Privilegi e immunità Clausole campione

Privilegi e immunità. La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei privilegi e delle immunità di cui all’allegato II, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a que- stioni relative al personale dell’Agenzia.
Privilegi e immunità. 1. L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore ese- cutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano a essere disciplinati dall’Accordo relativo alla sede concluso il 26 marzo 1975 a Londra tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (di seguito denominato «Governo ospitante») e l’Organizzazione internazionale del cacao, con le modifiche eventualmente necessa- rie per il buon funzionamento del presente Accordo. 3. Se la sede dell’Organizzazione viene trasferita in un altro Paese, il nuovo Gover- no ospitante conclude quanto prima con l’Organizzazione un accordo relativo alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio. 4. L’Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipen- dente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi: a) per mutuo consenso del Governo ospitante e dell’Organizzazione; b) se la sede dell’Organizzazione è trasferita fuori del territorio del Governo ospitante; o c) se l’Organizzazione cessa di esistere. 5. L’Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità eventualmente necessari per il buon funzionamento del pre- sente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.
Privilegi e immunità. All'impresa comune XXXXXXX e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Privilegi e immunità. 1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato della personalità giuridica internazionale. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti. 2. Sul territorio di ciascun membro, per quanto permesso dalla legislazione di questo membro, il Consiglio oleicolo internazionale gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle funzioni che il presente Accordo gli conferisce. 3. Ai fini del buon funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, lo statuto, i privilegi e le immunità dell'organizzazione, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e degli altri membri del personale del segretariato esecutivo, degli esperti nonché delle delegazioni dei membri nel territorio della Spagna sono disciplinati da un Accordo di sede. 4. Per quanto permesso dalla sua legislazione, il governo dello Stato in cui si trova la sede del Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni versate dal Consiglio oleicolo internazionale al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale. 5. Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e immunità che possono essere necessari alla buona applicazione del presente Accordo.
Privilegi e immunità. La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Privilegi e immunità. 1. La Svizzera applica all’Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato II del presente Accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell’Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo. 2. La procedura per l’applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea è indicata nell’appendice dell’allegato II.
Privilegi e immunità. I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.
Privilegi e immunità. I privilegi e immunità seguenti sono concessi nel quadro delle attività svolte in virtù del presente Accordo: 6.1 L’Ufficio svizzero di cooperazione beneficia dello statuto diplomatico conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle rela- zioni diplomatiche. 6.2 I membri dell’Ufficio svizzero di cooperazione a cui le autorità svizzere hanno accordato il rango diplomatico, nonché i loro familiari, beneficiano di un trattamento conforme alle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. 6.3 Il Governo svizzero accorda gratuitamente e senza indugio, entro i limiti previsti dalla propria legislazione nazionale, i visti di entrata temporanei necessari ai cittadini kirghisi che si recano in Svizzera nell’ambito di un progetto contemplato dal presente Accordo. 6.4 In linea di massima il Governo kirghiso concede al Personale estero gli stessi privilegi concessi al personale di altre missioni di cooperazione e adot- ta adeguate misure per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro libertà e dignità. Nel quadro della propria legislazione nazionale e con- formemente al presente Accordo, il Governo kirghiso: a) concede gratuitamente e senza indugio ai membri del Personale e ai loro familiari, i permessi di soggiorno nonché i visti di entrata e d’uscita multipli come specificato nell’Accordo relativo ai progetti con- siderati. Il Governo kirghiso rilascia parimenti agli esperti i permessi di dimora o di lavoro legalmente richiesti nel corso della missione; b) autorizza i membri del Personale e i loro familiari, che non sono né cittadini kirghisi né residenti permanenti nel Kirghizistan, ad importare e a esportare i loro effetti personali (suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato). Detti effetti personali sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro onere al momento della loro importazione nel Kirghizistan e/o al momento della loro riesportazione al termine della missione. Gli autoveicoli e gli equipaggiamenti professionali venduti sul territorio della Repubblica del Kirghizistan a persone che non godono dei privilegi concessi al personale della missione, soggiacciono ai dazi doganali e alle tasse previste dalla legislazione kirghisa; c) esonera i membri del Personale che non sono né cittadini kirghisi né residenti permanenti nel Kirghizistan dal pagamento delle imposte o tasse sul reddito o sulla sostanza per la durata della loro missione. 6.5 I...
Privilegi e immunità. Accordo con la Fondazione del World RU 2015 Economic Forum
Privilegi e immunità. Se la Corte chiede di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di una persona che si presume essere penalmente responsabile di un crimine nell’ambito della giurisdizione della Corte e se tale persona gode, a titolo delle pertinenti norme di diritto internazionale, di privilegi e immunità, la pertinente isti- tuzione dell’UE si impegna a cooperare pienamente con la Corte e, tenuto debitamente conto delle sue responsabilità e compe- tenze ai sensi del trattato UE e delle pertinenti norme che ne discendono, ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di esercitare la propria giurisdizione, in particolare revocando tali privilegi e immunità in conformità di tutte le pertinenti norme di diritto internazionale.