Disciplina sperimentale del telelavoro Clausole campione

Disciplina sperimentale del telelavoro. 1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti :
Disciplina sperimentale del telelavoro. I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d'intesa con i lavoratori, con le modalità e nei limiti stabiliti nell'Allegato A al presente contratto collettivo.
Disciplina sperimentale del telelavoro. TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I – Istituti particolari
Disciplina sperimentale del telelavoro. 1. L'ENAC, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 1, può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell’art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
Disciplina sperimentale del telelavoro. 1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
Disciplina sperimentale del telelavoro. Art. 25 - (Retribuzione e sue definizioni)
Disciplina sperimentale del telelavoro. I Consorzi hanno la facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d'intesa con i lavoratori con le modalità e nei limiti stabiliti nell'allegato Z al presente contratto collettivo.
Disciplina sperimentale del telelavoro. ART. 1 CCNL 14/9/2000
Disciplina sperimentale del telelavoro. 1. Gli enti, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all’art. 8, c. 1 CCNL 16/02/1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell’art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
Disciplina sperimentale del telelavoro. 1. Il CONI, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all’art. 10 comma 1, può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell’art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.