Forme di pubblicità. 1. L’acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 3, in ragione del valore del contratto.
2. E’ prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
Forme di pubblicità. 1. L’acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la procedura per la scelta del contraente, salve le ipotesi di vendita o acquisto diretti, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 4, in ragione del valore del bene.
2. E’ prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul profilo del committente della Provincia.
3. La pubblicità di cui al comma 2 si presume adeguata con riferimento ai beni di valore non superiore a centomila euro, ferma restando la facoltà di prevedere forme aggiuntive.
Forme di pubblicità. 1. L’avviso di acquisto o di vendita di beni immobili, qualunque sia la procedura per la scelta del contraente, salve le ipotesi di vendita o acquisto diretto, è pubblicato all’Albo elettronico del Comune dove è ubicato il bene da alienare. Con la determinazione a contrattare sono previste le forme di pubblicità, in ragione del valore del bene e delle disposizioni di legge vigenti.
2. L’esito delle procedure di acquisto e di alienazione, comprese quelle dirette, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione nel sito web del Comune.
Forme di pubblicità. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2 .
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi no...
Forme di pubblicità. 1. Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. 33/2013.
2. La società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto da affidare.
3. Effettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, il RUP cura la pubblicazione sul profilo del committente, dei seguenti dati:
a) tipologia e genere dell’affidamento;
b) operatori economici invitati;
c) numero delle offerte pervenute;
d) nominativo dell’operatore economico aggiudicatario;
e) importo dell’aggiudicazione.
4. L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
5. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), sono altresì pubblicati, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti generali e speciali.
6. E’ inoltre pubblicata la composizione della Commissione di gara o giudicatrice.
7. Gli atti di cui ai precedenti commi recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono da tale data di pubblicazione.
Forme di pubblicità. Il presente bando sarà pubblicato all'albo on-line del Comune di Alberobello nonché alla voce "Bandi". Sarà inoltre possibile richiederne copia alla stessa Amministrazione con le modalità indicate al punto "Ente appaltante".
Forme di pubblicità. 1. Le relazioni annuali del Fondo, le relazioni semestrali ed i relativi allegati sono rese note ai Partecipanti tramite deposito presso la sede della SGR entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro redazione.
Forme di pubblicità. Regione Toscana pubblicherà ogni anno sul proprio sito web, per ogni aeroporto, l’elenco delle rotte sovvenzionate indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento pubblico, la compagnia beneficiaria, l’importo degli aiuti erogati e il numero di passeggeri trasportati.
Forme di pubblicità. Art. 33 Bekanntmachungsformen
Forme di pubblicità. 1. La vendita di beni mobili di cui all'art. 30, comma 1, registrati e non, deve essere preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nel provvedimento a contrarre, in ragione del valore del bene.