Common use of Disposizioni comuni Clause in Contracts

Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all’art. 1, punti 1. e 2. e all’art. 3, punti 1. e 2. integra gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall’art. 42, comma 1, punto 10) dell’all. A) al X.X. 0 gennaio 1931 n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l’operaio la decadenza dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’INPS non eroga l’indennità di malattia e per l’impiegato (nonché per l’operaio, per i primi 3 giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall’INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L’azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell’INPS o dell’INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 1, sono integrate a carico dell’azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall’azienda rimane confermata la disciplina di cui all’art. 15 del c.c.n.l. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13a e 14a relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal c.c.n.l.. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli artt. 7,8 e 9 dell’allegato A) all’Accordo nazionale 27.11.2000 (Area operativa della mobilità).

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'aziendaall’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'aziendapreventivamen- te l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentatodocu- mentato, l'inosservanza l’inosservanza di quanto convenuto all’art. all’articolo 1, punti 1. commi 1 e 2. 2 e all’art. all’arti- colo 3, punti 1. commi 1 e 2. integra 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall’art. dall’articolo 42, comma 1, punto 10) dell’all. . A) al X.X. 0 gennaio 1931 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l’operaio la decadenza dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’INPS non eroga l’indennità di malattia e per l’impiegato (nonché per l’operaio, per i primi 3 tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall’INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L’azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell’INPS o dell’INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai punti commi 5 e 6 dell’art. 1dell’articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell’azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall’azienda rimane confermata la disciplina di cui all’art. all’articolo 15 del c.c.n.lCCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13a 13^ e 14a 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite sta- bilite per le predette mensilità aggiuntive dal c.c.n.l..CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli artt. 7,8 articoli 7, 8 e 9 dell’allegato dell’allegato A) all’Accordo nazionale 27.11.2000 (Area area operativa della mobilità).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro