Durata del lavoro. 9.1 La durata normale settimanale del lavoro è di: - 41 ore ½ per il personale di officina; - 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita di carburanti. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. 9.2 Gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal singolo garage, in collaborazione con i lavoratori. La durata settimanale prevista al capoverso precedente non deve comunque essere superata. In caso di divergenza circa la fissazione dell’orario giornaliero è data la facoltà di ricorso alla CPC. 9.3 In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro xxxxxxxxx, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno. 9.4 La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere: - 9 ore per il personale d’officina; - 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00. 9.5 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un’ora, di regola un’ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro. 9.6 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00;
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Durata del lavoro. 9.1 24.1 La durata normale settimanale annuale del lavoro è diin media pari a 2’086 ore per il settore dell’artigianato della forgiatura, delle metalcostruzioni, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio e può essere au- mentata a 2’138 ore (con rispettivo aumento del salario reale). Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2190 ore.
24.2 Per il conteggio delle indennità sostitutive (ad es. giorni di caren- za per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) sono uti- lizzate come base di calcolo le seguenti durate medie del lavoro: - Metalcostruzioni, forgiatura, serramenta e costruzioni in acciaio Durata media del lavoro al mese alla settimana al giorno 2086 ore 174 ore 40 ore 8 ore o con il rispettivo aumento dello stipendio reale: 2138 ore 178 ore 41 ore ½ per 8,2 ore Tecniche agricole, maniscalchi Durata media del lavoro al mese alla settimana al giorno 2190 ore 182,5 ore 42 ore 8,4 ore Le aziende miste vengono assegnate al settore artigianale che le caratterizza. Se non è chiaro a quale settore un’azienda debba essere asse- gnata, si può consultare il personale di officina; - 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita di carburanti. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoroconsiglio della CPNM o la CPP.
9.2 Gli orari 24.3 Il datore di inizio e fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal singolo garagelavoro fissa la durata del lavoro settimanale, in collaborazione con i lavoratori. La durata settimanale prevista al capoverso precedente non deve comunque essere superata. In caso di divergenza circa la fissazione dell’orario giornaliero è data la facoltà di ricorso alla CPC.
9.3 In caso di necessità e riservate rispetti- vamente quotidiana, rispettando le disposizioni di legge, al maestro xxxxxxxxx, al capo meccanico, al ricezionista tenen- do conto dei bisogni dell’azienda e al meccanico diagnostico dopo averne discusso con il lavoratore. Tale durata può essere fissata in maniera differente per lavori di gruppi o oggetti specifici. La compensazione delle fluttuazioni dell’orario di lavoro è disciplinata per analogia.
24.4 Il calcolo del salario orario si basa sulla durata media mensile secondo l’art. 24.2 CCNL.
24.5 Nel contratto di lavoro individuale non possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
9.4 La durata giornaliera concor- date delle durate del lavoro non potrà eccedere: - 9 ore per il personale d’officina; - 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00superiori a quelle stabilite all’ art. 24.2 CCNL.
9.5 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un’ora, di regola un’ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro.
9.6 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00;
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Samples: Convenzione Collettiva Nazionale Di Lavoro (Ccnl) Per L’artigianato Svizzero Del Metallo
Durata del lavoro. 9.1 23.1 La durata normale settimanale annuale del lavoro è di: - di 2132 ore annue, rispettivamente di 177.7 ore mensili, ovvero di 41 ore ½ settimanali.
23.2 Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata del lavoro media sopra- citata.
23.3 Il datore di lavoro fissa, dopo averne discusso con il personale lavoratore, la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, rispettando le disposizioni di officina; - 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita legge e tenendo conto dei bisogni dell’azienda. La determinazione della durata del lavoro può esse- re effettuata in modo differenziato secondo i gruppi coinvolti e gli oggetti da trattare. La compensazione della fluttuazione degli orari viene regolata in modo analogo.
23.4 L’orario di carburantilavoro in vigore nell’azienda deve essere affisso nell’officina in luogo ben visibile. In ogni caso il lavoratore ha diritto Le pause regolamentari non valgono come orario di lavoro.
