Agevolazioni contributive Clausole campione

Agevolazioni contributive. L'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 prevede che per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali è pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione dell'ammontare dei contributi da essi dovuti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro. La misura della riduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso in cui il contratto di solidarietà disponga una diminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento. Per le imprese che operano nelle aree individuate per l'Italia dalla CE - ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 - tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 30% e al 40% (INPS circ. n. 48/2009). Si precisa che la corresponsione di tali benefici è autorizzata dal Ministero del lavoro sulla base delle disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione. I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio 1996. La norma in esame non trova applicazione nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Le riduzioni contributive sono alternative agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno o ad altre forme di riduzione contributiva, quali, ad esempio, quelle previste in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro. Esse sono inoltre applicabili avendo riguardo all'orario di lavoro svolto da ciascun lavoratore e per il periodo cui si riferisce la denuncia contributiva; conseguentemente, devono essere applicate sulla quota dei contributi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore che, nel mese cui si riferisce la denuncia, abbia osservato un orario di lavoro ridotto (INPS circc. n. 169/1998; n. 178/1999; n. 163/2000).
Agevolazioni contributive. 6.Indennità di malattia, di maternità ed assegni familiari
Agevolazioni contributive. Si applicano i benefici contributivi previsti per l’attuale contratto di formazione e lavoro ma solo per l’assunzione di soggetti svantaggiati (di cui alle lettere da “b” ad “f” dell’elenco dei soggetti di cui sopra)
Agevolazioni contributive. L’assunzione con contratto di lavoro intermittente non legittima il datore di lavoro al godimento di benefici contributivi previsti dal nostro ordinamento in relazione all’assunzione di particolari categorie di lavoratori (disoccupati da oltre 24 mesi), anche nel caso ne ricorressero i requisiti soggettivi.
Agevolazioni contributive. Le riduzioni contributive previste a favore delle aziende che stipulano il CDS di norma vengono autorizzate dopo la conclusione del contratto di solidarietà. Pertanto, nel periodo di vigenza del CDS, NON devono essere collegate ai dipendenti interessati le specifiche posizioni assicurative (p.a. da 37 a 40) associate alla riduzione contributiva in esame.
Agevolazioni contributive. Non è prevista l’applicazione delle agevolazioni contributive (es. L. 407/90 – L. 223/91, ecc.)
Agevolazioni contributive. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% degli oneri contributivi e può essere richiesto per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Agevolazioni contributive. LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI DAL 28/06/2013 IL DECRETO LEGGE 76/2013 ATTENZIONE SUCCESSIONE LEGGI NEL TEMPO DAL 28/06/2013 IL DECRETO LEGGE 76/2013 ATTENZIONE SUCCESSIONE LEGGI NEL TEMPO
Agevolazioni contributive. LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’
Agevolazioni contributive. Previste per i seguenti soggetti: • disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; • lavoratori > di 50 anni, privi di un posto di lavoro; • lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; • persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 451/1994). L’agevolazione contributiva opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal Reg. CE 2204/2002.