Contratto di fornitura di lavoro temporaneo Clausole campione

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Le aziende possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Articolo 21 – Disciplina del telelavoro
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla L. n.196/97 può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, lettere b) e c) della stessa legge, anche nelle seguenti ipotesi:
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Art. 21 - (Contratto di formazione e lavoro)
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24.6.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 1, lettere b) e c), della legge stessa, anche nelle seguenti ipotesi:
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro temporaneo con soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, secondo la disciplina della L. 24 giugno 1997, n. 196, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D. Lgs. 165/2001.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Il CONI può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 29/1993.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Le parti si impegnano a definire, entro il 60 giorni i casi, le condizioni, i criteri e le modalità per la determinazione e corresponsione del trattamento accessorio di produttività per i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Il CNEL può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.