Common use of Disciplina Clause in Contracts

Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- to, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo pe- riodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione effet- tiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo dall’ar- ticolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- tolicenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienzaprovenienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- tolicenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienzaprovenienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: Area Giorni A1 e A2 180 giorni B1 150 giorni B2 75 giorni C1 45 giorni C2 e C3 30 giorni D1 20 giorni D2 15 giorni Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- tolicenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienzaprovenienza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna nessuna delle Parti parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità dell'anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: D2 Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo dall'art. 10 della Legge legge 15 luglio 1966 1966, n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- tolicenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienzaprovenienza.

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Disciplina. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nes- suna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: A1 e A2 180 giorni B1 150 giorni B2 75 giorni C1 45 giorni C2 e C3 30 giorni D1 20 giorni D2 15 giorni Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva pre- stazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenzia- to, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di prove- nienza.

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