Dovere di segnalazione. 1. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio:
a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato;
b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.
2. La sottoscritta Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
3. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano avuto funzioni relative alla stipula del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
4. L’esercizio della potestà risolutoria di cui al precedente comma è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Dovere di segnalazione. 1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
Dovere di segnalazione. 5.1. L’impresa ha l’obbligo di segnalare a PUBLIACQUA SpA: - qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell’esecuzione del contratto; - qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Dovere di segnalazione. Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione:
a) qualsiasi tentativo di tur bativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
b) qualsiasi anomala xxxxxx sta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti e di ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria
Dovere di segnalazione. 10 ART. 9 (Interposizione di manodopera) 11
Dovere di segnalazione. 1. Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio.
a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessa- to, o addetto o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara.
b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contrat- to) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che -per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. Tali obblighi non sostituiscono, in ogni ca- so, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.
c) Gli operatori economici si obbligano, ai sensi del “Protocollo di Legalità “Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx”, stipulato in data 30 settembre 2004, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e della finanza e la Regione Sicilia, al quale ha aderito l’IACP di Agrigento con delibera n.7/2013, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estor- sione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate impre- se, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
Dovere di segnalazione. 1. I soggetti indicati nell’art. 1 devono segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o di- storsione nelle fasi di svolgimento della gara e della trattativa da parte di ogni altro concorrente o inte- ressato, di cui vengano comunque a conoscenza.
2. I soggetti indicati nell’art. 1 segnalano, altresì, qualsiasi richiesta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto, da parte dei dipendenti provinciali che gestiscono o promuovono appalti o trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.
Dovere di segnalazione. 1. La ditta segnala alla Provincia di Brindisi qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
Dovere di segnalazione. Art. 21 – Rispetto della normativa
Dovere di segnalazione. 1. Ogni singola impresa segnalerà all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma o alle società partecipate, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. Ogni singola impresa segnalerà altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.