NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
Polizza Responsabilità Civile e Infortuni Paracadutismo
Paracadutisti – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – Istruttori di Paracadutismo – Direttori di Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Scuole di Paracadutismo
Condizioni Contrattuali
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
PREMESSA
Le condizioni contenute nella presente assicurazione riguardano unicamente la pratica del paracadutismo disciplinato dal DPR 566/88 e dal D. M. 467T e/o da eventuali ulteriori disposizioni di legge e regolamentazioni in materia, nonché l’attività prevista e regolamentata dalla circolare SME 1400/1299 “Norme per lo svolgimento dell’attività aviolancistica di interesse militare” ed. 1998 e successive AA VV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria.
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Tra la Spett . le ASD PARACADUTISMO BFU, di seguito denominata “Contraente” la quale agisce nell’interesse degli Aderenti e la UnipolSai Assicurazioni , in appresso denominata “Società”, viene stipulata la seguente convenzione per l’assicurazione dei seguenti rischi:
o Infortuni di Paracadutisti, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Piloti Tandem, Istruttori Paracadutista, Direttori di lancio.
o Responsabilità Civile verso Terzi di Paracadutisti, Allievi Paracadutisti, Piloti Tandem, Istruttori Paracadutista, Direttori di lancio.
concessa solo se in possesso delle relative Certificazioni .
Poiché la presente assicurazione è stipulata per contro altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’ Assicurato, così come previsto dell’art. 1891 del C.C.
B) CONTRAENZA DELLA CONVENZIONE
La Contraente è da intendersi la Spett .le ASD PARACADUTISMO BFU .
C) GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad essa relativi, è affidata alla Agenzia di Pisa Centro cod.53163 della UnipolSai Assicurazioni .
Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le Parti sono tenute, fatta eccezione per la disdetta, saranno valide anche se effettuate tramite l’Agenzia, fermo restando che dovranno essere in forma scritta.
D) DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente polizza convenzione ha durata di 1 anno, con effetto alle ore 24,00 del 15/03/2018 e termina alle ore 24,00 del 15/03/2019, senza tacito rinnovo .
E ) RECESSO DELLA CONVENZIONE IN CASO DI SINISTRO
I termini di recesso dalla Convenzione sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione delle coperture di Responsabilità Civile verso Terzi e degli Infortuni allegate.
F) MODALITA’ DI ASSICURAZIONE
La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione.
o Assicurato: Paracadutista, Allievo paracadutista, Pilota tandem, Istruttore Paracadutista, Direttore di lancio.
o Assicurato: Scuola di paracadutismo facente capo all'A.N.P.d’.I
G) TABELLA PREMI Descrizione delle singole garanzie con indicazione dei capitali assicurati o del massimale garantito (visibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
H) ADESIONI
Per aderire , ogni singolo assicurato dovrà effettuare l’adesione “on-line” sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed inviare via mail o fax, la copia del pagamento effettuato.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di adesione oppure, se successivo, dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I) PREMIO
L’assicurato dovrà versare alla Agenzia di Pisa Centro della UnipolSai Assicurazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx SAS l’importo fissato per la combinazione prescelta mediante bollettino di c/c postale su c/c 13922562 oppure bonifico bancario presso Unipol Banca - intestato a Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx SAS Agente UnipolSai Assicurazioni;
Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
J) CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
A seguito dell’adesione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, l’Agenzia di Pisa Centro della UnipolSai Assicurazioni, invierà via mail, o a richiesta per posta ordinaria, il certificato di assicurazione con i dati dell’Assicurato.
K) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge .
L) DEFINIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE PRESTATE
Lanci speciali: sono considerati speciali, così come definiti dalle norme di legge, i lanci in tandem, lanci agonistici, lanci di pubblico spettacolo, lanci notturni, lanci di alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi d’acqua pericolosi.
