Emendamenti. (1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consi- glio dei Governatori, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28. (2) A prescindere dal paragrafo 1, è richiesta l’unanimità del Consiglio dei Gover- natori per l’approvazione di ogni emendamento che modifichi: i) il diritto di recedere dalla Banca; ii) la limitazione della responsabilità di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4; e iii) i diritti relativi all’acquisto di capitale sociale di cui all’articolo 5 para- grafo 4. (3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emen- damento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.
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Samples: Statuto
Emendamenti. (1) Il Ogni proposta intesa a modificare il presente Accordo può essere emendato solo con accordo, emanante da un parteci- pante, da un governatore o dal Consiglio d’amministrazione, va comunicata al presi- dente del Consiglio dei governatori, il quale la trasmette al Consiglio. Qualora il Consiglio dei governatori approvi l’emendamento proposto, il Fondo domanda ai partecipanti, mediante lettera o telegramma circolare, se anch’essi lo accettano. Qualora i tre quarti dei partecipanti, rappresentanti l’ottantacinque per cento delle voci, lo accettano, il Fondo ne prende atto in una risoluzione del Consi- glio comunicazione ufficiale indirizzata ai partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, rispetto ad ogni partecipante, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale prevista nel presente paragrafo, tranne ove il Consiglio dei Governatori, approvata mediante governatori abbia specificato una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28data o un termine diversi.
(2) A prescindere dal Nonostante il paragrafo 1, è richiesta l’unanimità del Consiglio dei Gover- natori governatori è richiesta per l’approvazione di ogni emendamento che modifichiconcernente:
i) la limitazione della responsabilità prevista nell’articolo 10;
ii) i disposti dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 concernente le sottoscrizioni aggiuntive;
iii) il diritto di recedere dalla Bancadal Fondo;
iiiv) la limitazione della responsabilità le maggioranze di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4; e
iii) i diritti relativi all’acquisto di capitale sociale di cui all’articolo 5 para- grafo 4voto definite nel presente accordo.
(3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emen- damento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.
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Emendamenti. (1) Il 1 Ogni proposta intesa a modificare il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consi- glio dei Governatoriaccordo, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) A prescindere emanante da uno Stato membro, da un governatore o dal paragrafo 1Consiglio d’amministrazione, è richiesta l’unanimità va comunicata al presidente del Consiglio dei Gover- natori governatori che la trasmette al Consiglio. Se il Consiglio dei governatori approva l’emendamento proposto, la Banca chiede agli Stati membri, mediante lettera, fax o telegramma circolare, se accettano tale emendamento. Se due terzi degli Stati membri, raggruppanti i tre quarti dei voti ad essi attribuiti e comprendenti due terzi degli Stati membri regionali fruenti dei tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri regionali, accettano l’emendamento proposto, la Banca certifica rapidamente l’emendamento mediante comunicazione formale rivolta agli Stati membri.38
3 Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto l’accordo unanime degli Stati membri per l’approvazione di ogni qualsiasi emendamento che modifichi:concerna
i) il diritto di recedere dalla Bancagarantito nel paragrafo 2 dell’articolo 6 del presente accordo;
ii) la limitazione della responsabilità prevista al paragrafo 5 di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4; edetto articolo;
iii) i diritti relativi all’acquisto il diritto di capitale sociale di cui recesso previsto all’articolo 5 para- grafo 4.
(3) Ogni proposta di emendamento 43 del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emen- damento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimentiaccordo.
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Samples: Accordo Istitutivo Della Banca Africana Di Sviluppo
Emendamenti. (1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consi- glio Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) A prescindere dal paragrafo 1, è richiesta l’unanimità del Consiglio dei Gover- natori Governatori per l’approvazione di ogni emendamento che modifichi:
i) il diritto di recedere dalla Banca;
ii) la limitazione della responsabilità di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4; e
iii) i diritti relativi all’acquisto di capitale sociale di cui all’articolo 5 para- grafo paragrafo 4.
(3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emen- damentodell’emendamento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.
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Samples: Statuto