Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità dell'indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’artdell'art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’artall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981CCNL 13/4/1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «"Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 197931/1/1979, hanno maturato l’anzianità l'anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 CCNL 4/4/1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’artdell'art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoroCCNL) che saranno erogate all’atto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità dell'indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 197931/1/1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 31/1/1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato l'indicato rapporto»".
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Dirigenti Aziende Industriali
Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità dell'indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982297/1982, ai sensi dell’artdell'art. 5, comma 1° comma, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’artall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «"Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità l'anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’artdell'art. 24, comma 2° comma, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità dell'indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1° comma, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1° comma. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1° comma, anche nei casi di cui ai commi 2 e al 2° ed al 3° comma. Le quantificazioni stabilite al 2° comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato l'indicato rapporto»".
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dirigenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità dell'indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’artdell'art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’artall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «"Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità l'anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’artdell'art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità dell'indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato l'indicato rapporto».". Parte sesta - Risoluzione del rapporto
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disposizione transitoria. I quadri direttivi assunti o inquadrati come tali entro il 31.12.2001 conservano ad personam un periodo annuale di ferie pari a 27 giorni. * * * Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei commi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodi di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana). Chiarimento a verbale Ai fini della determinazione dell’indennità del computo dei periodi di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. * * * I turni delle ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in vigore della legge n. 297 del 1982casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme salva la disposizione di cui alle disposizioni transitorie al successivo comma 7 in calce all’arttema di rimborso per spostamenti di turno. 24 del contratto collettivo nazionale Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I turni di xxxxx vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro 13 aprile 1981per almeno tre settimane continuative tra il 1° marzo ed il 30 novembre, i cui termini vengono salva la possibilità di seguito integralmente riportatiaccordo diverso tra le Parti. «Per i dirigenti cheL'Azienda può richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di ferie, alla data del 31 gennaio 1979quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione. Detto rimborso comprende anche le spese di trasporto, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 vitto e di alloggio sostenute per il conseguimentoviaggio di rientro e per quello eventuale di ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso deve aver luogo pure nel caso di spese conseguenti allo spostamento, sull’intera anzianità per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o su in parte delle ferie relative all'anno solare in corso, maturate (per i casi non ordinati dai primi tre comma che precedono in tema di essa, della maggiore indennità turni) in ragione di mezza mensilitàun dodicesimo del periodo di ferie annuale per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. Nello stesso caso, qualora il lavoratore abbia invece usufruito delle ferie relative all'anno solare in corso in misura maggiore rispetto a quelle maturate, come sopra precisato, la retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti a tale misura maggiore va contabilizzata in detrazione delle spettanze di fine lavoro. In ambedue le ipotesi il computo va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Se l'assenza è causata da malattia od infortunio, la riduzione ordinata dal comma precedente non si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predettaapplica per i primi sei mesi, traducendola ovvero per 180 giorni in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’artcaso di assenza causata da malattia od infortunio non continuativi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. 24I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) infermità che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979dipendente deve immediatamente denunciare all'Azienda, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata sono computati nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione durata delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto»ferie.
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Disposizione transitoria. Gli attuali funzionari conservano ad personam il periodo annuale di ferie pari a 27 giorni. Tale trattamento viene riconosciuto a tutti coloro che vengono assunti o inquadrati nella categoria dei quadri direttivi entro il 31.12.2001. * * * Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei commi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodi di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana). Ai fini della determinazione dell’indennità del computo dei periodi di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. * * * I turni delle ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in vigore della legge n. 297 del 1982casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme salva la disposizione di cui alle disposizioni transitorie al successivo comma 7 in calce all’arttema di rimborso per spostamenti di turno. 24 del contratto collettivo nazionale Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I turni di xxxxx vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro 13 aprile 1981per almeno tre settimane continuative tra il 1° marzo ed il 30 novembre, i cui termini vengono salva la possibilità di seguito integralmente riportatiaccordo diverso tra le Parti. «Per i dirigenti cheL'Azienda può richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di ferie, alla data del 31 gennaio 1979quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione. Detto rimborso comprende anche le spese di trasporto, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 vitto e di alloggio sostenute per il conseguimentoviaggio di rientro e per quello eventuale di ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso deve aver luogo pure nel caso di spese conseguenti allo spostamento, sull’intera anzianità per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o su in parte delle ferie relative all'anno solare in corso, maturate (per i casi non ordinati dai primi tre comma che precedono in tema di essa, della maggiore indennità turni) in ragione di mezza mensilitàun dodicesimo del periodo di ferie annuale per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. Nello stesso caso, qualora il lavoratore abbia invece usufruito delle ferie relative all'anno solare in corso in misura maggiore rispetto a quelle maturate, come sopra precisato, la retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti a tale misura maggiore va contabilizzata in detrazione delle spettanze di fine lavoro. In ambedue le ipotesi il computo va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Se l'assenza è causata da malattia od infortunio, la riduzione ordinata dal comma precedente non si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predettaapplica per i primi sei mesi, traducendola ovvero per 180 giorni in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’artcaso di assenza causata da malattia od infortunio non continuativi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. 24I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) infermità che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979dipendente deve immediatamente denunciare all'Azienda, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata sono computati nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione durata delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto»ferie.
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Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità dell'indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982297/1982, ai sensi dell’artdell'art. 5, comma 1°c omma, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’artall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «"Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità l'anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’artdell'art. 24, comma 2°comma, del citato contratto collettivo nazionale n azionale di lavoro) che saranno erogate all’atto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità dell'indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1°comma, diano d iano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1°comma. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1°comma, anche nei casi di cui ai commi 2 e al 2°ed al 3° comma. Le quantificazioni stabilite al 2°comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato l'indicato rapporto»".
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Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro Ccnl 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «“Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoroCcnl) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto»”.
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Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità In sede di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 atto costitutivo verrà nominato un Presidente ad interim, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la costituzione del 1982Fondo e presentare la richiesta di riconoscimento alle competenti Autorità, nonché convocare l’assemblea dei Soci ai sensi dell’artdell’articolo 8 del presente Statuto per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri Organi sociali, come sopra previsti. 5Gli Organismi dell’Ente, comma 1come previsti dal presente statuto, saranno nominati dall’Assemblea, una volta ottenuto il riconoscimento dell’Ente ai sensi di legge. I componenti l’Assemblea dei soci verranno designati dagli Enti costituenti entro sessanta giorni dalla costituzione dell’Ente. per la CONFAPI Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx per la CGIL Xxxxx Xx Xxxxxx per la CISL Xxxxxx Xxxxxxx per la UIL Xxxxxxxxx Xxxxxx Repertorio n. 28.070 Raccolta n. 9.286 L’anno duemilatre, il giorno ventotto del mese di ottobre In Roma, in Piazza della legge medesimaMinerva n. 69. Alle ore dodici e minuti venti. Davanti a me, si richiamano le particolari norme xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Vesci Notaio in Roma, iscritto ai Ruoli dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l’assistenza dei testimoni avendovi il comparente, con il mio consenso, rinunziato è comparso il signor: Xxxxxxx XXXXXXXXX nato a Valmadrera (LC) il 26 luglio 1939 imprenditore domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata “FONDO FORMAZIONE PMI”, costituito come Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese, con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 52, Codice Fiscale n. 97294390584, costituita con atto a mio rogito in data 27 novembre 2002, repertorio n. 26.856 raccolta n. 8.722, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 6 dicembre 2002 al n. 17489/1. Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell’assemblea straordinaria dell’associazione di cui alle disposizioni transitorie sopra, convocata per questo giorno, luogo ed ora con comunicazione in calce all’artdata 20 ottobre 2003, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria: - Variazione dell’articolo 8 (otto) dello Statuto sociale relativo all’Assemblea. 24 Assume la Presidenza dell’assemblea, in conformità al vigente Statuto, il signor Xxxxxxx Xxxxxxxxx il quale constata e dà atto: - che dei dodici rappresentanti gli Enti associati componenti ai sensi di statuto l’assemblea sono presenti di persona e per delega debitamente depositata tutti i componenti l’Assemblea e quindi almeno uno rappresenta ciascuna delle Organizzazioni soci fondatori del contratto collettivo nazionale fondo e quindi “Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria – CONFAPI”, “Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L.”, “Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – C.I.S.L.” e “Unione Italiana del Lavoro – U.I.L.”; - che del Consiglio di lavoro 13 aprile 1981Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i componenti signori: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx di cui termini vengono uno per delega, come previsto dallo Statuto Vigente; - che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti tutti i componenti signori Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Tutte le suddette presenze risultano dal relativo foglio che sottoscritto dai presenti, dal presidente della Assemblea e da me Notaio, il Presidente stesso mi consegna ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera “A”. Il Presidente dichiara quindi l’assemblea pienamente valida ed atta a deliberare ai sensi di seguito integralmente riportatistatuto (che prevede per la validità dell’assemblea la presenza di persona o per delega dei sette dodicesimi dei componenti dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni Soci Fondatori) e, chiamato me Notaio a fungere da Segretario, dichiara aperta la seduta. «Per i dirigenti cheSul punto all’ordine del giorno prende la parola lo stesso comparente il quale espone all’assemblea come risulti necessario procedere alla variazione del comma quarto dell’articolo 8 (otto) dello Statuto sociale, alla data che recita “L’Assemblea nomina al proprio interno il Presidente del 31 gennaio 1979Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL CISL e UIL”, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito artcon la soppressione delle parole “al proprio interno”. