Durata dell’Accordo e rinnovo. La durata dell’Accordo è riportata nell’Offerta e ha decorrenza: I) dalla sottoscrizione dell’Offerta o dal richiamo della stessa nell’Ordine, nel caso di Prodotti già in possesso del Cliente, se non previsto diversamente nell’Offerta; II) dalla data di consegna dei Prodotti da parte di Xxxxx, a seguito di vendita degli stessi, come riportato nella bolla di consegna. In entrambi i casi NON è previsto il rinnovo tacito dell’Accordo, salvo diversa volontà delle Parti indicata espressamente nell’Offerta di riferimento. 3.
Durata dell’Accordo e rinnovo. Riferimenti normativi:
Durata dell’Accordo e rinnovo. Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo all’approvazione e potrà essere soggetto a verifica su richiesta di ciascuna delle parti firmatarie. Il presente atto si compone della premessa e di 9 articoli e verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Durata dell’Accordo e rinnovo. Il presente Accordo è valido a partire dalla sottoscrizione e ha una durata pari a 3 anni. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC, da far pervenire nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.