Lotto Unico
Lotto Unico
Polizza ALL RISKS PROPERTY
Durata del contratto :
dalle ore 24,00 del 30/04/2019 alle ore 24,00 del 31/12/2020
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] DEFINIZIONI [DEF]
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione |
Società/Assicuratore | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
Broker | L’Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
Danno | Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Limite di Indennizzo | Il massimo indennizzo dovuto dalla Società |
Somma Assicurata | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata |
Franchigia | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
Primo Rischio Assoluto | Forma di garanzia prestata senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile |
Beni Assicurati o Cose Assicurate | Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà del Contraente anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Xxxxx, o di proprietà di Xxxxx ma detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, per i quali esiste un interesse del Contraente o lo stesso è tenuto all’assicurazione. Sono esclusi dalla garanzia gli immobili e fabbricati in genere di proprietà del Contraente, ma in uso o detenzione a qualsiasi titolo ad altri soggetti terzi, semprechè assicurati da tali soggetti (non si considera copertura idonea la mera garanzia “rischio locativo”. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. |
Beni Immobili | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, qualsiasi impianto fisso che sia parte integrante delle costruzioni quali, ad esempio, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, di conduzione di gas medicali, TVCC, gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), comprese linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, esclusivamente di pertinenza delle costruzioni. Si intendono altresì per Beni Immobili container, strutture e coperture pressostatiche e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione. Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d’epoca, parquet, moquette, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii. ,il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall’imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983. |
Beni Mobili | Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, |
nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d’Arte, Valori, Beni Elettronici, Beni Elettromedicali, Beni elettronici ed elettromedicali ad uso mobile, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, |
Preziosi e Veicoli non iscritti al PRA. | |
Ubicazione | La situazione topografica di un Bene Immobile o di un complesso costituito da più Beni Immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale. |
Locali | Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell’interno di un Bene Immobile |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Scoppio | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
Fenomeno Elettrico | L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma. |
Archivi non informatici | A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm. |
Xxxxxxxxx | Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. |
Inondazione ed Alluvione | Xxxxxxxxxxx di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili. |
Allagamento | L’accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici. |
Terrorismo e sabotaggio | Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. |
Beni Elettromedicali | Apparecchio elettrico e/o elettronico destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione del personale sanitario. L’apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono |
necessari per permetterne l’uso normale dell’apparecchio secondo la normativa vigente e secondo le indicazioni del costruttore stesso. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d’uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati. | |
Beni Elettronici | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all’elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi non al servizio di Apparecchiature elettromedicali, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d’uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati. |
Beni Elettronici ed Elettromedicali ad impiego Mobile | Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all’interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all’aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile |
Supporti Dati | Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi. |
Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall’Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali. |
Programmi in licenza d’uso | A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore, che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso |
Guasti cagionati dai ladri | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli |
Mezzi di custodia | A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all’interno di Beni Immobili e parchimetri o similari all’esterno di Beni Immobili. |
Rapina | sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati |
Estorsione | l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze |
Furto | Il reato come definito dall’articolo 624 del C.P. |
Furto con destrezza | Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti. |
Xxxxxxx od Opere d’arte | A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, xxxxxx, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche. |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore. |
Preziosi | A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura) |
Portavalori | Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi |
N.B. Laddove sono indicati termini temporali che innescano decadenze gli stessi sono indicati in giorni. si conviene che detti termini temporali riportano ad una durata di tempo pari ad un anno fittizio nel quale si ipotizza che tutti i mesi siano di 30 giorni, per un totale di 360 giorni complessivi
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA
La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30/04/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
Il premio è soggetto a frazionamento con rata scadente il 31/12/2019.
E’ altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza originaria o rinnovata della polizza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.
La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. Il pagamento della rata successiva potrà essere effettuata entro 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza.
Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze
.Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. “Pagamento del Premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art.4 GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER
Alla Aon S.p.a è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 11% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno l’automatica decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo. La Società dovrà tempestivamente comunicare alla Contraente le nuove condizioni di assicurazione richieste, ferma la facoltà della Contraente di accettarle. In caso di accettazione da parte della Contraente, la Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni, la Contraente potrà recedere dalla polizza con un preavviso di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di variazione delle condizioni di assicurazione della Società, indipendentemente da quando la Contraente abbia comunicato il recesso alla Società. Il mancato recesso entro il predetto termine comporterà la prosecuzione del contratto alle condizioni originarie, ferma l’esclusione di qualsiasi sinistro inerente le circostanze e/o i mutamenti che hanno aggravato il rischio. La Società resterà comunque impegnata per qualsiasi sinistro accaduto nel periodo intercorrente la data di ricezione della comunicazione di aggravamento del rischio da parte della Società e la data di ricezione della comunicazione di
variazione delle condizioni assicurative da parte della Contraente. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione con rinuncia allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Xxxxxxx, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell’Assicurato, dalla Società, in deroga all’art. 1910 c.c., secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.
Art.9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.10 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.
L'indennizzo liquidato a termini di Xxxxxxx non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Art.12 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente
Art.13 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005.
Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 e xx.xx. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all’art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, a parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile, l’ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.
Il Contraente o l'Assicurato devono:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C;.
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell’Assicurato:
- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno all’indennizzo di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l’incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l’obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.
Art.19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato (o dal Broker su espresso mandato del Contraente \ Assicurato), con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati, secondo i criteri stabiliti all’art. 22;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE
Dietro richiesta del Contraente o dell’Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all’Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.
Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell’area.
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte,) ed i Beni Elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
e che per Valore allo stato d’uso s’intende:
- per i Beni Immobili la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per i Beni Mobili (escluso Xxxxxx, Oggetti d'Arte,) ed Beni Elettronici ,il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai Beni Elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del Bene sostituito, purchè a parità di gamma del listino del produttore.
In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:
a) l’ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al Valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
c) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo “Pagamento dell’indennizzo”.
Ai “Beni Mobili” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di cui ai Rischi Indennizzabili e Spese Rimborsabili.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.
Per i Xxxxx derivanti da “Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):
- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art.23 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D’ARTE
Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.
Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;
Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per gli Oggetti d’Arte
Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento.
Qualora l’assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Art.24 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e/o costruttive e/o di materiali e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti si impegnano ad acquisire, se del caso, idoneo parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, anche in sede di eventuale terza perizia. L’indennizzo complessivo non potrà comunque eccedere lo specifico limite di indennizzo.
Art.25 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati fissi o intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Art.26 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro (art. 1907 c.c.).
Art.27 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi e/o le persone delle quali la Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, responsabili dell’evento dannoso, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art.28 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 180 (centottanta) giorni, previo esperimento del tentativo obbligatorio della revisione del prezzo. In tal caso la Società, qualora l’esito della revisione del prezzo non andasse a buon fine e si addivenisse al recesso unilaterale del contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.
La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.29 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in tutti i casi dubbi verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.30 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni da ogni scadenza semestrale o comunque in qualunque data a semplice richiesta dell’Assicurato, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx e spese rimborsabili
Art.31 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.
Tra le “attività e competenze istituzionali” del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
Art.32 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS
La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni conseguenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall’Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.
Art.33 SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:
Partita n. | Beni Assicurati | Somme assicurate | Tasso imponibile | Premio annuo imponibile |
1 | Beni Immobili | € 254.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
di cui, con vincolo storico/artistico (valore determinato ai soli fini del calcolo dell’esenzione fiscale) | € 56.000.000,00 | |||
2 | Beni Mobili | € 16.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
3 | Furto, rapina ed estorsione (a P.R.A.) | € 150.000,00 | … ‰ | € ………… |
4 | Ricorso terzi | € 5.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
Totale Premio annuo lordo (al netto degli oneri fiscali per i fabbricati con vincolo storico/artistico) | € ……………… |
Art.34 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde, nei limiti della somma assicurata:
- per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:
violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
con l’applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall’apposita tabella [LSF].
- per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente comma; In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
La Società risponde altresì del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
La garanzia è operante anche per i Beni Assicurati posti all’aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell’Assicurato o presso terzi.
L’Assicurazione comprende la Rapina e l’Estorsione dei Beni Assicurati avvenuti nei locali del Contraente, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Relativamente ai Valori sono indennizzabili i danni:
A) derivanti da furto con destrezza commesso durante l’orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 24/48 ore immediatamente successive all’evento stesso;
B) in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all’esterno dei locali ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.
Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Xxxxx, Xxxxxx o nel tentativo di commetterli.
Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Art.35 REINTEGRO AUTOMATICO
In caso di sinistro liquidabile ai sensi del precedente articolo 32 – Furto, rapina, estorsione e scippo – la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita. L’assicurato si impegna, di conseguenza, a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei tassi stabiliti in polizza.
Art.36 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)
La Società risponde per le somme dovute a terzi che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e fino alla concorrenza del massimale per sinistro di € 5.000.000,00.
L’Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell’Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art.37 GUASTI
La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
Art.38 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO
La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
Fermo quanto stabilito dall’Articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.
Art.39 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE
Entro il limite di indennizzo previsto per la garanzia di cui all’art. 38, la Società indennizza anche le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
Art.40 COSTI PER IL COLLAUDO
La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Art.41 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE
La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Immobili, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF].
Art.42 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI
La Società rimborsa le spese dell’Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.
La Società rimborsa, inoltre, le spese dell’Assicurato/Contraente per il professionista iscritto ad apposito ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d’appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall’Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF].
Art.43 SPESE PER ONORARI PERITI
La Società assume a proprio carico le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, nonché la parte di quota del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito, entro i limiti previsti alla tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale”. L’Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Assicuratore di dette spese, entro i limiti previsti alla tabella [LSF]. In tale caso la Società acconsente che il Perito di parte provveda a fatturarle le proprie competenze, che verranno pertanto liquidate dalla Società al Perito, dandone opportuna comunicazione al Contraente. Resta inteso che l’eventuale quota parte di onorario eccedente i limiti di copertura delle spese previsti in polizza resteranno a totale carico del Contraente, né saranno in alcun modo anticipate dalla Società.
Art.44 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.
Art.45 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE
In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell’Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).
Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Tuttavia, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad
€ 20.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907 c.c.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE [CPA]
ESCLUSIONI [E]
Art.46 ESCLUSIONI
Nella presente Xxxxxxx valgono le seguenti esclusioni, salvo quanto diversamente precisato in altre parti della stessa:
A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi A1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;
A2) dovuti a o causati da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- trasporto di Beni Assicurati al di fuori delle Ubicazioni dell’Assicurato, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elttromedicali ad Impiego Mobile ;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili; salvo quanto previsto dall’.art. spese di demolizione e sgombero e all’art. Oneri di Urbanizzazione
B) Sono esclusi i danni B1) di:
- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode, saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili (non è comunque considerato danno estetico l’imbrattamento doloso dei muri);
B2) dovuti a o causati da:
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola “Collasso Strutturale” ;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione;
- i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi Macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo
(ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio;
- i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata, per quelli derivanti da Fenomeno elettrico;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
D) Sono esclusi dall'assicurazione
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A di proprietà del Contraente; tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i Beni Mobili situati all’interno degli stessi, quando i veicoli si trovino nelle Ubicazioni del contraente (salvo quanto previsto per i beni ad impiego mobile);
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all’interno delle Ubicazioni del contraente;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze
- Elaboratori elettronici, se e in quanto assicurati con polizza separata; in tal caso la garanzia è prestata in solo in differenza di capitali e condizioni;
- baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili;
- Gru, cavi aerei, ciminiere e camini, antenne e consimili installazioni esterne;
- gli Oggetti d’Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 75.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni;
- le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area delle ubicazioni assicurate;
- gli animali di proprietà del Contraente.
Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore, sempreché adempiano ai propri obblighi; in mancanza la garanzia sarà comunque operativa, salvo il diritto di surroga dell’assicuratore.
Delimitazioni, Precisazioni ed estensioni di garanzia
Art.47 TERREMOTO
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.48 INONDAZIONI ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.49 EVENTI SOCIO POLITICI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.50 TERRORISMO SABOTAGGIO
La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. L’Assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione. Per contaminazione si intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.
Art.51 COLLASSO STRUTTURALE
Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.52 EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.53 ACQUA PIOVANA
La Società risponde dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, anche se proveniente dal fondersi di ghiaccio, neve o grandine accumulatasi sul Bene Immobile e penetrata all’interno del Bene Immobile stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, occlusione, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso l’intasamento di grondaie e condutture di scarico causato dalla presenza della stessa neve, ghiaccio o grandine e/o da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi.
Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti. La presente garanzia è prestata in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 52 – Eventi atmosferici e pertanto il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato entro gli stessi limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previste per la predetta garanzia.
Art.54 GRANDINE (SU FRAGILI)
A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].
Art.55 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.56 GELO E GHIACCIO
Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.57 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI
La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti). Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF].
Art.58 FENOMENO ELETTRICO
Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.59 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, riscaldamento e/o climatizzazione e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, compresa contaminazione da qualsiasi causa dipendente, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto di conservazione, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
L’assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione della temperatura o distribuzione del freddo rilevate, abbia avuto come conseguenza l’inutilizzabilità dei Beni Assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Art.60 DANNI SUBITI DA OGGETTI D’ARTE
La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d’Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. “Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d’Arte”, l'assicurazione è
prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Art.61 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI, SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d’Arte.
La Società risponde altresì dei danni materiali e diretti causati ai Supporti Dati e ai Dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.
La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”.
Art.62 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI
Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l’esecuzione ed il mantenimento dei servizi per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”,
dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Xxxxxxx che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza della somma complessivamente assicurata, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.
Art.63 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ED ANTICIPI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.
Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Nel caso di danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che li Xxxx Xxxxxxxxxx aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
La Società dovrà provvedere a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell’atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’Indennizzo presunto.
Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l’impegno dell’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT,
qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.
L’Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell’istruttoria non appena disponibile e con la massima sollecitudine.
Art.64 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE
I danni ai Beni Assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione.
Art.65 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE
La Società si impegna ad assicurare gli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati dalla Contraente in corso di contratto, alle medesime condizioni economiche e normative tutte di polizza, con calcolo del premio aggiuntivo in pro rata giornaliero dal giorno di ricezione della richiesta dell’aumento alla scadenza annuale successiva. L’omessa segnalazione da parte della Contraente alla Società di nuove inclusioni relative a ubicazioni con valore di ricostruzione a nuovo uguale o superiore ad € 40.000.000,00, comporterà la non operatività delle garanzie di cui alla presente polizza per i danneggiamenti subiti dalle nuove ubicazioni stesse.
In caso di diminuzione dei valori assicurati a causa di alienazione di beni, la riduzione del premio conseguente sarà immediata e riferita alla data di alienazione del bene stesso. La Società rimborserà alla Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta, escluse le tasse.
Art.66 CLAIM PREPARATION
La Società rimborsa le spese dell’Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione del relativo sottolimite indicato alla tabella [LSF].
Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, ciascuno verrà applicato alla quota parte del danno imputabile a ciascun scoperto; qualora non sia possibile scindere tali parti, si applicherà uno scoperto pari alla media degli scoperti applicabili. Qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato alla presente sezione è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri.
I valori sono espressi in Euro.
Scoperti per sinistro | Franchigie o scoperti minimi per sinistro | Limiti d’indennizzo | |
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato | € 500,00 |
Spese necessarie per demolire, smantellare, ecc | Nessuno | Nessuna | € 500.000 per sinistro |
Spese di ricerca e riparazione | Nessuno | € 500,00 | € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Liquidi condotti | Nessuno | € 500,00 | € 100.000,00 per sinistro |
Costi per il collaudo | Nessuno | Nessuna | € 50.000,00 per sinistro |
Oneri di urbanizzazione | Nessuno | Nessuna | € 500.000,00 per sinistro |
Spese per onorari ingegneri architetti consulenti | Nessuno | Nessuna | € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Spese per Claim Preparation fee | Nessuno | Nessuna | € 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Spese per Onorari Periti | nessuno | nessuna | € 150.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi | Nessuno | Nessuna | Somma assicurata |
Maggiori costi – Perdita pigioni | Nessuno | Nessuna | € 250.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per periodo di assicurazione |
Oggetti d’Arte e preziosi | Nessuno | € 500,00 | € 250.000,00 per sinistro |
Spese di rimozione e ricollocamento | Nessuno | Nessuna | € 100.000,00 per sinistro |
Terremoto | Nessuno | Scoperto 10% del danno indennizzabile, col minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 150.000,00 | € 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Inondazioni, alluvioni | 10% | € 10.000,00 | € 3.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Allagamenti | Nessuno | € 1.500,00 | € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Eventi atmosferici | 10% | € 1.000,00 | 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto |
Grandine su fragili | Nessuno | € 1.500,00 | € 100.000,00 per sinistro |
Sovraccarico neve e/o | Nessuno | € 5.000,00 | 50% del valore del singolo fabbricato e del relativo contenuto |
ghiaccio | |||
Gelo e Ghiaccio | Nessuno | € 500,00 | € 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Eventi socio-politici | Nessuno | € 2.000,00 | 70% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto |
Terrorismo e sabotaggio | Nessuno | € 5.000,00 | € 5.000.000,00 per sinistro |
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Fenomeno elettrico | Nessuno | € 500,00 | € 150.000,00 per sinistro |
Beni in refrigerazione | Nessuno | € 500,00 | € 50.000,00 per sinistro |
Smottamento, cedimento e franamento del terreno | Nessuno | € 5.000,00 | € 2.500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Ricostruzione archivi e supporti dati | Nessuno | Nessuna | € 250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Differenziale NTC (antisismico e sovraccarico neve) | Nessuno | Nessuna | € 1.000.000,00 |
Differenziale Storico Artistico | Nessuno | Nessuna | € 3.000.000,00 |
FURTO/RAPINA | |||
Furto | Nessuno | € 500,00 | (vedi partita) |
Con i seguenti sottolimiti: | |||
Valori in cassaforte | Nessuno | € 500,00 | 30.000,00 per sinistro |
Scippo | Nessuno | € 500,00 | 5.000,00 per sinistro |
Portavalori | Nessuno | € 500,00 | 30.000,00 per sinistro |