Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie Clausole campione

Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie a) Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima delle comunicazioni scritte mediante le quali le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo. b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quin- quennio in quinquennio, previa valutazione effettuata nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio. c) Il presente accordo può essere modificato con il consenso delle parti. Le modificazioni entrano in vigore secondo le stesse modalità di cui alla lettera a). d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità e la durata degli accordi stipulati nel suo contesto, nonché i diritti e gli obblighi attribuiti a norma dell'alle- gato. e) Qualsiasi questione o controversia relativa all'interpreta- zione o all'attuazione del presente accordo sarà composta consensualmente tra le parti. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Fatto a Bruxelles, il venti settembre millenovecentonovantanove, in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. L'allegato forma parte integrante dell'«Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina», in seguito denominato «accordo». I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.
Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie. 1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato consensualmente di quin- quennio in quinquennio previa valutazione effettuata dalle parti nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio. 3. Le parti possono concordare modifiche al presente ac- cordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui al paragrafo 1. 4. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o denuncia del presente accordo non pregiudica la validità e la durata di eventuali progetti comuni di ricerca in corso nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall'allegato. 5. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensual- mente tra le parti. Fatto a Brasilia, il diciannove gennaio duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, in- glese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti tra le lingue, prevale il testo in lingua inglese. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Por la República Federativa de Brasil For Den Føderative Republik Brasilien Für die Föderative Republik Brasilien Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας For the Federative Republic of Brazil Pour la République fédérative du Brésil Per la Repubblica Federativa del Brasile Voor de Federale Republiek Brazilië Pela República Federativa do Brasil Brasilian liittotasavallan puolesta För Förbundsrepubliken Brasilien Conformemente all’articolo IX: Le parti provvedono affinché la proprietà intellettuale generatasi nell’ambito del presente accordo goda di un’adeguata ed efficace tutela. Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e prontamente in merito ad eventuali invenzioni o elaborati prodotti nell’ambito del presente accordo che potrebbero dar luogo a dirit...

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  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

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