Common use of DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA Clause in Contracts

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: www.unionevalliedelizie.fe.it

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 il 31.10.2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre cesserà automaticamente il giorno 31.10.2022 senza obbligo di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016disdetta. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo massimo di 180 giornisei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessantanovanta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rca Libro Matricola

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza ha effetto durata dalle ore 24:00 24.00 del 31.03.2021 30.06.2020 e scadenza alle ore 24:00 24.00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre ; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la preventiva disdetta. È comunque facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente E’ facoltà del contraenteContraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla societàSocietà, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 120 (centoventi) giorni. La società Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopraLa Contraente si riserva la facoltà, si precisa che alla di esercitare opzione di affidamento del servizio per un ulteriore periodo di mesi 12 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario È comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente assicurazione si applicano le condizioni al termine di cui all’artogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale. 170/bis – (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra. L’assicuratoL’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.135/2012), si riserva di recedere dall’assicurazione dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società Società non sia disposta ad una revisione del premio prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: Polizza All Risks Property

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 decorrenza e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre come indicato nel frontespizio di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’artpolizza. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente E’ facoltà del contraenteContraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla societàSocietà, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni6 (sei) mesi. La società Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopraI limiti d’indennizzo, si precisa che scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le Parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione si applicano le condizioni ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui all’art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si impegna quindi siano avvalsi della facoltà di recesso a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo seguito di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizzasinistro prevista dal successivo Art. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, 6 - Recesso in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’artcaso di Xxxxxxxx. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra. L’assicuratoIl Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali Centrali di committenza Committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata di anni tre , previa adozione di apposito atto.

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Samples: Polizza Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera (Rct/O)

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contrattoPrivate, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 30/6/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre cesserà automaticamente il giorno 30/6/2019 senza obbligo di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenzadisdetta. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 30/6/2017 PEC 30/6/2018 e successivamente sarà da parte del ricevente corrispondersi annualmente. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorniquattro mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopraI limiti d’indennizzo, si precisa che scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis – ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (Durata del contrattoPEC) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopraannuale. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: www.assanovara.it

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalle ore 24.00 del 30/07/2019, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest’ultima, prevista per il 30/07/2022 si danno reciprocamente atto intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Si precisa altresì che il Contraente non è qualificabile alla stregua si riserva di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora esercitare la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesifacoltà, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, così come previsto al punto II.2.11) dal Bando di gara, di ripetizione del contratto per servizi analoghi. Tuttavia alle parti è concessa In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione del pertinente contratto. E’ comunque nella facoltà delle Parti di rescindere il contratto ad ogni disdettare l’assicurazione alla scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC anniversaria, mediante disdetta da inviarsi inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della suddetta scadenzascadenza anniversaria. Il computo dei 120 giorni decorre dalla Alla data di ricevimento naturale scadenza della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente E’ polizza stipulata dall’Ente, ovvero trascorsi i 36 (trentasei) mesi ed entro tale termine, è facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, Contraente richiedere alla società, Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni. La società Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, condizioni contrattuali ed economiche, economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 30 (sessantatrenta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopraE’ facoltà del Contraente, si precisa nell’eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che alla presente assicurazione si applicano le condizioni alterino sostanzialmente il rischio così come rappresentato in fase di cui all’art. 170gara e/bis – (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo o impongano la necessità di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto assicurativo per un massimo mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di quindici giorni successivi alla 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni annuale di cui sopra. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione fermo il diritto al rimborso del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio al netto dell’imposta relativa al periodo di apposita comunicazione, e fissando un preavviso rischio non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguitecorso.

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Samples: www.asst-val.it

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo. Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP. La presente polizza Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31.03.2021 il 31.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre cesserà automaticamente il giorno 31.12.2022 senza obbligo di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016disdetta. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo massimo di 180 giornisei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessantanovanta) giorni dall’inizio della proroga. Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra. L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

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Samples: www.asetservizi.it