Amianto Clausole campione

Amianto. (i) INFORTUNIO conseguente alla presenza, rilascio, possibile rilascio di amianto o materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità; o
Amianto. Nel momento in cui, durante l’esecuzione delle attività di gestione, conduzione e manutenzione, venga rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto all’Amministrazione la presenza di amianto, indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Amianto. 16.8.1 L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, si impegna a non utilizzare materiali ed oggetti contenenti amianto. Qualora nell’area di lavoro assegnata si rinvenga amianto oppure ci sia il sospetto di una sua eventuale presenza, l’Appaltatore è obbligato a fermare le attività e comunicarlo al supervisore ENEL competente, al fine di garantire la corretta gestione della situazione.
Amianto. Se si riscontrano lesioni sui manufatti contenenti amianto, segnalarli tempestivamente al Responsabile dell’edificio. In ogni caso, evitare abrasioni o sfregamenti su superfici contenenti amianto. Sono vietati tutti gli interventi che interessino in maniera diretta ed intenzionale i manufatti in amianto (forature, tagli, rotture, ecc.). Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne tempestivamente la presenza al Preside/Dirigenti dell’edificio secondo la procedura di emergenza allegata In ogni caso i materiali sospetti, raccolti con stracci umidi, devono essere riposti in sacchi di naylon e dovranno essere custoditi in idoneo locale. Quindi, si provvederà a che i suddetti frammenti vengano analizzati per stabilire se contengono fibre di asbesto. Segnalare tempestivamente al Preside/Dirigenti dell’edificio la presenza di personale esterno che interviene sui materiali in amianto. Non fumare. Nel caso si debbano eseguire interventi manutentivi, richiedere al Preside/Dirigenti le specifiche procedure alle quali attenersi scrupolosamente. Articoli
Amianto. Il quinto comma dell’art. 12 della L. 27 marzo 1992, n. 257 ( Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ) prescrive che «presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l’adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle Province auto- nome di Trento Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all’art. 10, comma 2 lett. l)».
Amianto. L'Impresa dovrà dichiarare espressamente che non prevede l'uso di materiali contenenti amianto (D.Lgs. n. 277 del 15.08.91). Il sedile di guida ed in generale il veicolo prodotto e fornito dovrà rispondere integralmente alle normative vigenti in merito ai valori limite imposti per la esposizione degli operatori vibrazioni generate all’interno della cabina di guida, relativamente a: - vibrazioni trasmesse a corpo intero; - vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (per i veicoli che presentano tale interazione critica); In particolare dovrà essere rispettato quanto indicato nel D.Lgs 187/2005 così come integrato dal D. Lgs 81/08 tenendo presente un valore di esposizione di riferimento dell’operatore pari ad 8 ore giornaliere.
Amianto. Il Fornitore prima di intraprendere qualsiasi attività o intervento manutentivo, anche chiedendo preliminarmente informazioni all’Amministrazione, intraprende ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di componenti tecnologiche oggetto del servizio attivato a potenziale contenuto d’amianto. Nel momento in cui viene rilevata tale presenza, il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto all’Amministrazione la presenza di amianto, indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato. In tal senso, nell’ipotesi in cui sia prevista la rimozione e la sostituzione dei componenti dell’impianto che contengono amianto (ad es.: guarnizioni dei portelloni di chiusura delle camere di combustione; canne fumarie ecc.) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: • gli interventi di rimozione possono essere affidati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, dal D.lgs. n. 205/2010 e s.m.i; • l’impresa incaricata dei lavori di rimozione deve predisporre il piano di lavoro da inoltrare all’organo di vigilanza entro le tempistiche previste dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. n. 106/2009 e s.m.i. avviando le attività esclusivamente qualora ricorrano le condizioni e siano trascorsi i termini previsti dalla normativa di legge; Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili • la sostituzione dei componenti dell’impianto che contengono amianto deve essere fatta con altri materiali esenti da amianto ed i materiali rimossi/sostituiti devono essere gestiti secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 152/2006, dal D.lgs. n. 205/2010 e s.m.i; • il Fornitore deve mantenere informata l’Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività rispetto al piano di lavoro definito dall’impresa specializzata; • al termine degli interventi il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione copia di tutta la documentazione predisposta relativamente alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto. La valutazione della necessità di rimozione delle parti in amianto è rimessa alla ASL competente per territorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. n. 106/2009 e s.m.i.. L’attività di rimozione dell’amianto, associata all’attività di manutenzione eseguita dal Fornitore, è da considerarsi come manutenzione straordinaria (soggetta a preventivazione) e va remunerata attraverso un extra canone (rif. par. 5.1.5). La sola attività di bonifica e rimozione...
Amianto. Qualora l’Appaltatore individui la presenza di amianto nei beni in custodia dovrà segnalarne la presenza al Committente. Inoltre avrà l’onere del controllo periodico nell’ambito del programma di monitoraggio e verifica delle strutture ed impianti delle situazioni in cui si è ravvisata la presenza di materiali contenenti fibre di amianto per verificare le condizioni dei materiali.
Amianto. La pericolosità deriva dalla capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili ed anche dalla estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere. Non sempre l'amianto è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica (vento), da stress termico, dilavamento di acqua piovana. Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre. Nei manufatti contenenti amianto le fibre possono essere libere o debolmente legate e si parla in questi casi di amianto friabile; oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida come il cemento-amianto (ad esempio, eternit) o il vinil- amianto (ad esempio, linoleum): si parla in questo caso di amianto compatto. L'amianto friabile è riconoscibile perché può essere facilmente frantumato con la sola pressione delle dita. Possiamo ritrovarlo, oltre ad altre applicazioni industriali e nei mezzi di trasporto, anche nelle strutture alberghiere, ad esempio: • come materiale spruzzato per il rivestimento (ad es. di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco; • nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, ecc.. in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (eternit); • come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che amianto friabile; • nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola; • nei pannelli per controsoffittature; • nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri; • come sottofondo di pavimenti in linoleum. • in alcuni elettrodomestici (ad es. asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro); • nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro; • nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi. Fermo restando il divieto per l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, la normativa prevede obblighi per le attività lavorative che possono comportare rischi di esposizione dei lavoratori all'am...