Durata e oneri Clausole campione
Durata e oneri. 1. La Convenzione ha la durata di 1 anno, rinnovabile, a decorrere dalla data della sua stipula.
2. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi rispettivamente sostenuti derivanti dall’attuazione della Convenzione.
Durata e oneri. 1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
2. Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Durata e oneri. Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durata e oneri. 1. Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. Tre mesi prima della sua scadenza le parti valuteranno le attività svolte e concorderanno l’eventuale proseguimento della collaborazione. A tal fine, nel corso della durata dell’accordo, verranno effettuate congiuntamente periodiche attività di monitoraggio e verifica dell’andamento dello stesso.
2. Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durata e oneri. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione, ha durata di due anni e ogni eventuale rinnovo deve essere concordato in forma scritta dalle Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all’altra Parte. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. Il presente Protocollo d’Intesa non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria.
Durata e oneri. Il presente Protocollo d’intesa ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eguale periodo con atto sottoscritto dalle Parti.
Durata e oneri. 1. La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ha durata pari a cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su concorde volontà delle Parti tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Ciascuna Parte può recedere dandone comunicazione scritta all’altra con un preavviso di almeno tre mesi.
3. In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza della presente Convenzione. Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
1. Servizi in cooperazione 3 Introduzione 3
1.1 Servizio recuperaMeritoScolastico [Scuole] 3
1.1.1 Struttura dati merito scolastico 5 1.1.1.1 MeritoScolastico 5 1.1.1.2 EsitoScolastico 6 1.1.1.3 VotoMateria 7 1.1.1.4 VotoEsame 7
1.2 Servizio recuperaFrequenza [Scuole] 8
1.2.1 Struttura dati FrequenzaStudentiOut 9 1.2.1.1 FrequenzaStudentiOut 9
1.3 Servizio recuperaTipoPersonaleScuola [Scuole-MIM] 10
1.3.1 Struttura dati PersonaleTipoScuolaOut 11 1.3.1.1 PersonaleTipoScuolaOut 11
1.4 Servizio recuperaPeriodiPersonaleScuola [Scuole-MIM] 12
1.4.1 Struttura dati PersonaleScuolaOut 14 1.4.1.1 PersonaleScuolaOut 14 1.4.1.2 PeriodoServizio 15
1.5 Servizio recuperaPeriodiStudioEstero [Scuole] 17
1.5.1 Struttura dati PeriodoEsteroOut 18 1.5.1.1 PeriodoEsteroOut 18
1.6 Servizio recuperaLivelloCertificazione [Scuole] 19
1.6.1 Struttura dati CertificazioneOut 20 1.6.1.1 CertificazioneOut 20
Durata e oneri. La durata del contratto è fissata in 6 (sei) anni a decorrere dalla data di attivazione dei servizi oggetto della Subconcessione, indicata con apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. E’ esclusa la proroga tacita. Il sub concessionario dovrà corrispondere ad SAGA S.p.A. un canone mensile di 5,00 Euro mq che verrà aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi di consumo per le fa- miglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT nel periodo precedente. Per finalità di interesse pub- blico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti potrà essere concesso un canone agevolato per la sub concessione.
