Dovere di correttezza. 1. L’azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
Dovere di correttezza. 1.1 L’impresa concorrente, appaltatrice o subappaltatrice, agisce secondo i principi di xxxxxxxxx, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di PUBLIACQUA S.p.A., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici.
Dovere di correttezza. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
Dovere di correttezza. 1. Ogni parte è libera di instaurare delle trattative in vista della conclusione di un contratto e non incorre in nessuna responsabilità per la mancata stipulazione di esso, salvo che il suo comportamento sia contrario a buona fede.
2. Agisce in modo contrario a buona fede la parte che intraprende o continua le trattative senza l’intenzione di giungere alla conclusione del contratto.
3. Se nel corso delle trattative le parti hanno già preso in considerazione gli elementi essenziali di un contratto, di cui si può prevedere la possibile conclusione, quella parte che ha fatto sorgere nell’altra un ragionevole affidamento circa la stipulazione del contratto medesimo agisce in modo contrario a buona fede qualora interrompa le trattative senza giustificato motivo.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, la parte che ha agito in modo contrario a buona fede è tenuta a risarcire all’altra parte il danno cagionatole, nei limiti delle spese che questa ha dovuto effettuare durante le trattative in vista della stipulazione del contratto, nonché della perdita di altre consimili occasioni d’affari causata dalla pendenza delle trattative medesime.
Dovere di correttezza. 1. I soggetti indicati all’art. 1 devono agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Provincia e di correttezza professionale e lealtà nei confronti degli altri soggetti concorrenti durante la gara d’appalto e nel corso delle trattative contrattuali.
Dovere di correttezza. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Provincia di Brindisi e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
Dovere di correttezza. 1. L’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.
2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
Dovere di correttezza. 1. L’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di GIAVENO e degli altri concorrenti.
2. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di GIAVENO impiegati ad ogni livello nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, si astengono dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti sono consapevoli del presente “Patto di Integrità”, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto.
Dovere di correttezza. 1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Molfetta e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
Dovere di correttezza. 1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Cuneo e delle altre ditte.