Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2222 ss. codice civile). La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 4) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3. Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale. Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo, telefono cellulare).
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Samples: Prestazione D’opera Professionale, Prestazione D’opera Professionale
Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente disciplinareCSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, vale nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la disciplina codicistica (arttclausola relativa all’applicazione dell’art. 2222 ss. codice civile)3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
1. La durata stazione appaltante, oltre all'osservanza del presente contratto (quale definita decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al precedente art. 4) è meramente indicativa, essendo libere le parti netto di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civì.v.a., in relazione la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo stato scopo di raggiungimento dell’obiettivoacquisire ogni utile elemento informativo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a comunicarerichiamare nei bandi di gara l'obbligo, immediatamenteper le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla Committente risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni comportamento caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del “referente operativo” luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di altri soggetti dell’Aziendaquarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di cui all’art. 3. Il prestatore collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a mantenere rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la riservatezza sui dati risoluzione immediata e documenti automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei quali abbia conoscenzatermini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per dopo la stipula del presente contratto saranno trattaticontratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia per il tramite di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente terzi al raggiungimento fini delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà esigenze di finanziamento di cui all’artall'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del D.L.vo 196/2003presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. All’attività delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di consulenza operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (R.C. professionale denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) è ricompressa e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella copertura assicurativa fornita misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla polizza aziendaleimpresa aggiudicataria.
1. Egli utilizzerà propri strumenti La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di lavoro (automezzogara le seguenti clausole, telefono cellulare)che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Disposizioni particolari. 7.1. Il contratto di locazione prende inizio nel corso del secondo semestre 2017 e scadrà il 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo globale oppure scindendo la gestione del bar (rinnovo implicito) dalla gestione delle sale cinema, a dipendenza dell’aderenza strategica al progetto di gestione.
7.2. Il canone di locazione deve essere pagato in rate mensili anticipate, la prima al momento della consegna degli spazi locati.
7.3. Sono a carico del conduttore il software, gli impianti e le installazioni necessarie per la gestione dell’esercizio degli spazi locati come pure l’intero arredamento del bar.
7.4. Le spese accessorie di riscaldamento (ripartite in proporzione alle superfici), di erogazione dell’acqua potabile (consumo desunto dalla lettura del contatore), di canalizzazione fognatura e i premi di assicurazione non sono compresi nella pigione andranno aggiunte all’importo concordato con il contratto di locazione. Il locatore allestirà di conseguenza una volta all’anno il conteggio delle spese accessorie, accreditando eventuali acconti che sono richiesti mensilmente unitamente al canone di locazione. Eventuali conguagli devono essere pagati entro 30 giorni dall’emissione del conteggio.
7.5. Sono esclusivamente a carico del conduttore le spese per l’energia elettrica necessaria per l’esercizio degli spazi locati, gli abbonamenti di manutenzione, la tassa di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, e le spese di pulizia degli spazi locati.
7.6. Gli spazi Cinema dovranno essere messi a disposizione della PalaCinema Locarno SA, in accordo tra le parti e in giorni commercialmente deboli, per almeno 24 volte all’anno (slot di 3 ore), contro congruo pagamento.
7.7. Qualora la richiesta di spazi fosse molto alta è data la possibilità, in accordo con la PalaCinema Locarno SA, di coordinarsi con il Festival del Film e gli spazi del Grand Rex.
7.8. Durante il periodo del Festival del Film di Locarno, per 18 (diciotto) giorni, le sale saranno a completa disposizione della manifestazione (5 giorni prima, 10 giorni della manifestazione, 3 giorni dopo).
7.9. Il bar deve rimanere aperto tutto l’anno con gli orari previsti dalla legislazione in materia di esercizi pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinareeventuali proroghe d’orario, vale chiusure temporanee, vacanze, ecc. fanno stato le procedure e le competenze previste dalla legislazione cantonale.
