specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenuto conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e pratico/teorico. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà ( con il supporto del tutor ove non sia svolta tale attività dallo stesso) l’avvenuta formazione dell’apprendista, come definita dal piano formativo di dettaglio, anche nel libretto formativo del cittadino di cui all’art 2, comma 1 lettera i) del Dlgs n. 276/2003, ove siano state definite e standardizzate le modalità di certificazione sullo stesso e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’E.BI.L.P. Nazionale i nominativi degli apprendisti a quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato con attribuzione della qualifica, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/10/2005 recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”. Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc..) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Il piano formativo individuale di cui all’art 2, comma 1...
Formazione: durata. (Vedi accordo di rinnovo in nota) L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno. Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue:
Formazione: durata. Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla legge e dalle Regioni.
Formazione: durata. Art. 33 Formazione - contenuti Art. 34 Tutor
Formazione: durata. La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche “on the job” e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.lgs. n. 81/2015. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.