Paracadutista: la persona titolare della licenza di cui all’art. 59 del D.P.R 18/11/1998 n. 566 o di titolo equivalente estero, ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo;
Allievo Paracadutista: aspirante paracadutista, munito delle condizioni previste dalla legge partecipante ad un corso di paracadutismo presso una struttura autorizzata, per il conseguimento della licenza di paracadutismo ( ai sensi del DPR 566/88 e dal D. M. 467T 25.06.1992) o del Brevetto di Paracadutismo ai sensi della circolare SME 1400/1229.
Pilota tandem: il paracadutista abilitato al trasporto di un passeggero;
Istruttore Paracadutista: la persona titolare della licenza di paracadutismo al quale è stata rilasciata abilitazione ai sensi dell’art. 77 del DPR 18/11/1988 n. 566.
Direttore di Xxxxxx : la persona abilitata a svolgere le funzioni di coordinamento a bordo dell’aeromobile per le procedure di lancio dei paracadutisti equipaggiati con paracadute con fune di vincolo o degli allievi paracadutisti.
M) – ALLEGATI
Alla presente convenzione si allegano:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAIZONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
TABELLE COMBINAZIONI COPERTURE E PREMI.
Gli allegati che fanno parte integrante della presente Convenzione relativi alla polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI ed alla POLIZZA INFORTUNI con l’indicazione delle garanzie prestate, possono essere consultate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, .
ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI AERONAUTICI
Polizza N° 1/53163/018/158807356 Agenzia di Pisa Centro
Contraente ASD PARACADUTISMO BFU (Cod. Fisc./part. IVA) 09461120967 Domiciliato in Xxx xxxx'Xxxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX)
Assicurato : il soggetto che ha aderito alla copertura
Durata dell’assicurazione: dalle ore 24,00 del 15/03/2018 alle ore 24,00 del 15/03/2019 senza tacita proroga
SOMMA ASSICURATA:
sia per il caso di MORTE che per il caso di INVALIDITA’ PERMANENTE in base alla combinazione scelta in fase di adesione
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (v. art. 3)
L’Assicurato non soffre delle seguenti affezioni:
alcolismo, tossico dipendenza, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, difetti fisici, mutilazioni, malattie
ATTIVITA’ DI VOLO DICHIARATE
Paracadutista, Allievo paracadutista, Pilota tandem, Istruttore Paracadutista, Direttore di lancio, (in base alla combinazione prescelta) concessa solo se in possesso delle relative Certificazioni .
LIMITI TERRITORIALI
Europa con l’esclusione dei Paesi soggetti all’Embargo O.N.U.
INDICE
CONDIZIONI GENERALI
Art . 1 – Oggetto dell’assicurazione Art . 2 – Rischi esclusi
Art . 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art . 4 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
Art . 5 – Altre assicurazioni
Art . 6 – Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione Art . 7 – Variazioni nella persona del Contraente
Art . 8 – Variazioni nel numero delle persone assicurate Art . 9 – Morte
Art . 10 – Invalidità permanente Art . 11 – Franchigie
Art . 12 – Denuncia dell’infortunio e obblighi del Contraente o dell’Assicurato Art . 13 – Determinazione dell’indennizzo – Perizia contrattuale
Art . 14 – Recesso dal contratto Art . 15 – Surrogazione
Art . 16 – Limiti territoriali Art . 17 – Imposte e tasse
Art . 18 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
DEFINIZIONI
Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:
1) Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3) Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
4) Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
5) Franchigia: l’importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato.
6) Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.
7) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
8) Invalidità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
9) Istruttore di Paracadutismo: la persona titolare della licenza di paracadutismo al quale è stata rilasciata abilitazione ai sensi dell’ articolo 77 del DPR 18/11/1988 n. 566.
10) Paracadutista: la persona titolare della licenza di cui all’art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa, che effettua lanci da aeromobili in volo..
11) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
12) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
13) Società: l'impresa assicuratrice.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art . 1 - Oggetto dell’assicurazione
1.1 L'assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, nello svolgimento delle attività dichiarate e prescelte sul certificato di assicurazione rilasciato, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.
