DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI Clausole campione

DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separa- tamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede ex post a fornire le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di incentivi continuativi, la Banca annualmente informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o benefici non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente. Per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede a fornire un servizio di consulenza non indipendente, unitamente all’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari non limitata a quelli emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la stessa Banca e procede ad una valutazione periodica della coerenza del Portafoglio avendo riguardo al profilo finanziario di riferimento. In particolare, la Banca, per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento prestati attraverso i propri Private Banker – i quali in via continuativa assistono il Cliente, ne verificano periodicamente i bisogni, curano la trasmissione degli ordini e delle disposizioni – riceve dalle Società di Gestione (nel caso del servizio di gestione di portafogli e di OICR di diritto italiano), dai soggetti che gestiscono OICR di diritto estero e dalle Compagnie di assicurazione una quota parte delle commissioni da questi percepite, dettagliate nella documentazione precon- trattuale relativa ai singoli prodotti e servizi. Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca ulteriori dettagli sul contenuto degli incentivi. In caso di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita di strumenti finanziari o...
DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie. La Banca ha predisposto regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo dei compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente, in via generale nel contratto o all’atto di acquisto/sottoscrizione degli stru- menti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).