7.10. Ogni spesa di ordinaria manutenzione incombe al conduttore, il quale è tenuto ad usare i locali e gli impianti con la disciplina codicistica (arttmassima cura e a rispondere di tutti i danni ad essi arrecati. 2222 ssPer le apparecchiature di proprietà del locatore dovrà essere stipulato un contratto di manutenzione. codice civile)Una copia dello stesso dovrà essere depositata presso la PalaCinema Locarno SA.
7.11. Il conduttore è tenuto a stipulare tutte le necessarie coperture assicurative, ivi compresa l’assicurazione per perdita d’esercizio, in seguito ad incendio, a danni delle acque e della natura o ad altri eventi. La durata copia delle polizze assicurative dovrà essere depositata presso la PalaCinema Locarno SA.
7.12. Il conduttore deve stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile per una somma di CHF 5'000'000.— che copra, per lo stesso importo, sia i danni corporali, sia i danni materiali che i danni patrimoniali.
7.13. Sono a carico del presente contratto conduttore le tasse (quale definita al precedente uniche e ricorrenti) di cui agli art. 4) 34, 35 e 36 della Legge sugli esercizi pubblici e agli art. da 94 a 98 del Regolamento sugli esercizi pubblici.
7.14. L’inserimento di insegne di qualsiasi genere è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giornisoggetta alla preventiva autorizzazione della PalaCinema Locarno SA. In ipotesi considerazione del carattere istituzionale e di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. rappresentanza del Palazzo del Cinema di Locarno non è consentita la posa di insegne in facciata e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento del “referente operativo” altre insegne recanti l’indicazione di marche di bevande (alcoliche e non) o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3. Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale. Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo, telefono cellulare)prodotti.
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Samples: Locazione Degli Spazi
Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinareLa Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, vale ferma restando la disciplina codicistica (artt. 2222 ss. codice civile). La durata facoltà del presente contratto (quale definita al precedente art. 4) è meramente indicativaComune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), senza che questa possa eccepire inadempimenti alcuni nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento confronti del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3. Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03Comune stesso. Ai sensi dell’art. 13 53, comma 16 - ter del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore decreto legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara i non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per pubblica amministrazione nei propri confronti”. Ai sensi dell’art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 la stipula Ditta dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente contratto. La Ditta aggiudicataria è tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali sicurezza e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà regolarità del lavoro di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale. Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo23, telefono cellulare).commi 3, 4, 5 e 6 della L.RT n. 38/2007 e s.m.i..
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Samples: Appalto Del Noleggio Di Automezzi Da Rimessa Con Conducente
Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinareL'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, vale ferma restando la disciplina codicistica (artt. 2222 ss. codice civile). La durata facoltà del presente contratto (quale definita al precedente art. 4) è meramente indicativaComune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento confronti del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3. Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03Comune stesso. Ai sensi dell’artdell'art. 13 53, comma 16 - ter del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per pubblica amministrazione nei propri confronti". Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la stipula Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente contratto. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali sicurezza e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà regolarità del lavoro di cui all’artall'art. 7 del D.L.vo 196/2003. All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale. Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo23, telefono cellulare).commi 3, 4, 5 e 6 della L.RT n. 38/2007 e s.m.i..
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Samples: Brokerage Agreement
Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente disciplinareCSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, vale nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la disciplina codicistica (arttclausola relativa all’applicazione dell’art. 2222 ss. codice civile)3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
1. La durata stazione appaltante, oltre all'osservanza del presente contratto (quale definita decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al precedente art. 4) è meramente indicativa, essendo libere le parti netto di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civì.v.a., in relazione la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo stato scopo di raggiungimento dell’obiettivoacquisire ogni utile elemento informativo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a comunicarerichiamare nei bandi di gara l'obbligo, immediatamenteper le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla Committente risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni comportamento caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del “referente operativo” luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di altri soggetti dell’Aziendaquarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di cui all’art. 3. Il prestatore collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a mantenere rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la riservatezza sui dati risoluzione immediata e documenti automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei quali abbia conoscenzatermini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per dopo la stipula del presente contratto saranno trattaticontratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia per il tramite di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente terzi al raggiungimento fini delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà esigenze di finanziamento di cui all’artall'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del D.L.vo 196/2003presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. All’attività delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di consulenza operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (R.C. professionale denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) è ricompressa e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella copertura assicurativa fornita misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla polizza aziendaleimpresa aggiudicataria.