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 Il Presidente pone quindi in votazione la variazione come sopra illustrata. L’Assemblea ad unanimità dei voti delibera la soppressione delle parole “al proprio interno” al quarto comma dell’articolo 8 (otto) dello Statuto, per il conseguimentoquale si assume quindi la seguente nuova dizione: “L’Assemblea nomina il Presidente del Fondo su designazione della CONFAPI ed il Vice Presidente su designazione di CGIL CISL e UIL”, sull’intera anzianità o su con la soppressione delle parole “al proprio interno”. Il Presidente dichiara inoltre di voler proporre alla assemblea una ulteriore variazione non prevista all’ordine del giorno; chiede quindi alla assemblea di deliberare in merito alla opportunità di discuterla e l’assemblea, ad unanimità delibera di discutere la proposta che il Presidente intende presentare. Il Presidente quindi espone all’Assemblea come, anche per suggerimento del Collegio dei Revisori, appaia opportuno inserire all’articolo 15 dello Statuto, dopo il quarto capoverso, una clausola per regolare tempi e modalità per l’approvazione dei bilanci; ne legge quindi il testo come segue: “I bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio di Amministrazione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della Assemblea che deve discuterli. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Revisori, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”. L’assemblea, dopo breve discussione, ad unanimità dei voti approva la proposta del Presidente e quindi l’inserimento dopo il quarto comma dell’articolo 15 dello Statuto della clausola secondo la letterale dizione sopra riportata. Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto così come risultante dalle modifiche sopra deliberate, ed io Notaio lo allego al presente atto, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, sotto la lettera “B”. Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore tredici e minuti trenta. Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di essamia fiducia ed in parte scritto da me, della maggiore indennità in ragione ma da me letto al comparente che dichiara di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro approvarlo e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri me Notaio lo sottoscrive. Occupa tre facciate intere e righe ventitre della presente di computo dell’indennità di anzianitàun unico foglio. Per i dirigenti cheFIRMATO: Xxxxxxx XXXXXXXXX – Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».Notaio
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Disposizione transitoria. Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi 1. In applicazione dell’art. 53 del CCNL, e solo per l’anno 2009, con decorrenza 01.03.2009, per la progressione economica orizzontale l’Azienda effettuerà una selezione tra tutto il personale a tempo indeterminato in servizio della USL 5 al 28.02.2009 e conseguirà il diritto alla progressione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) permanenza di almeno 24 mesi nella posizione economica in godimento anche con rapporto a tempo determinato purché senza soluzione di continuità;
b) assenza di provvedimenti disciplinari di natura più grave rispetto al rimprovero verbale negli anni 2006 e 2007;
c) raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi della struttura di appartenenza come media dell’anno 2006 e 2007.
2. Il personale che, rientrante nei requisiti di cui al comma 1, della legge medesimain occasione del precedente accordo del 3.11.2006, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento è incorso nella limitazione di cui al precedente comma punto 3 dello stesso accordo, potrà accedere alla fascia con decorrenza 01.01.2008.
3. In via cautelare viene accantonata dai residui 2006/2007 una somma pari a 200.000 euro al fine di garantire prudenzialmente le risorse necessarie per l’applicazione del presente articolo. CISL e UIL chiedono che una quota del disagio venga destinata al personale di front - office. Il Presidente della RSU concorda e si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1riserva di comunicare successivamente la posizione ufficiale della RSU anche per poter procedere all’esame di altre categorie in situazioni di disagio. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate CGIL concorda con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi altre sigle sindacali ma ritiene che occorra una riflessione maggiore per effettuare una ricognizione di altre situazioni di disagio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti riconoscono che nell’ambito della normativa sulle politiche dell’orario di lavoro di cui ai commi 2 e 3all’art. Le quantificazioni stabilite 10 del CCIA sia opportuno procedere, entro dicembre 2009, ad un confronto al comma 2 avverranno in base al rapporto fine di adottare un’organizzazione del lavoro che garantisca il passaggio di consegne tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 l’inizio e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria fine del turno allorquando ciò sia funzionale alla garanzia della continuità assistenziale. A questo proposito, considerando anche le ricadute organizzative, le parti si impegnano a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapportodefinire una specifica disciplina riguardante il personale turnista, che sarà espresso opera nelle strutture ospedaliere, con tre cifre decimalila previsione di un periodo temporale di interposizione fra i turni in maniera tale da garantire il passaggio delle consegne.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 L’Azienda, le suddette grandezze vanno indicate in numero al fine di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando implementare il sistema di valutazione permanente e prima del suo avvio, per quattro l’indicato rapporto»adottare criteri omogenei di valutazione, si impegna ad adottare un Manuale operativo relativo alla valutazione del personale e darne informazione preventiva alla RSU e alle XX.XX.
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