DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA Clausole campione

DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA. 1. La Convenzione che sarà stipulata all’esito dell’aggiudicazione dell’Appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabili di 12 mesi qualora alla scadenza non sia raggiunto l’importo massimo spendibile fino al raggiungimento del medesimo.
DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA. La Convenzione ha durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data indicata nella Convenzione stessa. Verranno considerate eventuali proroghe come specificato nel disciplinare di gara. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale l’A.T.I.M., in adesione alla Convenzione, può emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare, con il Fornitore, contratti attuativi della Convenzione. I singoli contratti attuativi della Convenzione (di seguito “Contratto/i di Fornitura”), stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte di A.T.I.M., hanno una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione degli Ordinativi di Fornitura.
DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA. La Convenzione relativa a ciascun Lotto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua attivazione che può coincidere con la data di sottoscrizione, entro i quali possono essere emessi Ordinativi di Fornitura ed Integrazioni agli Ordinativi di Fornitura. I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti, hanno una durata massima di 5 (cinque) anni dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell’Ordinativo di Fornitura stesso. In particolare la scadenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, per tutte le Amministrazioni Sanitarie Contraenti dovrà essere allineata. Per questa motivazione viene stabilita una scadenza unificata che dovrà avvenire, a prescindere dalla data di emissione dell’Ordinativo di fornitura, a 5 anni e 6 mesi dalla stipula della Convenzione. I servizi costituenti l’Ordinativo di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno la medesima scadenza. Anche la durata di servizi attivati tramite eventuali Integrazioni all’Ordinativo di Fornitura non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l’Ordinativo di Fornitura. Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emesse Integrazioni che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo di Fornitura. A titolo esemplificativo, a Convenzione scaduta e/o esaurita, possono essere emessi solamente Integrazioni all'Ordinativo di Fornitura che modificano le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano dettagliato delle attività e/o nel Verbale di Consegna. Per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla Convenzione medesima; la Convenzione, tuttavia, resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura per tutta la durata degli stessi.
DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA. La durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è stata definita per garantire a tutte le Amministrazioni interessate di aderire alla Convenzione e di sottoscrivere contratti di congrua durata vista la particolarità del servizio. Pertanto: • la Convenzione avrà una durata di 24 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con la possibilità di essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, qualora non sia esaurito l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato del suo quinto; • gli OdF avranno una durata pari a 36 mesi dalla data della loro emissione. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere, comunque, emessi fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari al valore di gara di ciascun lotto. Il ribasso offerto dagli aggiudicatari sarà pertanto utilizzato per l’acquisto di un maggior quantitativo di servizi. La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione anche eventualmente rinnovata, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA. La Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno emettere l’Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. A seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. La durata di ciascun “Ordinativo di Fornitura” è pari a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: