RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. In caso di raggruppamenti temporanei:
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. (ART. 48 D.LGS 50/2016)
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. Nel caso in cui l’Affidatario sia un Raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.), i pagamenti saranno effettuati da Alia Servizi Ambientali S.p.A. direttamente a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, in proporzione all’attività da essa svolta, documentata dalla relativa fattura. L’impresa mandataria del R.T.C. è tenuta a verificare la correttezza della fattura per quantità e qualità delle prestazioni fatturate dalla singola impresa mandante del R.T.C.. L’impresa mandataria è altresì tenuta ad inoltrare, in un’unica soluzione, tutte le fatture (propria e delle mandanti) relative alle prestazioni eseguite, corredate da specifico nulla osta.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI e consorzi ordinari di concorrenti (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. Requisiti di cui all’art.4 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare. In tale forma associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. 1. La parcella sarà emessa da ………… Mandatario indicato nell’atto di Raggruppamento Temporaneo di e mandato collettivo in data …………n. ……… di Rep. e n. ………..di Raccolta del Notaio …………., notaio in ………………. .
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del codice, lettere d) ed e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti cui alle lettere a), b), c), i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti), anche se non ancora costituiti. In tal caso, i documenti di gara dovranno essere sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovranno contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei man- danti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici do- vranno conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, definito mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenti- cata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non avrà effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’im- presa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collet- tivo speciale di cui all’art. 48, comma 12 del Codice, per consentire alla Stazione appal- tante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento, a con- dizione che non ci siano elementi per cui la stazione appaltante possa rifiutare il paga- mento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei man- danti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. (art. 37 d.lgs. 163/06) (barrare la casella corrispondente).
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. 11. Limiti alla partecipazione e cause di esclusione
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI a) Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Il raggruppamento può essere di tipo verticale o di tipo orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati nel bando di gara come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.