23.5 Il tempo di lavoro comincia con l’inizio del lavoro stesso sul posto di lavoro. Il tempo necessario a 48 ore consecutive di interruzione lavarsi e cambiarsi non vale come durata del lavoro.
9.2 Gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal singolo garage, in collaborazione con i lavoratori. 23.6 La durata settimanale prevista al capoverso precedente non deve comunque essere superata. In caso di divergenza circa la fissazione dell’orario giornaliero è data la facoltà di ricorso alla CPC.
9.3 In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro xxxxxxxxx, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
9.4 La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere: - 9 ore per il personale d’officina; - 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
9.5 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un’ora, di regola un’ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro.
9.6 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), legali il lavoro d’officina cessa termina al più tardi alle ore 17.00;.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Mestieri Della Carrozzeria
Durata del lavoro. 9.1 23.1 La durata normale settimanale annuale del lavoro è di: - di 2132 ore annue, rispettiva- mente di 177,7 ore mensili, ovvero di 41 ore ½ settimanali.
23.2 Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per in- fortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata del lavoro media sopra- citata.
23.3 Il datore di lavoro fissa, dopo averne discusso con il personale lavoratore, la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, ri- spettando le disposizioni di officina; - 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita legge e tenendo conto dei bisogni dell’azienda. La determinazione della durata del lavoro può es- sere effettuata in modo differenziato secondo i gruppi coinvolti e gli oggetti da trattare. La compensazione della fluttuazione degli orari viene regolata in modo analogo.
23.4 L’orario di carburantilavoro in vigore nell’azienda deve essere affisso nel- l’officina in luogo ben visibile. In ogni caso il lavoratore ha diritto Le pause regolamentari non val- gono come orario di lavoro.
23.5 Il tempo di lavoro comincia con l’inizio del lavoro stesso sul po- sto di lavoro. Il tempo necessario a 48 ore consecutive di interruzione lavarsi e cambiarsi non vale come durata del lavoro.
9.2 Gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal singolo garage, in collaborazione con i lavoratori. 23.6 La durata settimanale prevista al capoverso precedente non deve comunque essere superata. In caso di divergenza circa la fissazione dell’orario giornaliero è data la facoltà di ricorso alla CPC.
9.3 In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro xxxxxxxxx, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
9.4 La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere: - 9 ore per il personale d’officina; - 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
9.5 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un’ora, di regola un’ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro.
9.6 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), legali il lavoro d’officina cessa termina al più tardi alle ore 17.00;.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro (Ccl)
Durata del lavoro. 9.1 La durata normale massima settimanale del lavoro è di: - 41 di 41.5 ore ½ per il personale del reparto officina e gli impiegati di officina; - commercio attivi nell’amministrazione.
a) 47 ore ½ per il personale addetto alla vendita di carburanti.
b) 45 ore per il coordinatore / la coordinatrice d’officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista. In ogni caso il Il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. Sono ammesse eccezioni disciplinate dagli artt. 9.3, 10.1 e 10.2.
9.2 Gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa vengono stabiliti dal singolo garage, in collaborazione con i lavoratori. La durata settimanale prevista al capoverso precedente non deve comunque essere superata. In caso di divergenza circa la fissazione dell’orario giornaliero è data la facoltà di ricorso alla CPC.
9.3 In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro xxxxxxxxx, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
9.4 La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedereeccedere le: - 9 ore per il personale d’officina; del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione - 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00. - 10 ore per il maestro xxxxxxxxx, il coordinatore / la coordinatrice d’officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.
9.5 9.3 Le collaboratrici e i collaboratori amministrativi possono essere impiegate/i a sabati alterni per un massimo di due sabati al mese. Resta riservato che ai collaboratori vengono garantite le 36 ore consecutive di riposo.
9.4 Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno un’ora, di regola un’ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore è consentito di lasciare il posto di lavoro.
9.6 9.5 Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00;
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro