DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte III, salvo espresso patto contrario.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Fatta salva la previsione di cui all’art. 31, è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte IV.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. È vietato al Conduttore sublocare e/o cedere in comodato, anche parziale, il bene oggetto del presente atto senza autorizzazione scritta da parte del Locatore.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Il conduttore non potrà sublocare, cedere o comodare, in tutto o in parte, l’unità locativa locata, nè consentirne l’uso a terzi, ancorché gratuitamente, pena la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art. 1456 Codice Civile.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. E’ vietata la sublocazione in tutto od in parte dei locali locati, anche gratuitamente, senza permesso scritto della locatrice. La violazione di detto patto comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore. Il conduttore potrà cedere il contratto di locazione esclusivamente nel caso di cessione d’azienda che ha sede nei locali stessi, previa comunicazione alla proprietaria mediante lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di almeno 15 giorni. L’Azienda potrà opporsi per gravi motivi e qualora il subentrante non possieda i requisiti prescritti dal presente bando. E’ considerato grave motivo, a titolo esemplifcativo e non esaustivo, l’assenza dei requisiti riguardanti l’affdabilità, la solvibilità ecc.. del nuovo locatario. In ogni caso il conduttore è tenuto a garantire il pagamento del canone e - in caso d’inadempienza del cessionario - è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento, stante l’obbligazione solidale tra il cedente ed il cessionario locatario.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. E’ fatto espresso divieto al locatore di sublocare e comodare, in tutto o in parte, la cosa locata o di cedere ad altri il suo contratto;
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Il conduttore non può sublocare né totalmente né parzialmente l'immobile salvo consenso del locatore prestato in forma scritta.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. E’ fatto divieto assoluto alla conduttrice di sublocare l’immobile o di cederlo o di conferirlo in società, in tutto o in parte, di modificarne la destinazione, nonché di cedere o trasferire a qualunque titolo il presente contratto.
DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. Il Concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente