DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall’articolo 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministero. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte È fatto divieto al RTI di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessamedesima. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice. L’Appaltatore Il RTI può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, Contratto nelle modalità espresse dall’articolo 106all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, comma 13a banche, del Codiceintermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministeroall’Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore al RTI di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto. In caso di inosservanza inadempimento da parte dell’appaltatore del RTI degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende ha facoltà di dichiarare risolto di diritto.diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contrattodalla vigente normativa, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo all’art. 106 del Codicedecreto legislativo n. 50 del 2016. L’Appaltatore Ai sensi della normativa vigente, l’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contrattocontratto a banche, nelle modalità espresse dall’articolo 106intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, comma 13, del Codice. Le cessioni dei il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministerodi appaltatore. Si applicano le disposizioni in materia di cui alla certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla Legge n. 52/199152 del 1991 in materia di cessione dei crediti di impresa. È E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione. L’Impresa, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità impegna a comunicare il CIG 7663470F7D al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cui all’articolo 14 del presente contrattocessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Impresa medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è É fatto divieto all’Appaltatore al Contraente di cedere cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contrattocontratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 106, comma 1, lett. d), del Codiced. lgs. L’Appaltatore n. 50/2016 e s.m.i. Il Contraente può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contrattopresente contratto, nelle modalità espresse dall’articolo dall’art. 106, comma 13, del CodiceD.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al MinisteroDipartimento. Si applicano applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte del Contraente ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, all’art. 106 comma 1, lettera 1 lett. d), punto 2), ) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contrattovietata la cessione anche parziale del contratto , a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall’articolo 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministeroall’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge l. n. 52/1991. È E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto L’Appaltatore, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cui all’articolo 14 del presente contrattocessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, all’art. 106 comma 1, lettera 1 lett. d), punto 2), ) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore al Fornitore di cedere il presente Contrattocontratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle contratto con le modalità espresse dall’articolo 106, all’art. 106 comma 13, 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministeroad ARSIAL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. L. 52/1991. È E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto Il Fornitore, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità impegna a comunicare il CIG n. 68008964EB, eventualmente anche nell’atto di cui all’articolo 14 cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del presente contrattoFornitore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero di ARSIAL al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. Per 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente: il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 o in parte il Contratto; il trasferimento, a qualsiasi titolo, del Codicecontrollo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal ContrattoContratto esclusivamente a banche, nelle modalità espresse dall’articolo 106intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, comma 13il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, del Codicee previa autorizzazione scritta della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministeroalla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto. In caso di inosservanza inadempimento da parte dell’appaltatore dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto si intende risolto di diritto.Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
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