DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vate.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi, Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zionepresentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anasdella Regione, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anasdella Regione, salvo esplicito be- nestare di Anas benestare della Regione stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas la Regione alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas dalla Regione o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore dall’Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento nell'espletamento del servizio. L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vateriservate.
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Samples: Appalto Di Servizi
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 codice civile. Edizione del31 luglio 2016 Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap- dall'Ap- paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- .• mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vate.
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DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore 1. Il procedimento di mediazione è tenuto coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant’altro inerente alle parti ed all’oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogniforma di registrazione dei vari incontri.
2. Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque, nell’ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione è obbligato a mantenere la più assoluta massima riservatezza per quanto concerne tutti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i documenti mediatori in tirocinio, gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l’obbligo di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) mantenere la massima riservatezza e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto non possono fare affidamento e/o prodotti presentare come elemento di prova in esecuzione dello stesso e ad astenersiqualsiasi procedimento arbitrale, salvo esplicito benestare giudiziale o di Anasaltra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione in merito a:
a. opinioni, suggerimenti, informazioni, circostanze, ammissioni o quant’altro espresso da chiunque presente durante il corso del procedimento di Mediazione;
b. il fatto che una o più delle parti abbia o meno manifestato la volontà di accettare una proposta conciliativa proveniente dalla controparte, dal pubblicare mediatore o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto da un ausiliario a sua conoscenza ciò autorizzato.
5. Il mediatore, i tirocinanti e tutti coloro che prestino il proprio servizio in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie A.D.R. INTESA non possono essere obbligati a riferire notizie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto fatti appresi nel corso della procedura di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e dal suo personale nella misura in relazione all'esecuzione del Contratto e cui:
a. esiste un obbligo di legge in tal senso;
b. tutte le infor- mazioni parti autorizzano espressamente a derogarvi;
c. la parte che transiteranno per i sistemi ha interesse alla riservatezza dà espresso consenso alla divulgazione;
d. esiste il rischio di elaborazione dei dati un pregiudizio alla vita, all’integrità o alla sicurezza di una persona;
e. esiste il rischio di un’imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo;
f. le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terziderivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte sul mediatore, sull’ausiliario, il tirocinante, l’esperto e sull’Organismo di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore si impegna, inoltreMediazione, in attuazione base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.
7. A.D.R. INTESA assicura adeguate modalità di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, al comma che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vateprecede o formato durante il procedimento.
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Samples: Regolamento Di Mediazione
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zionepresentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, cartaceo e digitale) connessi all’appalto all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anasdella Amministrazione Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anasdell’Amministrazione Committente, salvo esplicito be- nestare di Anas benestare della stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas l’Amministrazione Committente alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro appalto ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 codice civileCodice Civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas dalla Amministrazione Committente o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento nell'espletamento del servizio. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penaleCodice Penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vateriservate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore 1. Il procedimento di mediazione è tenuto coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant’altro inerente alle parti ed all’oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogniforma di registrazione dei vari incontri.
2. Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque, nell’ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione è obbligato a mantenere la più assoluta massima riservatezza per quanto concerne tutti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i documenti mediatori in tirocinio, gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l’obbligo di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) mantenere la massima riservatezza e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto non possono fare affidamento e/o prodotti presentare come elemento di prova in esecuzione dello stesso qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione in merito a:
a. opinioni, suggerimenti, informazioni, circostanze, ammissioni o quant’altro espresso da
b. il fatto che una o più delle parti abbia o meno manifestato la volontà di accettare una proposta
5. Il mediatore, i tirocinanti e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto tutti coloro che prestino il proprio servizio in A.D.R. INTESA non possono essere obbligati a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie riferire notizie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto fatti appresi nel corso della procedura di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e dal suo personale nella misura in relazione all'esecuzione del Contratto e cui:
a. esiste un obbligo di legge in tal senso;
b. tutte le infor- mazioni parti autorizzano espressamente a derogarvi;
c. la parte che transiteranno per i sistemi ha interesse alla riservatezza da espresso consenso alla divulgazione;
d. esiste il rischio di elaborazione dei dati un pregiudizio alla vita, all’integrità o alla sicurezza di una persona;
e. esiste il rischio di un’imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo;
f. le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terziderivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte sul mediatore, sull’ausiliario, il tirocinante, l’esperto e sull’Organismo di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore si impegna, inoltreMediazione, in attuazione base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.
7. A.D.R. INTESA assicura adeguate modalità di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, al comma che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vateprecede o formato durante il procedimento.
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Samples: Regolamento Di Mediazione
DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 1456 codice civile. Edizione del 31 luglio 2016 Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap- dall'Ap- paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- all'e'- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vate.
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DOVERE DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore è tenuto Tutti gli elementi che il Committente metterà a mantenere disposizione dell'Appaltatore per la più assoluta realizzazione del presente contratto, nonché documenti, le informazioni, le conoscenze, dall'Appaltatore comunque raccolte, elaborate e sviluppate nell'ambito del contratto stesso, oltre a poter essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgate se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dal Committente stesso ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto. Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, essendo responsabile anche del comportamento dei soggetti incaricati per quanto concerne lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando inteso che si potranno utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196). Oltre ad impegnarsi a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, l'Appaltatore si obbliga a restituire al Committente, se richiesto dallo stesso e alla data di cessazione dell'efficacia del presente contratto, tutti i dati, documenti di qualsiasi tipo (tecnicoe informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) o comunque a distruggerne tutte le copie e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersirecord, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto contraria autorizzazione scritta da parte del Committente. L'Appaltatore si impegna altresì a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa. La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile. Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzisfruttare economicamente, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il know how di processo del Committente. I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente appalto. L’Appaltatore si impegna, inoltrecontratto e verranno meno soltanto quando, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413base alle vigenti leggi, ad adottare i dati e le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio. L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vatetratta divengano di dominio pubblico.
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Samples: Contratto Appalto Lavori