1. Egli utilizzerà propri strumenti La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di lavoro (automezzogara le seguenti clausole, telefono cellulare)che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinareL'aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, vale ferma restando la disciplina codicistica (artt. 2222 ss. codice civile). La durata facoltà del presente contratto (quale definita al precedente art. 4) è meramente indicativaComune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento confronti del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3. Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03Comune stesso. Ai sensi dell’art. 13 53, comma 16 - ter del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore decreto legislativo n. 165/2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara i non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per pubblica amministrazione nei propri confronti”. Ai sensi dell’art. 00, x. 0 X. Xxxxxxx Xxxxxxx 38/2007 l’Appaltatore dovrà informare immediatamente la stipula Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente contratto. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali sicurezza e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà regolarità del lavoro di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale. Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo23, telefono cellulare).commi 3, 4, 5 e 6 della L.RT n. 38/2007 e s.m.i..
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Disposizioni particolari. Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt1. 2222 ss. codice civile). La durata I procedimenti disciplinari in corso alla da- ta di stipulazione del presente contratto (quale definita al precedente artven- gono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Ai Dirigenti destinatari dell’art. 4) è meramente indicativa, essendo libere le parti comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnato presso un’azienda o ente - opti per l’inquadramento nei ruoli di interrompere il rapporto in qualsiasi momentoquesti ultimi, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati: - per la Committente, quindici giorni; - per il Prestatore, quindici giorni. In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, applica l’art. 2237 cod.civ14, commi 1 e 4 del D.P.R. 384/1990, alle condizioni ivi stabilite.
3. Nulla è innovato per i dipendenti del servi- zio sanitario nazionale operanti nel distretto speciale del comune di Campione d’Italia pur- ché ivi effettivamente residenti.
4. Ai Dirigenti in servizio presso le Agenzie regionale e non l’art. 2227 cod.civ.; pertantodelle province autonome di cui all’art.1, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., comma 8 in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione attesa della prestazione. Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia stipulazione dell’accordo di cui all’art. 31, comma 2 conti- nuano ad applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza. Il prestatore si impegna Sono disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a mantenere soggetti diversi dall’A.Ra.N... la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta possibilità di stipulare accordi per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità la definizione del com- parto di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgsappartenenza del predetto personale. 196/03Con il medesimo accordo sarà effettuata la ve- rifica del comparto di appartenenza del perso- nale addetto ai servizi sociali integrati gestiti dalle aziende sanitarie.
5. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto Dirigenti che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela usufruiscono dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà distacchi sindacali di cui all’art. 7 2 del D.L.vo 196/2003D.P.C.M 27 otto- bre 1984 n. 770 compete la retribuzione di cui all’art. All’attività 39, punti da 1 a 3 e punto 8 ove spet- tante nonchè la retribuzione di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendaleposizione cor-
6. Egli utilizzerà propri strumenti Ai Dirigenti comandati presso altre aziende o enti del comparto ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vi- genti, spetta, nel rispetto dell’art. 3, comma 63 della L.537/1993, una retribuzione di posizione corrispondente all’incarico rivestito presso l’azienda o ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni dirigenziali avve- nuta successivamente al comando, altra di va- lenza almeno pari alle funzioni svolte nell’azienda, ente o amministrazione presso la quale presta servizio, determinata dall’ammini- strazione stessa.
7. Per i dirigenti collocati in aspettativa per svolgere gli incarichi di cui all’ art. 3, commi
8. Sono confermate le disposizioni di cui
9. Nell’attribuzione degli stipendi tabellari ai dirigenti di cui all’art. 42 ove siano state con- globate le ore di lavoro (automezzostraordinario, telefono cellulare)le a- ziende ed enti provvederanno ad operare i do- vuti conguagli con gli incrementi contrattuali, detraendole qualora prestate.
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