DOMANDA E ISTRUTTORIA Clausole campione

DOMANDA E ISTRUTTORIA. L’istruzione della pratica viene fatta dall’interessato o, in caso di persona minore o incapace, dal rappresentate legale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, presso l’Assistente Sociale competente per territorio mediante la compilazione di una domanda (modulo predisposto) e la presentazione dei documenti necessari (autocertificazione, attestazione ISEE, dichiarazione della struttura, in caso di inserimento già attuato, da cui risulti la decorrenza della collocazione). Si richiama quanto previsto dagli art. 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. L’integrazione retta decorre : - Dal primo giorno del mese successivo se la richiesta perviene agli uffici amministrativi entro il 26 del mese corrente; - dal primo giorno del secondo mese successivo se la richiesta perviene agli uffici amministrativi dopo il 26 del mese corrente. Approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 07.06.2010 Modificato con determinazione del Commissario ASL CN2 n… del……
DOMANDA E ISTRUTTORIA 

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  • Istruttoria 1. All’istruttoria della vertenza provvede l’Arbitro; nel caso in cui sia stato nominato un Collegio arbitrale, il Collegio può delegare un suo componente. La delega può essere limitata anche a singoli atti di istruzione. 2. L’Arbitro può fissare una o più udienze per sentire le parti e per assumere prova per testi. La deposizione del teste può essere assunta anche nell’abitazione o nel luogo di lavoro del teste stesso, nonché richiedendogli di fornire, nel termine fissato, risposte scritte ai quesiti posti dall’Arbitro. 3. In caso di rifiuto del teste di comparire davanti all’Arbitro, questi può chiedere al Presidente del Tribunale, dove ha sede l’arbitrato, di ordinare la comparizione del teste davanti all’Arbitro. 4. Dalla data dell’ordinanza presidenziale e fino alla data fissata per l’escussione del teste, i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. 5. L’Arbitro nel corso dell’istruttoria può autorizzare le parti a presentare memorie scritte. 6. L’Arbitro può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; può chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti in possesso dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio. 7. Chiusa l’istruttoria, l’Arbitro può fissare una udienza per la discussione orale e autorizzare le parti a presentare per iscritto memorie conclusionali e repliche. 8. Le memorie di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo devono essere inoltrate con le modalità stabilite nell’articolo 10. 9. Le date delle udienze devono essere comunicate con congruo anticipo alla Segreteria e da questa alle parti; le parti possono intervenire di persona o a mezzo di rappresentanti a ciò delegati ovvero di difensori muniti di procura. Xxxxxxx farsi assistere da propri consulenti tecnici. 10. Di norma, viene redatto verbale di ogni atto istruttorio e di ogni udienza.

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.

  • Domanda In riferimento alla gara per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni dei prodotti offerti per il lotto 3 e 6 comprensive del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 2.000 fogli o 3.000 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Risposta Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 3 dovrà avere una capacità carta di almeno 2000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 3000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. L’apparecchiatura del lotto 6 prevede soltanto l’opzione “cassetto alta capacità aggiuntivo”, che se richiesta determina una capacità carta di almeno 3000 fogli. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti. In riferimento alla gara Per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni del prodotto offerto per il lotto 5 comprensivo del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e” “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 1.300 fogli o 1.800 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 5 dovrà avere una capacità carta di almeno 1300 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 1800 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.