Durata e oneri Clausole campione

Durata e oneri. 1. La Convenzione ha la durata di 1 anno, rinnovabile, a decorrere dalla data della sua stipula. 2. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi rispettivamente sostenuti derivanti dall’attuazione della Convenzione.
Durata e oneri. 1. Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. 2. Dall’attuazione del Presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durata e oneri. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione, ha durata di due anni e ogni eventuale rinnovo deve essere concordato in forma scritta dalle Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all’altra Parte. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. Il presente Protocollo d’Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria.
Durata e oneri. 1. La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ha durata pari a cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su concorde volontà delle Parti tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza. 2. Ciascuna Parte può recedere dandone comunicazione scritta all’altra con un preavviso di almeno tre mesi. 3. In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza della presente Convenzione. Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 1. Servizi in cooperazione 3 Introduzione 3 1.1 Servizio recuperaMeritoScolastico [Scuole] 3 1.1.1 Struttura dati merito scolastico 5 1.1.1.1 MeritoScolastico 5 1.1.1.2 EsitoScolastico 6 1.1.1.3 VotoMateria 7 1.1.1.4 VotoEsame 7 1.2 Servizio recuperaFrequenza [Scuole] 8 1.2.1 Struttura dati FrequenzaStudentiOut 9 1.2.1.1 FrequenzaStudentiOut 9 1.3 Servizio recuperaTipoPersonaleScuola [Scuole-MIM] 10 1.3.1 Struttura dati PersonaleTipoScuolaOut 11 1.3.1.1 PersonaleTipoScuolaOut 11 1.4 Servizio recuperaPeriodiPersonaleScuola [Scuole-MIM] 12 1.4.1 Struttura dati PersonaleScuolaOut 14 1.4.1.1 PersonaleScuolaOut 14 1.4.1.2 PeriodoServizio 15 1.5 Servizio recuperaPeriodiStudioEstero [Scuole] 17 1.5.1 Struttura dati PeriodoEsteroOut 18 1.5.1.1 PeriodoEsteroOut 18 1.6 Servizio recuperaLivelloCertificazione [Scuole] 19 1.6.1 Struttura dati CertificazioneOut 20 1.6.1.1 CertificazioneOut 20
Durata e oneri. 1. Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. Tre mesi prima della sua scadenza le parti valuteranno le attività svolte e concorderanno l’eventuale proseguimento della collaborazione. A tal fine, nel corso della durata dell’accordo, verranno effettuate congiuntamente periodiche attività di monitoraggio e verifica dell’andamento dello stesso. 2. Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durata e oneri. La durata del contratto è fissata in 6 (sei) anni a decorrere dalla data di attivazione dei servizi oggetto della Subconcessione, indicata con apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. E’ esclusa la proroga tacita. Il sub concessionario dovrà corrispondere ad SAGA S.p.A. un canone mensile di 5,00 Euro mq che verrà aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi di consumo per le fa- miglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT nel periodo precedente. Per finalità di interesse pub- blico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti potrà essere concesso un canone agevolato per la sub concessione.
Durata e oneri. Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durata e oneri. Il presente Protocollo d’intesa ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eguale periodo con atto sottoscritto dalle Parti.

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  • Durata e risoluzione 10.1 Questi TCG resteranno in vigore per quanto riguarda qualsiasi Documento d’ordine già emesso, fintanto che il Documento d’ordine non viene risolto o il Lavoro è stato completato e accettato. 10.2 IP può, tramite una persona autorizzata, risolvere il Documento d’ordine, in qualsiasi momento, a sua totale ed assoluta discrezionalità, previa comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Al momento del ricevimento della notifica di tale risoluzione, il Fornitore informerà IP dello stato di avanzamento delle sue prestazioni alla data della notifica e il Fornitore raccoglierà e consegnerà a IP, se così richiestogli da IP, qualsiasi Lavoro esistente a quella data. IP pagherà al Fornitore tutti i lavori eseguiti e accettati fino alla data di entrata in vigore della risoluzione, a condizione che IP non sia tenuta a pagare più di quanto sarebbe stato dovuto se il Fornitore avesse portato a temine il Lavoro e IP lo avesse accettato. IP non avrà alcun ulteriore obbligo di pagamento in relazione a qualsiasi risoluzione. 10.3 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento all’altra parte, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) è stato nominato un curatore per una delle parti o i suoi beni; (ii) una delle parti effettua una cessione generale a vantaggio dei propri creditori; (iii) una delle parti intenta, o viene intentata nei suoi confronti, un’azione giudiziaria per bancarotta, insolvenza o ai sensi della legge in materia di alleggerimento tributario dei creditori, nel caso in cui tale azione non venga archiviata entro 60 (sessanta) giorni; oppure (iv) una delle parti è in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività durante il normale xxxxx xxxxx xxxxxx. 10.4 IP può risolvere immediatamente il Documento d’ordine previa comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento al Fornitore, in caso di cambio della proprietà del 20 (venti) per cento o più del patrimonio azionario del Fornitore. 10.5 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’altra parte, in caso di violazione materiale non risolta entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della violazione. IP non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi di un Documento d’ordine risolto qualora IP abbia deciso di risolvere il Documento d’ordine ai sensi del presente paragrafo 10.5. 10.6 Gli obblighi o i doveri che, per loro natura, si protraggono oltre la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine, continueranno a sussistere anche dopo la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Durata e recesso Ciascun deposito vincolato ha la durata stabilita dal Cliente al momento della costituzione del vincolo. Successivamente alla scadenza del vincolo il Contratto di deposito delle somme non soggette a vincolo resterà in vigore fino a quando una delle parti non eserciti il diritto di recesso. In fase di accensione del rapporto il Cliente classificato come Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi. Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura. Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite l’apposita procedura disponibile nell’area personale del sito Internet. L’esercizio del diritto di recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

  • DURATA DEL SERVIZIO Le forniture ed i servizi oggetto dell’appalto, di cui al predetto art. 2, dovranno essere erogati per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione del verbale di collaudo. Resta facoltà della “Stazione Appaltante” esercitare l’opzione di riacquisto dell’intera fornitura, hardware e software, incluse le licenze d’uso del software e dell’hardware ed esclusa la “Garanzia”, ad un valore pari all’1% dell’importo aggiudicato per l’intera fornitura (esclusi gli oneri di sicurezza). In tal caso la “Stazione Appaltante” dovrà dare comunicazione alla “Ditta Aggiudicataria” della propria determinazione di volersi avvalere del diritto di riscatto almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o equipollenti. In caso di esercizio del diritto di riscatto, il relativo corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 del presente capitolato. Nel caso in cui la “Stazione Appaltante”, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di dovere esercitare l’opzione di riacquisto, la “Ditta Aggiudicataria” si obbliga, al termine della validità del Contratto, a ritirare senza ritardo ed a smaltire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, a sue cure e spese, tutte le apparecchiature oggetto del presente capitolato. Le modalità operative per la dismissione dei “Personal computer desktop” dovranno essere concordate con la “Stazione Appaltante” ed in particolare dovrà essere concordato il periodo di tempo in cui le apparecchiature dovranno essere ritirate. Il ritiro completo delle apparecchiature dovrà in ogni caso avvenire entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale, salvo espressa accettazione da parte della stazione appaltante di un termine maggiore. Il mancato rispetto del termine stabilito per il completo ritiro delle apparecchiature comporterà l’applicazione di una penale, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 23 del presente capitolato.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Durata e rinnovo 5.1 Il presente accordo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza. 5.2 È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo. 5.3 Al termine del presente accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.

  • DURATA DELL’APPALTO L’accordo quadro che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari del procedimento di gara ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro, ove per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale CEM Ambiente S.p.A. può procedere alla stipula dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, com- ma 4, del D.lgs. n. 50/2016. La stipula di contratti applicativi del terzo e quarto anno di accordo quadro è subordinata ad un ac- cordo consensuale intervenuto tra le parti, come specificato nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro. Contestualmente all’individuazione degli operatori economici con cui CEM Ambiente S.p.A. sotto- scriverà l’accordo quadro, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, con la medesima procedura saranno altresì aggiudicati gli appalti specifici applicativi dell’accordo quadro relativi al primo biennio di accordo, ciascuno della durata di mesi 24 (ventiquattro) L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° gen- naio 2018, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà via tele- fax con un preavviso di almeno 24 ore da tale data. Qualora, dopo la scadenza del contratto applicativo in vigore, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta di CEM Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle mede- sime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi quattro, senza poter pretendere inden- nizzo alcuno.

  • OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 1 - L’appalto ha per oggetto le prestazioni analiticamente indicate nei progetti approvati dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 31 del 26.11.2013 e nel successivo articolo 3. 2 - La durata dell’appalto è stabilita in mesi 24. La stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si vincola ad affidare il servizio in oggetto per un periodo di mesi dodici Alla prima scadenza del contratto l’ente appaltante si riserva la facoltà di ricorrere, nei confronti dell’aggiudicatario, alla procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.LGs 163/2006 e s.m.i. per ulteriori mesi 12. Tale periodo sarà affidato con provvedimento dirigenziale alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel Piano sociale di zona 2014-2016, annualità 2015, e/o rivenienti dai fondi PAC, come rinnovo del medesimo servizio e alle stesse condizioni stabilite con l’aggiudicazione 3 - Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle condizioni del presente capitolato e dell’offerta presentata e la durata nel primo periodo dell’appalto si intende sempre di 12 mesi. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all’affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell’appalto si intende per il periodo rimanente. 4 - L’Associazione di Comuni, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento dei servizi, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.

  • Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso l’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile; b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto; d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo; e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori; g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna dei cantieri; i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale; m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’ incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; p) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori; q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori; r) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.