Seconda seduta pubblica Clausole campione

Seconda seduta pubblica. Ultimata la valutazione dell'elemento qualitativo effettuata in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica e previo avviso ai concorrenti, darà lettura dei punteggi relativi alla valutazione dell'elemento “B” Offerta Tecnica e procederà quindi all’apertura della busta contenente l’ OFFERTA ECONOMICA per gli offerenti che relativamente all’offerta tecnica abbiano ottenuto il punteggio minimo di 40 punti - dando lettura dell’offerta economica, procedendo alla determinazione del coefficiente dell’elemento offerta economica, secondo le modalità stabilite. Successivamente procederà alla formulazione della graduatoria finale e, in attuazione dell’art. 97 comma 3, segnalerà al RUP eventuali offerte suscettibili di anomalia. Richiesta formale dei verbali della Commissione Giudicatrice potrà essere effettuata solo dopo l’espletamento di tale ultima fase.
Seconda seduta pubblica. La commissione procederà all’apertura e alla verifica sia della documentazione inviata dai concorrenti sorteggiati ai sensi ell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a comprova di quanto dichiarato in sede di gara sia della documentazione prodotta per gli eventuali casi di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Qualora la prova del possesso dei requisiti non sia fornita o non confermi quanto precedentemente dichiarato o la documentazione non sia idonea a sanare la irregolarità formale, la Commissione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e nei casi di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza. Terminata tale verifica, la commissione pronuncerà l’esito della valutazione sino a qui condotta. La Commissione proseguirà con l’apertura delle buste denominate “OFFERTA TECNICA” delle sole imprese ammesse. I componenti della Commissione apporranno le proprie sigle sull’offerta tecnica presentata dai concorrenti, procedendo all’esclusione delle Ditte che non hanno presentato tutta la documentazione richiesta all’art. 3. Il Presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara demandando alla Stazione appaltante il compito di comunicare, a tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione, l’elenco delle Ditte ammesse alle successive fasi di gara e delle Ditte escluse, esclusivamente tramite PEC. La data e il luogo della terza seduta pubblica verrà comunicata a tutti i partecipanti esclusivamente via PEC.
Seconda seduta pubblica. Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti attività: a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche; b) apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori; c) verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, D.Lgs 50/2016, tale verifica sarà svolta come indicato nel documento di supporto transitorio per l’utilizzo della Piattaforma Sintel – art. 3.
Seconda seduta pubblica. Durante la seconda seduta pubblica, la cui convocazione sarà comunicata via telefax/pec ai Concorrenti, si procederà a dar lettura dei risultati della verifica con eventuale esclusione dei concorrenti che non hanno presentato la suddetta documentazione o che non risultino in possesso dei requisiti. Per i Concorrenti esclusi per tali motivi si procederà alle segnalazioni alla competente Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici oltre che all’applicazione delle sanzioni di legge. Si procederà quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico n° 2 “Offerta tecnica”, con una sommaria ricognizione del contenuto dello stesso. In successive sedute riservate si procederà alla all’esame delle offerte tecniche con la conseguente assegnazione dei punteggi.
Seconda seduta pubblica. Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:
Seconda seduta pubblica. Al termine della verifica della documentazione amministrativa il Responsabile del Procedimento procederà in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata attraverso Sintel, presso gli uffici della Provincia di Lodi – Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi c/o U.O. Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale Unica Commitenza, alle seguenti attività: a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche b) apertura delle buste tecniche
Seconda seduta pubblica. Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà in seduta pubblica, previa comunicazione della data mediante piattaforma Sintel, alle seguenti attivita: a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle offerte. b) eventuale comunicazione dei concorrenti esclusi e della relativa motivazione.
Seconda seduta pubblica. Il Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT in qualità di Presidente di Seggio, alla presenza di Notaio, procederà pubblicamente ad aprire le buste pervenute ai sensi dell’art. 48 del D. Leg. Vo 163/2006 e smi, a verificare quanto comprovato dalle Imprese sorteggiate e ad escludere quelle che non abbiamo comprovato il possesso dei requisiti dando atto dell’elenco definitivo delle Imprese ammesse. Previa verifica della loro integrità, il Presidente procederà, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta B) e, verificata la completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte secondo quanto richiesto nel presente capitolato, si stilera’ la graduatoria delle offerte sulla base del criterio del prezzo più basso e si procederà conseguentemente ad individuare la prima classificata. In corso di seduta saranno consentiti interventi, in ordine ai lavori, dei rappresentanti legali delle imprese partecipanti o delle persone debitamente munite di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge. Delle sopraindicate operazioni sara' redatto verbale sottoscritto dai preposti alla procedura di gara e ricevuto da Notaio. Verranno altresì escluse dalla gara offerte che contemplino un premio annuo lordo pari o inferiore a euro 1.000.000,00. La Stazione Appaltante si riserva di procedere in seduta riservata all’analisi dei documenti comprovanti la non imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate, qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924 e, solo nell’ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munita di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l’offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924. Nel caso di offerte anomale, in seduta riservata, si proseguirà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, verificando le addotte giustificazioni del prezzo. L’Impresa è vincolata verso ISMETT con la sola presentazione dell’offerta.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.