1.2 E’ considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
1.3 La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio.
1.4 Sono considerati infortuni anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore.
1.5 A parziale deroga dell’art. 1900 c.c., l’assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell’Assicurato .
1.6 In caso di incidente aeronautico l’assicurazione comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso.
Art . 2 - Rischi esclusi
2.1 Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) avvenuti su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo;
b) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall’Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
c) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, e delle relative prove preparatorie;
d) imputabili in tutto o in parte a dolo dell'Assicurato o del beneficiario .
e) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
h) le ernie e gli sforzi in genere, gli avvelenamenti, le infezioni.
i) gli infortuni subiti durante l’attività “di paracadutismo” svolta senza il controllo e la direzione di enti legalmente autorizzati o senza essere in possesso del regolare brevetto o attestato o licenza; sono tuttavia compresi, qualora venga prescelta l’apposita combinazione di garanzia, gli infortuni occorsi agli allievi durante i lanci effettuati per il conseguimento della “ABILITAZIONE AL LANCIO” prevista e regolamentata dalla circolare SME 1400/1229 “Norme per lo svolgimento dell’attività aviolancistica di interesse militare” ed. 1998 e successive AAVV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria nonché della “LICENZA DI PARACADUTISTA” sotto il controllo e la direzione delle persone autorizzate;
j) gli infortuni verificatisi durante ogni forma di lavoro aereo;
k) gli infortuni subiti da persona non in possesso della prescritta autorizzazione medica all’esercizio dell’attività paracadutistica;
l) gli infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
m) gli infortuni derivanti dalla guida di mezzi di locomozione aerea;
n) gli infortuni causati dall’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
2.2 sono altresì esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull’equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente.
Art . 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 4 - Aggravamento - Diminuzione del rischio
4.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
4.2 In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
4.3 Ogni cambiamento delle attività di volo dichiarate in Frontespizio che aggravi il rischio deve essere comunicato, non appena possibile, alla Società.
4.4 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art . 5 - Altre assicurazioni
Ai sensi dell’art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall’Assicurato per iscritto alla Società.
Art . 6 - Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione
6.1 L'intero premio convenuto .
L’avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolare certificato di assicurazione emesso dalla Società.
6.2 L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di assicurazione, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
6.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.
Art . 7 - Variazioni nella persona del Contraente
7.1 In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
7.2 Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.
7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
7.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art . 8 - Variazioni nel numero delle persone assicurate
8.1 Il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altre persone rispetto a quelle assicurate. Non potranno comunque essere escluse le persone colpite da un infortunio che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.
8.2 Nel caso di assicurazione anonima della persona occupante il posto, il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altri posti rispetto a quelli in garanzia.
L’esclusione non potrà essere esercitata qualora uno dei posti in garanzia risulti colpito da un sinistro che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.
8.3 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o, se successivo, dal giorno indicato dal Contraente.
8.4 Il Contraente dovrà corrispondere, entro 15 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.
8.5 Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in accordo con la Società.
Art . 9 - Morte
9.1 Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato.
