Disposizioni COVID-19 Clausole campione

Disposizioni COVID-19. Lo svolgimento delle mobilità sarà vincolato all’evolversi della situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e alle disposizioni delle autorità competenti italiane e del paese ospitante.
Disposizioni COVID-19. Lo svolgimento delle mobilità sarà comunque vincolato all’evolversi della situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e quindi alle disposizioni che potranno pervenire dalle autorità competenti italiane e/o del Paese ospitante In ogni caso prima di organizzare la partenza lo studente sarà tenuto a: 1) accertarsi che sia ammesso l'ingresso nel paese ospitante consultando i siti governativi in tema di immigrazione e frontiere del paese ospitante e l'Ambasciata italiana di riferimento. Di seguito il link al sito del MAECI con i riferimenti alle pagine di Ambasciate e Consolati dedicati all'emergenza COVID-19: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxx- stranieri-in-italia/ 2) informarsi circa la situazione sanitaria nel paese ospitante, consultando il sito della Commissione Europea Re-open UE e sul sito del MAECI xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Gli studenti possono inoltre registrare i dati del proprio soggiorno sulla pagina web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx.xxxx. 3) informarsi con l’ente ospitante che sia effettivamente possibile iniziare il tirocinio in presenza nel periodo previsto 4) attenersi alle norme o misure anti-Covid19 adottate dai Paesi ospitanti (i link per i vari Paesi sono raggiungibili dalla pagina Re-open UE ) e dai propri enti ospitanti
Disposizioni COVID-19. Lo svolgimento delle mobilità sarà comunque vincolato all’evolversi della situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e quindi alle disposizioni che potranno pervenire dalle autorità competenti italiane e/o del Paese ospitante In ogni caso prima di organizzare la partenza lo studente sarà tenuto a: 1) accertarsi che sia ammesso l'ingresso nel paese ospitante consultando i siti governativi in tema di immigrazione e frontiere del paese ospitante e l'Ambasciata italiana di riferimento. Di seguito il link al sito del MAECI con i riferimenti alle pagine di Ambasciate e Consolati dedicati all'emergenza COVID-19: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx-00-
Disposizioni COVID-19. Fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia di responsabilità contenute in questa offerta o conferma d’ordine decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi impossibilità o ritardo nelle consegne o nell’esecuzione di altre prestazione qualora siano imputabili o correlati all’epidemia di COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2).

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  • Disposizioni finali 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*. 2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che: