Domande di iscrizione Clausole campione

Domande di iscrizione. Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presso cui funzionano percorsi di secondo livello trasmettono tempestivamente al CPIA Metropolitano copia delle domande di iscrizione pervenute (art. 3, comma 4, D.P.R. 263/12). La trasmissione delle domande di iscrizione potrà avvenire anche tramite supporto informatico.
Domande di iscrizione. La domanda deve essere presentata “on line”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, attraverso la specifica sezione “Iscriversi”.
Domande di iscrizione. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere con maggiore efficacia il proprio compito istituzionale le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado trasmettono tempestivamente al CPIA Metropolitano copia delle domande di iscrizione pervenute. La trasmissione delle domande di iscrizione potrà avvenire anche tramite supporto informatico.
Domande di iscrizione. 1. La domanda di ammissione deve essere presentata all’avvenuta nascita del/la bambino/a. 2. Le domande di iscrizione devono essere compilate su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Amministrativi e devono contenere la seguente documentazione, anche in forma autocertificata: - Stato di famiglia; - Attestazione Isee con i redditi dell’anno precedente, così come emerge dallo stato di famiglia, inclusi quelli dei genitori non conviventi, ma titolari di potestà genitoriale; - Altra eventuale documentazione indicata nella modulistica. 3. Le domande devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Vigodarzere dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta dal 1° maggio al 31 maggio di ogni anno; le domande dei cittadini non residenti nel territorio dell’Unione possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti. La mancata presentazione dell’Isee comporterà l’applicazione della tariffa massima prevista. 4. E’ prevista un’integrazione della graduatoria da effettuarsi entro il successivo mese di novembre, sulla scorta delle nuove domande che perverranno dal 1° giugno al 31 ottobre applicando gli stessi criteri della graduatoria principale posizionate in coda alla prima e valida per tutto l’anno educativo in corso. 5. In caso di esaurimento delle graduatorie ed in presenza di posti disponibili, potranno essere accettate domande al di fuori dei predetti termini. 6. I bambini, ancora rientranti per età, già frequentanti il nido dovranno confermare la frequenza per gli anni successivi con la presentazione entro il 31 maggio dell’apposita richiesta di proseguimento disponibile presso il competente servizio dell’Unione corredato dalla nuova dichiarazione ISEE. 7. Nella domanda di iscrizione sarà possibile indicare la priorità di scelta delle strutture di asilo nido nel caso in cui si volesse essere presenti in entrambe le graduatorie.
Domande di iscrizione. La domanda di iscrizione, corredata dall’autorizzazione alla partecipazione rilasciata dall’Ordine di appartenenza, da inviarsi entro e non oltre il 31.10.2018 a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx e per conoscenza all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, deve indicare: • Il nominativo del dirigente responsabile (obbligatoriamente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della squadra che rappresenta); • I recapiti (domicilio, telefono, mobile, fax e mail) a cui inviare tutte le comunicazioni ufficiali; • L’indicazione approssimativa del numero di giocatori che la squadra intende tesserare (max 40 calciatori); • La giornata in cui disputare le partite, mercoledì o sabato; • I colori sociali della squadra; • Il consenso al trattamento dei dati personali dei componenti della squadra. La quota di iscrizione è fissata come segue: • € 900,00 (novecento/00) per iscrizione al Campionato, tesseramento, spese organizzative ed affiliazione alla F.I.G.C.; • € 400,00 (quattrocento/00) per deposito cauzionale in caso di prima iscrizione. Qualora una squadra abbia visto decurtarsi parte della cauzione nel corso del precedente campionato, sarà tenuta a versare quanto necessario per ricostituire l’ammontare previsto. La quota d’iscrizione e la cauzione dovranno essere versate, a mezzo bonifico bancario sull’ IBAN XX00X0000000000000000000X00 presso la Banca Popolare di Sondrio, entro il 31.10.2018 contestualmente al versamento delle eventuali quote pregresse pena la mancata iscrizione al campionato. La contabile bancaria dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al Comitato Organizzatore all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx e per conoscenza all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx . La partecipazione al campionato implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento nonché delle carte federali.
Domande di iscrizione. Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presso cui funzionano percorsi di secondo livello trasmettono tempestivamente (per il presente a.s. dal 16 al 20 ottobre 2015) al CPIA n. 1 Karalis copia delle domande di iscrizione pervenute (art. 3. comma 4. D.P.R. 263/12), fermo restando che le domande d’iscrizione potranno essere accolte in corso d’anno senza oneri per lo Stato. Le domande di iscrizione sono conformi ai modelli allegati alla CM n. 6 del 27.02.2015 . La trasmissione delle domande di iscrizione potrà avvenire anche tramite supporto informatico.

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  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.