9.2 L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art . 10 - Invalidità permanente
10.1 Se l'infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
10.2 Se l'infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato in base ai valori delle menomazioni riportati nella seguente tabella:
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE | |||
Descrizione | Percentuale % | ||
12..1 – Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |||
- un arto superiore | 70 | ||
- una mano/avambraccio | 60 | ||
- un pollice | 18 | ||
- un indice | 14 | ||
- un medio | 8 | ||
- un anulare | 8 | ||
- un mignolo | 12 | ||
- una falange ungueale del pollice | 9 | ||
- una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | ||
12..2 – Anchilosi dello scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 | ||
12..3 – Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20 | ||
12..4 – Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10 | ||
12..5 – Paralisi completa del nervo radiale | 35 | ||
12..6 – Paralisi completa del nervo ulnare | 20 | ||
12..7 – Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |||
- al di sopra della metà della coscia | 70 | ||
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 | ||
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba | 50 | ||
12..8 – Perdita totale, anatomica o funzionale di un piede | 40 | ||
12..9 – Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue i piedi | 100 | ||
12..10 – Perdita totale, anatomica o funzionale di un alluce | 5 | ||
12..11 – Perdita totale, anatomica o funzionale di un altro dito del piede | 1 | ||
12..12 – Perdita totale, anatomica o funzionale della falange ungueale dell’alluce | 2,5 | ||
12..13 – Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 | ||
12..14 – Anchilosi del ginocchio in estensione | 25 | ||
12..15 – Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica | 15 | ||
12..16 – Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
12..17 – Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
12..18 – Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100 | ||
12..19 – Sordità completa di un orecchio | 10 | ||
12..20 – Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40 | ||
12..21 – Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 |
12..22 – Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 |
12..23 – Esiti di frattura scomposta di una costa | 1 |
12..24 – Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
- una vertebra cervicale | 12 |
- una vertebra dorsale | 5 |
- 12° dorsale | 10 |
- una vertebra lombare | 10 |
12..25 – Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 |
12..26 – Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5 |
12..27 – Postumi di trauma discorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione di movimenti del capo e collo | 2 |
12..28 – Perdita anatomica di un rene | 15 |
12..29 – Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8 |
12..30 – Perdita totale della voce | 30 |
10.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.
10.4 Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
10.5 Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente, non determinabile sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
10.5.1 nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle previste dai parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
10.5.2 nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
10.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, e dei criteri sopra menzionati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art . 11 - Franchigie
L’indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea, sarà corrisposta tenuto conto della franchigia eventualmente stabilita nelle Condizioni Particolari.
Art . 12 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell’Assicurato
12.1 In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo, devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell’art. 1913 c.c.
12.2 L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell’infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 c.c.
12.3 La denuncia dell’infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
12.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
12.5 Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte di quest’ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
Art . 13 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale
Applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis C.C.
13.1 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
13.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
13.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
13.4 Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo.
13.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti fra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
13.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
13.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.
Art . 14 - Recesso dal contratto
Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell’imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art . 15 - Surrogazione
La Società, fatta salva l’eventuale rinunzia, ha il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Art. 16 - Limiti territoriali
16.1 L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa con l'esclusione dei Paesi soggetti all'Embargo O.N.U.
16.2 L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art.2.2.
Art . 17 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art . 18 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
18.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
18.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali che precedono.
Art. 1) DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La Società presta l’assicurazione, nei limiti dei capitali previsti dalla combinazione prescelta, per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la pratica del “Paracadutismo” e cioè:
a) durante lanci di scuola, lanci di addestramento e/o allenamento, lanci ordinari, lanci speciali, previsti e regolamentati da uno o più dei seguenti enti: Ministero dei Trasporti, Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (E.N.A.C.), Federation Aeronautique Internationale (F.A.I.), Associazione Nazionale paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.), Aero Club d’Italia e suoi federati, Contraente, altri Enti, Organismi, Associazioni che legittimamente gestiscano o organizzino attività paracadutistica;
b) durante i lanci previsti e regolamentati dalla circolare SME 1400/1299 “Norme per lo svolgimento dell’attività aviolancistica dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) di interesse militare” ed. 1998 e successive AAVV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria;
c) durante i lanci di competizione e di allenamento alla competizione quando questa sia prevista o di tipo previsto da uno degli Enti di cui al precedente punto a), inclusi i tentativi di primato;
d) durante i lanci da mongolfiera, purchè effettuati nel rispetto della normativa vigente;
e) durante i lanci con paracadute biposto (tandem)
f) durante i lanci effettuati applicando la tecnica Accelerated Free Fall (A.F.F.)
g) durante i lanci in cui vi è il trasporto in volo di oggetti (apparecchi per videofotoriprese, tavole per skysurf, ecc);
h) durante i voli (come passeggero) effettuati a bordo di velivoli militari o civili per portarsi a quota di lancio, anche se i voli iniziano da una località che non sia quella sulla quale sarà effettuato il lancio stesso, nonché durante i voli di ritorno in caso di mancato lancio; l’assicurazione è valida anche durante i voli (come passeggero) di ambientamento e durante i voli antecedenti e susseguenti ai lanci.
