Agevolazioni contributive Clausole campione

Agevolazioni contributive. L'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 prevede che per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali è pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione dell'ammontare dei contributi da essi dovuti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro. La misura della riduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso in cui il contratto di solidarietà disponga una diminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento. Per le imprese che operano nelle aree individuate per l'Italia dalla CE - ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 - tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 30% e al 40% (INPS circ. n. 48/2009). Si precisa che la corresponsione di tali benefici è autorizzata dal Ministero del lavoro sulla base delle disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione. I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio 1996. La norma in esame non trova applicazione nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Le riduzioni contributive sono alternative agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno o ad altre forme di riduzione contributiva, quali, ad esempio, quelle previste in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro. Esse sono inoltre applicabili avendo riguardo all'orario di lavoro svolto da ciascun lavoratore e per il periodo cui si riferisce la denuncia contributiva; conseguentemente, devono essere applicate sulla quota dei contributi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore che, nel mese cui si riferisce la denuncia, abbia osservato un orario di lavoro ridotto (INPS circc. n. 169/1998; n. 178/1999; n. 163/2000).
Agevolazioni contributive. 6.Indennità di malattia, di maternità ed assegni familiari
Agevolazioni contributive. Si applicano i benefici contributivi previsti per l’attuale contratto di formazione e lavoro ma solo per l’assunzione di soggetti svantaggiati (di cui alle lettere da “b” ad “f” dell’elenco dei soggetti di cui sopra)
Agevolazioni contributive. Dal 1° gennaio 2006, e per il triennio 2006-2008, vengono modificate le agevolazioni contributive già previste dai commi 5, 5-bis e 5-ter, articolo 9 della Legge n. 67/1988: · nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva è pari al 75 per cento (nell’anno 2005 pari al 70 per cento) dei contributi a carico del datore di lavoro; · nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’Obiettivo 1 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata la riduzione contributiva è pari al 68 per cento (nell’anno 2005 pari al 40 per cento). A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione imponibile utile al calcolo dei contributi agricoli unificati per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato è quella prevista dal comma 1, articolo 1 del DL n. 338/1989 convertito nella Legge n. 389/1989 che prevede: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. In definitiva la base di calcolo per i contributi diviene per tutti i lavoratori agricoli la retribuzione effettivamente corrisposta prevista da legge o contratti collettivi. Sempre a partire dal 1° gennaio 2006, tale limite minimo di retribuzione, precisa poi il comma 5, è utile anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
Agevolazioni contributive. L’assunzione con contratto di lavoro intermittente non legittima il datore di lavoro al godimento di benefici contributivi previsti dal nostro ordinamento in relazione all’assunzione di particolari categorie di lavoratori (disoccupati da oltre 24 mesi), anche nel caso ne ricorressero i requisiti soggettivi.
Agevolazioni contributive. Non è prevista l’applicazione delle agevolazioni contributive (es. L. 407/90 – L. 223/91, ecc.)
Agevolazioni contributive. Le riduzioni contributive previste a favore delle aziende che stipulano il CDS di norma vengono autorizzate dopo la conclusione del contratto di solidarietà. Pertanto, nel periodo di vigenza del CDS, NON devono essere collegate ai dipendenti interessati le specifiche posizioni assicurative (p.a. da 37 a 40) associate alla riduzione contributiva in esame.
Agevolazioni contributive. Art. 47, comma 7, X.Xxx. n. 81/2015, art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, art. 1, comma 773, L. n. 296/2006, art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, L. n. 223/1991, art.1 commi 100-108 e 110 lettera d) L. n. 205/2017, art. 32, comma 2, lettera b) , D. Lgs. N. 150/2015, Circ. INAIL 24 maggio 2013 n. 27, Mess. INPS 5 gennaio 2016 n. 24, Mess. INPS 22 luglio 2013, n. 11761, Mess. INPS 13 maggio La contribuzione per gli apprendisti è in primo luogo differenziata tra datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti e datori con più di 9 occupati ed è influenzata dal periodo nel quale è stato assunto l’apprendista. Il rapporto di lavoro può essere ancora interessato da disposizioni emanate negli scorsi anni, le quali, anche se non più in vigore, proseguono i loro effetti fino alla scadenza originariamente prevista per le assunzioni a suo tempo effettuate. Il contratto di apprendistato gode di agevolazioni contributive (aliquota ridotta) nelle seguenti misure: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Contratto di II livello finalizzato al consegui- mento di una qualifica professionale ai fini contrattuali Aziende fino a 9 dipendenti occupati Periodo TOTALE Azienda Dip.
Agevolazioni contributive. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. • Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento. LAVORATORI BENEFICITARI • Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio ( comma 1 art. 3 D.M. 31445/2002) • Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro ( comma 2 art. 3 D.M. 31445/2002) ESCLUSIONI • Avere una anzianità di servizio inferiore a 90 giorni. (cir. Inps 212/94) • Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale (comma 5 art. 2 D.M. 31445/2002) TRATTAMENTO ECONOMICO “misura dell’integrazione” • L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà ( art 1 comma 2 Legge 863/84 con modifiche apportate dal comma 3 art. 6 Legge 608/96) • L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo (massimale) come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale ( art. 13 comma 1 legge 223/91) RITENUTE FISCALI L’integrazione è soggetta a IRPEF MALATTIA • Nel caso in cui la malattia si verifichi nei periodi di sospensione totale dal lavoro, il trattamento economico di solidarietà prevale sull’indennità economica di malattia ( circ. Inps 152/90 ) • Nel caso in cui la malattia si verifichi dentro un intervento di so...
Agevolazioni contributiveIl contratto di apprendistato è stato da sempre un contratto di lavoro agevolato dal punto di vista contributivo. In tempi recenti, però, è stato oggetto di una profonda rivisitazione, che ha portato ad una modificazione delle agevolazioni contributive previste, pur restando uno dei contratti più “convenienti” per il datore di lavoro. E’ la Legge Finanziaria del 2007, L. n. 296 del 27 dicembre 2006, che modifica il sistema di calcolo della contribuzione prevista per i contratti di apprendistato. Prima dell’entrata in vigore di questa legge, infatti, la contribuzione per i contratti di lavoro per gli apprendisti era dovuta in maniera fissa per la quota a carico del datore di lavoro, con differenziazione dell’importo per personale iscritto o meno all’inail, e in misura percentuale (5,54%) per la quota a carico del lavoratore. Dal 01 gennaio 2007, invece, anche la quota a carico del datore di lavoro è calcolata in misura percentuale, e la quota a carico del lavoratore passa da 5,54% a 5,84% (ovvero 6,14 per gli apprendisti delle aziende soggette a Cigs) per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della L. 296/2006. La quota a carico dei datori di lavoro varia in ragione del numero di addetti che l’azienda occupa e in ragione dell’anno di vigenza del contratto di apprendistato: ➢ 10% per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a 9; ➢ 10% per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 con una riduzione: o dell’8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto; o del 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto. Per il calcolo della forza aziendale, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica ivi compresi i lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito come nel caso di dipendente assente per servizio militare, e/o gravidanza, va escluso dal computo numerico solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto un altro lavoratore nel qual caso, ovviamente, sarà computato quest’ultimo. Xxxxx invece esclusi: ➢ gli apprendisti; ➢ eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003; ➢ lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003; ➢ lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; ...