Retribuzione e sue definizioni. 1. Il trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmente.
2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente.
3. Ulteriori elementi della retribuzione sono:
a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale;
b) compenso incentivante la produttività;
c) indennità di trasferta;
d) indennità di trasferimento;
e) compenso per lavoro straordinario;
f) indennità di funzione;
g) eventuale superminimo;
h) elemento distinto della retribuzione;
i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute.
4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie di cui all’art. 53;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
7. La retribuzione è corrisposta mensilmente in u...
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell'indennità di contingenza (al 31 dicembre 1991). I relativi valori sono riportati nella Tabella n. B1 allegata al presente c.c.n.l.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall'eventuale indennità di funzione quadri di cui all'art. 25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo "ad personam".
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13ª e 14ª). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'azienda, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue.
2. La retribuzione base parametrale mensile, di cui alla tabella A) in calce al presente articolo, è costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:
a) le retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.2003, che includono i valori di cui all’art. 17 del CCNL 2.8.1995;
b) l’indennità di contingenza in vigore al 30.4.1992;
c) l’EDR di cui all’Accordo nazionale 20.12.1999;
d) gli aumenti retributivi mensili stabiliti dal CCNL 30.4.2003 e dai successivi rinnovi contrattuali nazionali.
3. La retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi:
a) la retribuzione base parametrale mensile di cui al comma 2;
b) gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 28;
c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
d) l’eventuale assegno ad personam.
4. La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi:
a) la retribuzione individuale mensile di cui al comma 3;
b) l’indennità di funzione di cui all’art. 33, lettera f);
c) l’indennità integrativa di cui all’art.33, lettera g), per 12 mensilità;
d) l’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, pari a € 10,33 per 13 mensilità.
5. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alle modalità e ai criteri di erogazione delle varie indennità riconosciute ai sensi del presente contratto, restano escluse dalla composizione della retribuzione globale di cui al comma 4: le indennità di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), i) di cui all’art. 33, comma 3; i trattamenti di cui agli artt. 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38. CHIARIMENTO A VERBALE DELLE PARTI STIPULANTI
A. La retribuzione base parametrale di cui al comma 2 del presente articolo è utile ai fini del trattamento per: - mutamento mansioni, di cui all’art. 16; - orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all’art. 19; - indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all’art. 33, comma 3, lett.a); - indennità maneggio denaro, di cui all’art. 33, comma 3, lett. c); - multa fino a 4 ore, di cui all’art. 72, comma 1, lett. c).
B. La retribuzione individuale di cui al comma 3 del presente articolo è utile ai fini del trattamento per: - straordinario, festivo, notturno, di cui all’art. 20; - indennità sgombero neve, di cui all’art. 33, comma 3, lett. d); - indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6; - trasferta, di cui all’art. 35, comma 4, lett. b).
C. La retribuzione globale di cui al comma 4 del pr...
Retribuzione e sue definizioni. 1. Il trattamento economico annuale è suddiviso in 14 mensilità e la retribuzione viene corrisposta mensilmente.
2. La retribuzione è definita come segue:
a) retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili, comprensivi dell’indennità di contingenza, comunque denominata, come riportati nelle tabelle A e B riportate in Appendice.
b) retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile, incrementata dall’eventuale indennità di staff/responsabilità/coordinamento o di funzione, dal maturato di anzianità, dalla progressione di anzianità e da altri eventuali assegni a carattere continuativo “ad personam”;
c) retribuzione globale di fatto mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive per 13^ e 14^.
3. L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione base.
4. L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione base per 156.
5. In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi giornalieri e orari come determinati nei commi 3 e 4.
Retribuzione e sue definizioni. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.
Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue.
2. La retribuzione base parametrale mensile è stabilita nella tabella posta in calce al pre- sente articolo.5
3. La retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi tassativi:
a) la retribuzione base parametrale di cui al comma 2;
b) gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 30;
c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
d) l’eventuale assegno ad personam.
4. La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi tassativi:
a) la retribuzione individuale di cui al comma 3;
b) l’indennità di funzione prevista per i Quadri;
c) l’indennità integrativa di cui all’art. 32, lettera L), per 12 mensilità;
d) l’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, pari a euro 10,33 per 13 mensilità. Le aziende che, ai sensi dell’art. 12, p. 3 del CCNL 31.10.1995, hanno computato nella retri- buzione individuale anche l’indennità speciale aziendale, istituita dal CCNL 17.5.1976, come integrata dalla dichiarazione a verbale di cui al CCNL 28.2.1980, continueranno a corrispon- derla ai lavoratori in servizio alla data del 30.4.2003. Per il personale assunto alla data del 1° maggio 2003 la problematica relativa all’automatica estensione della suddetta indennità sarà oggetto di trattativa aziendale.
Retribuzione e sue definizioni. Il trattamento economico annuale del personale è suddiviso in quattordici mensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
1) Retribuzione base, costituita dai valori tabellari mensili comprensivi dell’indennità di contingenza (al 31.12.91). I relativi valori sono riportati nella tabella n. B1 allegata al presente CCNL.
2) Retribuzione individuale con la quale si intende la retribuzione base mensile incrementata dall’eventuale indennità di funzione quadri di cui all’art.25, lett. c), da elementi aggiuntivi della retribuzione (EAR di cui art. 61) e da altri eventuali assegni a carattere continuativo ad personam.
3) Retribuzione globale, mensile o annuale, con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenze aggiuntive (13^ e 14^). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell’anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzati. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’Azienda, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
Retribuzione e sue definizioni. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente nelle quantità e nelle modalità previste dal presente contratto. La retribuzione è definita come segue: • Retribuzione base, costituita dai minimi tabellari comprensivi della indennità di contingenza (al 31//12/1991). I relativi valori in termini mensili ed annuali sono riportati nella tabella n.1 allegata al CCNL. • Retribuzione individuale con la quale s’intende la retribuzione base incrementata dalla eventuale indennità di funzione quadri, dagli eventuali assegni di merito a carattere continuativo e/o assegni ad personam. • Retribuzione globale complessiva con la quale si intende la somma della retribuzione individuale e delle quote di competenza aggiuntiva (13^ e 14^). Nella retribuzione globale omnicomprensiva si intendono comprese anche la retribuzione variabile e le indennità percepite nel mese o nell’anno di riferimento. Sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’Ente, compreso tra il 20 e l’ultimo giorno del mese .
Retribuzione e sue definizioni. Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Retribuzione e sue definizioni. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente in un giorno stabilito dall'Azienda. Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi determinati per i vari gruppi dei lavoratori nelle tabelle allegate al presente contratto. Con l'espressione "retribuzione individuale" s'intende la somma della retribuzione base, dell'indennità di contingenza maturata dall'1.2.1977 in avanti, di cui al punto B) del successivo art. 39, degli eventuali importi già maturati ai sensi dell’art. 13 del precedente CCNL 28.7.92 “Aumenti periodici di anzianità” e degli aumenti di merito, nonché degli eventuali assegni ad personam. Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale, delle indennità a carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato, nonchè, salvo diversamente disposto, degli eventuali assegni ad personam sostitutivi di indennità e/o voci retributive soppresse dal presente CCNL.