La copertura assicurativa è inoltre valida:
- per gli infortuni conseguenti a lanci accidentali e/o effettuati in condizioni di emergenza;
- per gli infortuni ad urto o collisione in volo con aeromobile o a scontro in volo tra paracadutisti o con loro equipaggiamento o parte di esso.
Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte con qualsiasi tipo di paracadute, purché il paracadute sia contemporaneamente munito dell’obbligatorio paracadute ausiliario regolarmente omologato e/o certificato dalla Casa Costruttrice o da altro Ente in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; per i lanci in acqua il paracadutista dovrà essere equipaggiato di un sistema individuale idoneo al galleggiamento.
Resta convenuto che i lanci devono essere effettuati da quote:
• Superiori ai 400 metri sul livello del suolo per i lanci effettuati sotto controllo militare (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza)
• Superiori ai 750 metri sul livello del suolo per gli altri lanci (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza).
Art. 2) TIPOLOGIA DI COPERTURA SCELTA
La garanzia vale esclusivamente per il rischio di Morte ed il rischio di Invalidità Permanente come da Certificato di Assicurazione rilasciato dall’Agenzia di Pisa Centro.
Art. 3) PERSONE NON ASSICURABILI
L’Assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco – depressive, stati paranoici, l’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Art. 4) FRANCHIGIA SULL’INVALITDITA’ PERMANENTE
Con riferimento all’art. 11 “Franchigie” ed a parziale deroga dell’art. 10 “Invalidità Permanente” delle Condizioni Generali, la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
Non si darà luogo all’indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell’invalidità permanente totale; se essa invece risulterà superiore al 3% dell’invalidità totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
Art. 5) ESTENSIONE AI LIMITI TERRITORIALI
Previa accettazione della Società e contro pagamento di un premio aggiuntivo concordato, i limiti territoriali vengono estesi al Mondo intero, in deroga all’art. 16 delle Condizioni Generali, ma con l’esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell’ O.N.U.
Emesso in Pisa esemplari 3 lì, 15/03/2018
CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art . 13 (Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale) Art . 14 (Recesso dal contratto)
e delle Condizioni Particolari:
Art . 4 (franchigia sull’invalidità permanente)
IL CONTRAENTE
Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
IL CONTRAENTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL PARACADUTISTA
Polizza N° 1/53163/158807489 Agenzia di Pisa Centro
Contraente ASD PARACADUTISMO BFU (Cod. Fisc./part. IVA) 09461120967 Domiciliato in Xxx xxxx'xxxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX)
Assicurato: il soggetto che ha aderito alla copertura
Durata dell’Assicurazione: dalle ore 24,00 del 15/03/2018 alle ore 24,00 del 15/03/2019 senza tacita proroga
Assicurazioni prestate
I) Responsabilità Civile del paracadutista, Allievo paracadutista, Pilota tandem, Istruttore Paracadutista, Direttore di lancio (in base alla combinazione prescelta) concessa solo se in possesso delle relative Certificazioni .
.
Massimale
L’assicurazione vale fino al massimale di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per ogni ASSICURATO, per ogni sinistro e per anno assicurativo.
Relativamente alla combinazione “tandem” il massimale per il passeggero trasportato viene sotto limitato ad Euro 200.000,00 (duecentomila).
L’AGENTE
.................................……
Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
3. Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
4. Contraente: il soggetto che stipula il contratto.
5. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
6. Massimale: il limite massimo dell’esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
7. Istruttore di Paracadutismo: la persona - titolare della licenza di paracadutismo al quale è stata rilasciata abilitazione ai sensi dell’articolo 77 del DPR 18/11/1988 n. 566.
