Privilegi e immunità Clausole campione

Privilegi e immunità. 1. L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.
Privilegi e immunità. La Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei privilegi e delle immunità di cui all’allegato II, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a questioni relative al personale dell’Agenzia.
Privilegi e immunità. All'impresa comune XXXXXXX e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Privilegi e immunità. I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.
Privilegi e immunità. 1. La Svizzera applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.
Privilegi e immunità. La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Privilegi e immunità. 1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato della personalità giuridica internazionale. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.
Privilegi e immunità. Se la Corte chiede di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di una persona che si presume essere penalmente responsabile di un crimine nell’ambito della giurisdizione della Corte e se tale persona gode, a titolo delle pertinenti norme di diritto internazionale, di privilegi e immunità, la pertinente isti- tuzione dell’UE si impegna a cooperare pienamente con la Corte e, tenuto debitamente conto delle sue responsabilità e compe- tenze ai sensi del trattato UE e delle pertinenti norme che ne discendono, ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di esercitare la propria giurisdizione, in particolare revocando tali privilegi e immunità in conformità di tutte le pertinenti norme di diritto internazionale.
Privilegi e immunità. La Norvegia applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (3), riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di tale protocollo.
Privilegi e immunità. Accordo con la Fondazione del World RU 2015 Economic Forum Per il Consiglio federale svizzero: Per la Fondazione del World Economic Forum: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx