Common use of DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO Clause in Contracts

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore all’aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionela Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionela Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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