8. Paracadutista: la persona - titolare della licenza di cui all’art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo.
9. Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
10. Scoperto: la parte di danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
11. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
12. Società: l’Impresa assicuratrice.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali previsti dalla combinazione prescelta, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:
- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.
Art. 2 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).
Art. 3 - Rischi esclusi
La Società non risponde:
I - dei danni verificatisi in occasione di:
α) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
β) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
χ) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
δ) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
ε) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale;
ϕ) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente;
II - dei danni causati da:
a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.
Art. 4 - Limiti territoriali
4.1 L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa con l'esclusione dei Paesi soggetti all'Embargo O.N.U.
4.2 L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 3.
Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio
5.1 L'intero premio convenuto.
L’avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolare certificato di assicurazione emesso dalla Società.
5.2 L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di assicurazione, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
5.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
6.1 L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
6.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
7.1 In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 cod. civ..
7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
7.3 L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.
Art. 8 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
8.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
8.2 Se l'inosservanza dell’obbligo di avviso di cui al precedente art. 7 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
9.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
9.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
9.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 10 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione
10.1 Qualora l’Assicurato sia un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.
10.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 ed in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art. 11 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
12.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
12.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali che precedono.
Art . 1 – Descrizione del rischio
L’assicurazione vale, nei limiti del massimale di garanzia, durante:
• Lanci di scuola, lanci di addestramento e/o allenamento, lanci ordinari, lanci speciali, previsti e regolamentati da uno o più dei seguenti Enti: Ministero dei Trasporti, Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (E.N.A.C.), Federation Aeronautique Internationale (F.A.I.), Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.), Aero Club d’Italia e suoi federati, Contraente, altri Enti, Organismo, Associazioni che legittimamente gestiscano o organizzino attività paracadutistica; • I lanci previsti e regolamentati dalla circolare SME 1400/1299 “Norme per lo svolgimento dell’attività aviolancistica dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) di interesse militare” ed. 1998 e successive AAVV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria;
per i danni cagionati a terzi o a beni di terzi dal momento dell’imbarco all’arrivo a terra, anche se non è stato effettuato il lancio, compresi gli urti e le collisioni in volo contro aeromobili o scontri tra paracadutisti in volo, dalla persona dell’assicurato o del suo equipaggiamento.
L’assicurazione vale inoltre:
a) Per i lanci effettuati con tecnica di caduta libera accelerata denominata “AFF” (Accelerated Free Fall);
b) Per i lanci effettuati con paracadute biposto denominato “tandem” esclusi i danni cagionati al trasportato e/o all’allievo paracadutista;
c) Per i lanci di discipline di paracadutismo che richiedano il trasporto in volo di oggetti (apparecchi per videofotoriprese, tavole per skysurf, ecc) compresi i danni provocati a terzi o a beni di terzi dagli oggetti stessi;
d) Per i lanci eseguiti da mongolfiera sempre che siano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti ove esistenti;
e) Per i lanci accidentali e/o effettuali in condizioni di emergenza.
