Divieti di partecipazione Clausole campione

Divieti di partecipazione. In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:
Divieti di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: - le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006. Sono, altresì, esclusi dalla procedura, ai sensi di quanto disposto dall’art.37, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo.
Divieti di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di: ▪ consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e di imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti consorzi quali consorziate per cui essi concorrono, in caso di violazione di tale divieto si procederà all’esclusione sia del consorzio che del consorziato ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016; ▪ imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all’esclusione dalla gara dell’Impresa partecipante in forma individuale; ▪ imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete in tale ipotesi si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione; ▪ impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni ai sensi dell’art 89, comma 7, del X.X.xx. 50/2016.
Divieti di partecipazione. Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenza fra loro) in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell’art. 48 comma 7° del D. Lgs 50/2016, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordi- ne all’oggetto della presente concessione.
Divieti di partecipazione. In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara: ♦ la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; ♦ non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.
Divieti di partecipazione. La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in riparto o in altro raggruppamento, a pena di esclusione. Non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di Legale rappresentante.
Divieti di partecipazione. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovano in una o più delle cause di esclusione previ- ste dall’art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del citato art. 38 devono essere prodot- te anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificatamente: - per le imprese individuali: al titolare ed ai direttori tecnici dell’impresa qualora quest’ultimi siano persone diverse dal titolare; - per le società commerciali, le cooperative ed i loro consorzi: ai direttori tecnici ed a tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; ai direttori tecnici e a tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; - ai direttori tecnici ed agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni
Divieti di partecipazione. Ai sensi dell’art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Per lo stesso articolo, è fatto divieto ai consorziati, per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo 14 quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Divieti di partecipazione a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena di esclusione;
Divieti di partecipazione. ▪ la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; ▪ non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.