DOVERI DEL CONTRAENTE Clausole campione

DOVERI DEL CONTRAENTE. A parziale deroga dell'art. 1910 codice civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.
DOVERI DEL CONTRAENTE. A parziale deroga dell'art. 1910 c. c., l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.
DOVERI DEL CONTRAENTE. L’Assicurato deve immediatamente:  informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;  fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;  astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”).
DOVERI DEL CONTRAENTE. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.
DOVERI DEL CONTRAENTE. Il contraente:
DOVERI DEL CONTRAENTE. 7.1. L’utilizzo dei Dati di Mercato con scopi o modalità diversi da quelli previsti dall’art. 6.1 che precede dovrà essere comunicata preventivamente dal Contraente al Provider, con un preavviso scritto di 30 giorni. Il Provider potrà autorizzarla, con comunicazione scritta, stabilendo eventualmente un ulteriore compenso fisso e/o variabile in aggiunta a quanto previsto dall’Allegato 5. In caso di mancata risposta, l’autorizzazione si intende negata.
DOVERI DEL CONTRAENTE. Art. 5 - Il Contraente è tenuto:
DOVERI DEL CONTRAENTE. A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del cod. civ., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla società che ha erogato la prestazione.
DOVERI DEL CONTRAENTE. Alcune disposizioni del codice mirano a ridurre lo squilibrio tra le parti, imponendo determinati doveri, in particolare:
DOVERI DEL CONTRAENTE. A parziale deroga dell'art. 1910 cod. civ. , l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.