Art . 2 – Rischi esclusi
Oltre alle esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato o da tentativi di primato non autorizzati dalla F.A.I. o da un Ente o Organismo riconosciuto dalla F.A.I.;
b) determinati dall’assicurato in violazione delle norme di legge;
c) arrecati da persona non in possesso della prescritta certificazione di idoneità psico-fisica all’esercizio dell’attività di paracadutismo rilasciata dagli Organi competenti per Xxxxx;
d) arrecati da persona che svolga l’attività di paracadutismo senza il controllo e la direzione di enti legalmente autorizzati ove previsto e senza essere in possesso del regolare brevetto e/o attestato e/o licenza e/o qualifica di Istruttore A.F.F. o di equivalente titolo estero, qualora in possesso di licenza estera, come previsto dalla legge vigente; sono tuttavia compresi, qualora venga prescelta idonea combinazione di garanzia, i sinistri verificatisi durante i lanci effettuati per il conseguimento della “ABILITAZIONE AL LANCIO” prevista e regolamentata della circolare SME 1400/1299 “Norme per lo svolgimento dell’attività aviolancistica dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) di interesse militare” ed. 1998 e successive AAVV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria, nonché della “LICENZA DI PARACADUTISTA” sotto il controllo e la direzione delle persone autorizzate ;
e) arrecati da persona sprovvista dell’obbligatorio paracadute ausiliario regolarmente omologato e/o certificato dalla Casa Costruttrice o da altro Ente in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e, per i lanci intenzionali in acqua, non equipaggiato di un sistema individuale idoneo al galleggiamento;
f) provocati in occasione di lancio effettuato da quota: -inferiore ai 400 metri sul livello del suolo per i lanci effettuati sotto controllo militare (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza) -inferiore ai 750 metri sul livello del suolo per gli altri lanci (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza).
g) accaduti durante l’assenza fisica, dal luogo dove l’incidente si è verificato, del responsabile o dei suoi preposti, autorizzato dal Ministero dei Trasporti a svolgere l’attività lancistica e segnalato sulla richiesta presentata al Ministero dei Trasporti stesso;
h) arrecati a persone verso le quali la responsabilità dell’Assicurato sia regolata da contratto di lavoro.
Art. 3 - Tipologia di copertura scelta
La garanzia vale esclusivamente per il rischio di Responsabilità Civile come da Certificato di Assicurazione rilasciato dall’ Agenzia di Pisa Centro.
Art. 4 - Persone non assicurabili
L’Assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-celebrali, forme maniaco – depressive, stati paranoici, l’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Art. 5 – Volo Tandem
A parziale deroga del punto b) dell’art.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione della polizza di Responsabilità Civile del Paracadutista viene estesa la garanzia al passeggero trasportato per i lanci effettuati con paracadute biposto denominato “tandem”.
Pertanto l’assicurazione vale nei limiti del massimale di garanzia, con un sotto limite di € 200.000,00 anche per i danni corporali involontariamente cagionati al passeggero, traportato sul paracadute biposto denominato “tandem”, di cui sia chiamato a rispondere l’Assicurato ai sensi di legge, verificatisi dal momento dell’imbarco all’arrivo a terra, anche se non è stato effettuato il lancio, compresi gli urti in volo , con l’esclusione dei danni arrecati dal paracadutista sprovvisto della qualifica di pilota tandem o equivalente titolo estero, qualora in possesso di licenza estera, come previsto dalla legge vigente.
Nessun indennizzo sarà dovuto al passeggero trasportato, qualora lo stesso sia affetto da un’invalidità permanente fisica, riconosciuta ed accertata, di grado pari o superiore all’ 80% (ottanta).
L’assicurato dovrà impartire al passeggero trasportato, prima del lancio, tutte le norme comportamentali di volo necessarie per effettuare il volo in sicurezza, ed il passeggero trasportato dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti di averle ricevute.
Art. 6 – Scoperto Volo Tandem
Si precisa che il 15% di ciascun danno indennizzabile al passeggero trasportato sul paracadute biposto denominato “tandem” resta a carico dell’Assicurato con il minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro.
Art. 7 – Deducibilità dell’indennità per infortunio
La Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti della differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l’indennità spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato in abbinamento alla presente polizza.
Art. 8 – Estensione ai limiti territoriali
Previa accettazione della Società e contro pagamento di un premio aggiuntivo concordato, i limiti territoriali vengono estesi al Mondo intero, in deroga all’art. 4 delle Condizioni Generali, ma con l’esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell’ O.N.U.
