DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità. 2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 - 30 settembre 2018. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. 2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante. 2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo. 2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 2018. 2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”). 2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x - 00000 Xxxxxx 2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
Appears in 1 contract
Samples: Erasmus Traineeship Agreement
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 - 30 settembre 2018. Il La durata minima del periodo di mobilità all’estero è di 3 mesi. La durata complessiva del periodo di mobilità non deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a zero-grant, che dovrà essere continuativoutilizzato solo in casi eccezionali.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente l’Istituto ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente l’Istituto ospitante.
2.4 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per mesi.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio mobilità all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente dall’Istituto ospitante sia dall’Università dall’Istituto di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il In ogni caso il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 201831 luglio 2019.
2.6 Il L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del budget disponibile; in caso periodo di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contrattomobilità svolto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx
2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per La Mobilità Per Studio
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento La durata della firma mobilità, salvo modifiche definite negli accordi tra Ateneo e Università o imprese ospitanti e rese note nel Bando, sarà compresa tra: 3 - 12 mesi per mobilità a fini di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al studio all’estero (incluso un periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili tirocinio, se pianificato e incluse precedenti esperienze di mobilità in LLP), a contributo partire dal secondo anno di studi; nel caso invece dei programmi di studio a ciclo unico, gli studenti possono usufruire di un periodo di mobilità fino a 24 mesi. Lo studente può partire più volte nel corso della carriera universitaria ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio (I ciclo, II ciclo); 2 - 12 mesi per mobilità a fini di tirocinio all’estero, a partire dal primo anno di studi. Lo studente può partire più volte nel corso della carriera universitaria ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio. I periodi di mobilità svolti nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-2013) concorrono al raggiungimento dei 12 mesi massimi per ciclo di studi. La durata del tirocinio, per esigenze relative agli accordi con le aziende e/o al riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU), potrà essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 - prolungata fino ad un massimo di 3 mensilità previa richiesta motivata inviata almeno 30 settembre 2018giorni prima della scadenza del tirocinio all’Ufficio Segreteria Internazionale e successivamente approvata dall’Agenzia Nazionale. Anche se prolungato, il tirocinio non potrà superare i dodici mesi. Il periodo di mobilità all’estero deve avere prolungamento sarà coperto da borsa solo se saranno disponibili sufficienti risorse e in ogni caso per un massimo di tre mesi complessivi e consecutivi. In caso di una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante.
2.4 Un’eventuale proroga riduzione del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 2018.
2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fonditirocinio, la proroga potrà comunque durata minima dovrà essere approvata ma senza erogazione necessariamente di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”)tre mesi consecutivi e completi.
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x - 00000 Xxxxxx
2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Ateneo Per La Mobilità Erasmus in Uscita
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 2019 - 30 settembre 20182020. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante.
2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 20182020.
2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxaccordo.
2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
2.9 In caso di tirocinio curricolare, il partecipante deve risultare regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato, la mobilità dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2020.
Appears in 1 contract
Samples: Erasmus Traineeship Agreement
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 2016 - 30 settembre 20182017. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante.
2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 20182017.
2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamentoprolugamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx
2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
Appears in 1 contract
Samples: Erasmus Traineeship Agreement
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 - 30 settembre 2018. Il La durata minima del periodo di mobilità all’estero è di 3 mesi. La durata complessiva del periodo di mobilità non deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a zero-grant, che dovrà essere continuativoutilizzato solo in casi eccezionali.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente l’Istituto ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente l’Istituto ospitante.
2.4 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per mesi.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio mobilità all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente dall’Istituto ospitante sia dall’Università dall’Istituto di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il In ogni caso il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 31 luglio 2018.
2.6 Il L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del budget disponibile; in caso periodo di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contrattomobilità svolto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx
2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per La Mobilità Per Studio Verso Partner Countries
DURATA DELLA MOBILITA’. 2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2017 2018 - 30 settembre 20182019. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante.
2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 20182019.
2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto. DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Sezione Mobilità e Didattica internazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxaccordo.
2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
2.9 In caso di tirocinio curricolare, il partecipante deve risultare regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato, la mobilità dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2019.
Appears in 1 contract
Samples: Erasmus Traineeship Agreement