Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio. 4.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.
Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio. 5.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.
Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio. 7 ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO 7
Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio. L’ assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nella polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti, e salvo diversa pattuizione, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando la decorrenza dell’assicurazione, la sua durata, nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio successive. Il premio è unico e indivisibile per sua natura e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando, per comodità di pagamento, ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. L’intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima e le successive rate devono essere pagate alle scadenze pattuite. La Contraente è tenuta a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di rinnovo annuale di una mora di 45 giorni. Per la sola prima decorrenza di polizza prevista per l’8 Febbraio 2021 il periodo di mora si intende elevato a 60 giorni. Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, l’assicurazione è risolta di diritto solo se e quando la Società dichiari alla Contraente, con lettera raccomandata, che intende avvalersi della risoluzione, fermo il diritto ai premi dovuti; ove non faccia tale dichiarazione la Società può chiedere giudizialmente l’adempimento del contratto. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere anticipato dalla Contraente in via provvisoria nell’importo indicato in polizza e regolato in base agli elementi stabiliti per il suo conteggio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i relativi dati. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della relativa richiesta. Se la Contraente non comunica, nei termini previsti dalle Condizioni Speciali, i dati necessari per la regolazione del premio o non effettua il pagamento della differenza dovuta, la Società potrà fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni. Trascorso tale termine, sempreché la polizza non sia scaduta, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente avrà adempiuto ai propri obblighi, fermo quanto previsto dal quinto comma di questo articolo.
Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M.
Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio. 5.1 L'intero premio convenuto. L’avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolare certificato di assicurazione emesso dalla Società.