Emesso in Pisa esemplari 3 lì, 15/03/2018
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 8 ( Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)
Art. 10.1 (Eventuale risoluzione del contratto dopo ogni denuncia di sinistro).
e delle Condizioni Particolari :
Art. 5 (Volo Tandem)
Art. 6 (Scoperto Volo Tandem)
IL CONTRAENTE
Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 175.
IL CONTRAENTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SCUOLA DI PARACADUTISMO
Polizza N° ….……….…. Agenzia di Pisa Centro Sostituisce la Polizza N° ………………..
Contraente .....…...........................…………….... (Cod. Fisc./part. IVA) ………………......
Domiciliat ...in ........................................................……....……..… c.a.p ...................………
Assicurato............................................……… (Cod. Fisc./part. IVA) ...…........................….
Domiciliat ... in ............................................................…………… c.a.p …...............……….
Durata dell’Assicurazione: dalle ore 24 del …..….…….... alle ore 24 del senza tacita proroga
Assicurazioni prestate :
I) responsabilità della scuola di paracadutismo …………………………………….….……
Massimale
L’assicurazione vale fino al massimale di Euro 1.500.000,00 con sottolimite di € 300.000,00 per danni arrecati a persone/animali/cose per ogni sinistro .
L’AGENTE
.................................……
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
3. Contraente: il soggetto che stipula il contratto.
4. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
5. Lanci speciali: sono considerati speciali, così come definiti dalle vigenti norme di legge, i lanci in tandem, agonistici, di pubblico spettacolo, notturni, da alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi di acqua pericolosi.
6. Manifestazione aerea: l’avioraduno, la mostra aeronautica o la manifestazione di volo a vela o di aeromodellismo autorizzata dalle competenti autorità vi sia o meno l’esibizione di apparecchi in volo.
7. Massimale: il limite massimo dell’esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
8. Organizzatore di manifestazioni aeree: il soggetto che assume l’incarico di organizzare la manifestazione aerea e che viene a ciò autorizzato dalle competenti autorità.
9. Paracadutista: la persona - titolare della licenza di cui all’art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo.
10. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
11. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
12. Società: l’Impresa assicuratrice.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:
- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.
Art. 2 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).
Art. 3 - Rischi esclusi
La Società non risponde:
I - dei danni verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
a) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale;
b) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell’Esercente;
II - dei danni causati da:
a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.
Art. 4 - Limiti territoriali
4.1 L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa con l'esclusione dei Paesi soggetti all'Embargo O.N.U.
4.2 L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 3.
Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio
5.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.
5.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
5.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti da specifica Clausola di regolazione del premio.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
6.1 L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
6.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
7.1 In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 cod. civ..
7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
7.3 L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.
Art. 8 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
8.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
8.3 Se l'inosservanza dell’obbligo di avviso di cui al precedente art. 7 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
9.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
9.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
9.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 10 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione
10.1 Qualora l’Assicurato sia un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.
10.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 ed in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art. 11 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
12.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
12.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
CONDIZIONI SPECIALI
Art . 1 - Descrizione del rischio
1.1 La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l’Assicurato - nella sua qualità di scuola di paracadutismo - di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico dalla scuola medesima, da istruttori e/o allievi.
1.2 L’assicurazione comprende altresì:
a) la responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
b) la responsabilità personale dei singoli allievi per i danni da questi cagionati a terzi, agli istruttori o ad altri allievi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
c) la responsabilità personale degli istruttori per i danni da questi cagionati a terzi o agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico.
Art. 2 - Rischi esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
a) determinati da dolo dell'Assicurato;
b) determinati dall’Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
c) determinati da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni ovvero - nel caso in cui l’Assicurato sia allievo paracadutista - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
d) determinati dall’esecuzione di tentativi di primato ;
e) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Emesso in …………esemplari ………..………………….. li, ..................…………....
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 8 (Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)
Art. 10.1 (Eventuale risoluzione del contratto dopo ogni denuncia di sinistro).
IL CONTRAENTE
Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 175.
IL CONTRAENTE